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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40103/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 12/09/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente deduceva violazioni degli artt. 273, 274, 275 (commi 3 e 3-bis) e 292 cod. proc. pen. e censurava la motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. c) ed e)), sostenendo in particolare che il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti (2016/2019) avrebbe attenuato l'attualità del pericolo di reiterazione e che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato l'inidoneità degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, confermando che per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3). Tale presunzione può essere superata solo con elementi che dimostrino una stabile rescissione dei legami con l'organizzazione mafiosa o specifici elementi che consentano di ritenere adeguate altre misure. Il Tribunale di Messina aveva inoltre valutato che le condotte si erano protratte fino al 2019, che l'indagato aveva richiamato la propria appartenenza al clan Bontempo Scavo, che aveva usato un'arma la cui detenzione è tuttora rilevante e che sussisteva pericolo di ritorsioni verso la persona offesa; pertanto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e logica. La Corte ha altresì precisato che l'obbligo di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari (art. 275, comma 3-bis) non si applica quando opera la presunzione di cui al comma 3. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Rilevanza dell'aggravante collegata alla tipologia di reato (associazione di tipo mafioso) che attiva, per taluni delitti, la presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere ai fini cautelari.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    Opera una doppia presunzione relativa: sussistenza delle esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo) e adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1; la presunzione può essere superata solo con elementi specifici (es. prova di stabile dissociazione dall'organizzazione).

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    Prevede che il giudice, nel disporre la custodia in carcere, indichi le ragioni per ritenere inidonei gli arresti domiciliari con controllo elettronico; tuttavia questa prescrizione non si applica quando la custodia è disposta per i reati per i quali opera la presunzione relativa del comma 3.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Elenca i presupposti e le esigenze cautelari (in particolare il rischio di reiterazione), ma è prevalut o in favore della disciplina speciale di cui all'art. 275 comma 3 quando quest'ultima trova applicazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel ricorso; la Corte non ha ritenuto violazioni di tale previsione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari nel caso concreto.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente (probabilmente relativa ai mezzi di prova e valutazione), senza che la Corte abbia ravvisato un'inottemperanza che potesse incidere sulla decisione cautelare.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione (lett. c ed e richiamate): la Corte ha ritenuto infondate le censure per inosservanza di norme processuali e per contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2, 4 e 7)

    Citata in relazione alla detenzione illegale di arma: la persistenza del reato di detenzione d'arma è stata ritenuta indizio di attualità del pericolo di ulteriore utilizzazione dell'arma per reati analoghi.

Massime di principio

  • Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 (o corrispondenti norme di aggravamento mafioso) opera una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere: il giudice cautelare non è onerato di demolire ex novo questa presunzione se non emergono elementi specifici che dimostrino la sua inattualità.
  • Il mero decorso del tempo tra il fatto storico e la misura cautelare, se non accompagnato da elementi circostanziali concreti (es. prova di dissociazione stabile dall'organizzazione criminale, assenza di comportamenti reiterati o cambiamento di vita), non è di per sé idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.
  • L'onere di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari (art. 275, comma 3-bis) non si applica quando la custodia in carcere è disposta sulla base della presunzione relativa prevista dal comma 3: in tali casi non è necessario spiegare perché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero insufficienti.
  • Elementi concreti come l'appartenenza evocata al clan, l'uso di un'arma e il rischio di ritorsioni verso la persona offesa sono particolarmente rilevanti per valutare l'attualità del pericolo di reiterazione e giustificano la custodia in carcere.
  • Per la difesa: per ottenere misure meno afflittive è necessario produrre prove specifiche e circostanziate (per esempio documentazione o comportamenti persistenti che dimostrino la dissociazione dall'organizzazione, garanzie effettive di non reiterazione, alternative concrete che soddisfino le esigenze cautelari).

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