Cassazione Civile, Sentenza n. 470/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato con perfezionamento per giacenza il 16/02/2017, poiché l'opposizione era stata notificata il 06/04/2017 (oltre il termine di 40 giorni scaduto il 28/03/2017). La ricorrente deduceva: (i) forza maggiore (stato di prostrazione per gravi vicende personali, malattia e decesso del coniuge) quale causa di impedimento all'impugnazione tempestiva; (ii) applicabilità della disciplina emergenziale relativa agli eventi sismici 2016/2017 (sospensione dei termini) al suo comune di residenza (Isola del Gran Sasso) in virtù dell'introduzione dell'allegato 2-bis dall'art.18-undecies della l.45/2017, con effetto da riferirsi all'evento sismico del 18/01/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (forza maggiore), ritenendo la valutazione negativa della forza maggiore corretta e inerente al merito. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini prevista dall'art.49, comma 4, del d.l. 189/2016 anche al comune di Isola del Gran Sasso perché l'art.18-undecies della l.45/2017 ha introdotto l'allegato 2-bis ("Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017") e ha disposto che ogni riferimento agli allegati 1 e 2 si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis. Perciò la sospensione dei termini perentori opera a far data dall'evento sismico (18/01/2017) e la notifica perfezionatasi il 16/02/2017 va considerata in pendenza della sospensione; di conseguenza l'opposizione non è tardiva. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione per decidere nel merito, rimettendo a quella Corte anche la statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 650 c.p.c.
Regola l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo: la forza maggiore/caso fortuito sono identificati in una forza esterna ostativa in modo assoluto o in un fatto di carattere oggettivo avulso dalla volontà; la Corte ha ritenuto non sussistente la forza maggiore nella fattispecie.
art. 140 c.p.c.
Riguarda la notifica per compiuta giacenza; la notificazione del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 16/02/2017 ai sensi di tale norma e tale data è il termine iniziale per il computo dei termini, salvo sospensione.
art. 49, comma 4, d.l. 189/2016 (conv. in l. 229/2016)
"sospensione dei termini, anche processuali..."
Prevede sospensione dei termini per i residenti nei Comuni indicati negli allegati al decreto; la Corte ha ritenuto che, per i Comuni inseriti nell'allegato 2-bis, la sospensione si applica a decorrere dall'evento sismico.
art. 18-undecies l. 45/2017 (introduzione allegato 2-bis)
"Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.189 del 2016, ovunque contenuto nel decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis"
La norma ha aggiunto l'allegato 2-bis comprendendo il comune di Isola del Gran Sasso e, per come è formulata (estensione "per ogni effetto giuridico"), la Corte ha ritenuto che la sospensione dei termini opera retroattivamente rispetto all'evento sismico (18/01/2017), anche se la legge è entrata in vigore l'11/04/2017.
art. 11 disposizioni sulla legge in generale
Principio generale di non retroattività delle leggi; la Corte ha osservato che, nondimeno, la disciplina emergenziale può avere efficacia riferita all'evento già verificatosi quando ciò è giustificato dalla natura emergenziale e dalla specifica previsione normativa (come nella fattispecie).
Massime di principio
- La sospensione dei termini disposta da normativa emergenziale per eventi sismici può operare in relazione all'evento (data del sisma) anche se l'estensione territoriale è disposta da norma entrata in vigore successivamente, quando la legge espressamente estende per "ogni effetto giuridico" i riferimenti agli allegati.
- Per l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (art.650 c.p.c.) la forza maggiore o il caso fortuito devono consistere in un ostacolo esterno e assoluto alla conoscenza o all'azione: semplici patologie o il lutto del coniuge non sono automaticamente idonei a fondare la forza maggiore senza prova che impedissero concretamente l'esercizio del diritto entro il termine.
- La data di perfezionamento della notifica (es. per compiuta giacenza ai sensi dell'art.140 c.p.c.) è il punto di partenza per il computo dei termini processuali, salvo che non operi una sospensione dei termini disposta per legge.
- In presenza di norme emergenziali che giustificano un differimento dei termini perentori, il giudice di merito deve applicare tali sospensioni anche se la legge che le estende è intervenuta successivamente, quando la formulazione normativa manifesta l'intento di ricondurre gli effetti alla data dell'evento straordinario.
- Se la Corte di merito ha escluso fattispecie di forza maggiore dopo valutazione del merito, tale valutazione è in genere sindacabile limitatamente ai vizi di diritto; viceversa, l'errata interpretazione di norme emergenziali da parte della Corte può giustificare la cassazione e il rinvio per nuovo esame del merito.
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