Sentenza n. 1955/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 15 aprile 2026, relativa alla pratica di conversione del permesso di soggiorno e al trasferimento della pratica alla Questura di Ravenna
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso per protezione speciale scaduto il 3 agosto 2025, aveva presentato il 9 maggio 2024 domanda di conversione in permesso per motivi di lavoro. Dopo essersi trasferito in Emilia-Romagna, il 3 dicembre 2025 aveva chiesto alla Questura di Firenze il trasferimento della pratica alla Questura di Ravenna; il 15 dicembre la Questura di Ravenna aveva comunicato di non aver ricevuto la pratica e la Questura di Firenze non aveva risposto al sollecito. Il 15 aprile 2026 il ricorrente aveva quindi chiesto l’accesso a tutta la documentazione sulla pratica di conversione e sul relativo trasferimento. Formatosi il silenzio-rigetto il 15 maggio 2026, ha domandato l’accertamento del diritto di accesso, l’annullamento del diniego tacito e la condanna all’ostensione. Le amministrazioni hanno contestato di aver ricevuto l’istanza di accesso e hanno sostenuto che non risultassero né una richiesta di trasferimento né attività o documenti relativi al trasferimento.
La decisione
Il TAR ha accertato che l’istanza di accesso era stata inviata via PEC il 15 aprile 2026 a un recapito riferibile alla Questura di Firenze, con ricevute di accettazione e consegna; la circostanza che il recapito fosse indicato per richieste di informazioni non esonerava l’amministrazione dal trasmettere l’istanza all’ufficio interno competente. Ha accolto la domanda relativa agli atti del procedimento di conversione, riconoscendo l’interesse diretto, concreto e attuale del richiedente a conoscerne lo stato e ordinando alla Questura di Firenze di ostendere integralmente i documenti entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Quanto agli atti relativi al trasferimento a Ravenna, la Questura ha attestato che non erano stati svolti adempimenti: per tale parte è stata dichiarata cessata la materia del contendere, trattandosi di documentazione dichiarata inesistente. Ministero dell’Interno e Questura di Firenze sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
sussiste il diritto di accesso del signor Hussain, che ha interesse diretto concreto e attuale a conoscere lo stato della presentata istanza di conversione del proprio titolo di soggiorno (art. 22 comma 1 lettera ‘b’), come cristallizzato nei documenti (art. 22 comma 1 lettera ‘d’) in possesso della Questura di Firenze (art. 22 comma 1 lettera ‘e’ e art. 23), e rispetto alla cui richiesta non sussistono cause di esclusione ex art. 24 L. 241/1990.
Il titolare del procedimento di conversione ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti che ne rappresentano lo stato, se in possesso dell’amministrazione e in assenza di cause di esclusione.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La Questura di Firenze rimaneva inerte, sicché in data 15 maggio 2026 si perfezionava la formazione del silenzio rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990.
L’inerzia dell’amministrazione sulla richiesta di accesso determina, decorso il termine previsto, la formazione del silenzio-rigetto.
art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006
Invero, quand’anche la Questura avesse avuto un diverso indirizzo specificamente destinato alle istanze di accesso (circostanza che non è dedotta dalla P.A. e non emerge dagli atti di causa), sarebbe comunque stato onere della P.A. trasmettere l’istanza all’articolazione interna deputata a trattarla, come affermato da costante giurisprudenza, che il Collegio condivide.
La richiesta di accesso ricevuta da un ufficio non competente, anche interno alla stessa amministrazione, deve essere trasmessa all’ufficio competente; l’errore nell’individuazione dell’articolazione non può comportare un onere di ripresentazione a carico dell’interessato.
art. 24 l. 241/1990
sussiste il diritto di accesso del signor Hussain, che ha interesse diretto concreto e attuale a conoscere lo stato della presentata istanza di conversione del proprio titolo di soggiorno (art. 22 comma 1 lettera ‘b’), come cristallizzato nei documenti (art. 22 comma 1 lettera ‘d’) in possesso della Questura di Firenze (art. 22 comma 1 lettera ‘e’ e art. 23), e rispetto alla cui richiesta non sussistono cause di esclusione ex art. 24 L. 241/1990.
Nel caso concreto non ricorrono cause di esclusione del diritto di accesso che impediscano l’ostensione degli atti della pratica di conversione.
Massime di principio
- La richiesta di accesso documentale presentata a un ufficio diverso da quello competente, anche all’interno della medesima amministrazione, deve essere trasmessa all’articolazione competente; l’interessato non può essere gravato dell’onere di ripresentarla.
- Il soggetto che ha presentato un’istanza amministrativa ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti in possesso dell’amministrazione che attestano lo stato del relativo procedimento, salvo che ricorrano cause legali di esclusione.
- Quando l’amministrazione attesta che i documenti richiesti non esistono perché non sono state svolte le attività cui si riferirebbero, il giudizio di accesso relativo a quei documenti può essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
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