Ordinanza n. 652/2026 - Genova, Sezione 1
per ottenere A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - l’accertamento del diritto all'accesso agli atti e ai documenti di cui all'istanza in data -OMISSIS-; - l’annullamento del diniego della Questura di Genova di cui alla nota-OMISSIS-; - la condanna della Questura di Genova ad esibire gli atti e i documenti di cui all'istanza-OMISSIS-; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - l’accertamento del diritto di accesso ai documenti, chiesto in data -OMISSIS-concernenti il procedimento per l'irrogazione della misura dell'ammonimento del Questore a seguito alla sua archiviazione avvenuta con provvedimento prot. -OMISSIS-; - l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso -OMISSIS-; - la condanna della PA alla relativa ostensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti e successivo silenzio-rigetto su istanze concernenti il procedimento per l’eventuale ammonimento del Questore
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti del procedimento avviato nei suoi confronti per l’eventuale irrogazione dell’ammonimento del Questore, nonché al provvedimento di archiviazione e agli ulteriori documenti formati nel procedimento, allo scopo di comprendere le ragioni dell’ipotesi di attività persecutoria e valutare eventuali iniziative giudiziarie. La Questura ha respinto la prima istanza ritenendo che le garanzie partecipative comprendessero soltanto la comunicazione di avvio e la possibilità di presentare memorie, senza ostensione degli atti; inoltre, non ha interpellato la persona controinteressata. Dopo l’archiviazione del procedimento, la Questura non ha risposto alla seconda istanza nel termine previsto, determinando la formazione del silenzio-rigetto. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati notificati alla sola amministrazione e non alla controinteressata.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che l’omessa notifica del ricorso alla controinteressata non determinasse l’inammissibilità del giudizio, poiché l’amministrazione non aveva coinvolto tale soggetto nel procedimento di accesso. In applicazione dell’orientamento secondo cui l’omessa notifica al controinteressato non può pregiudicare l’istante quando la mancata partecipazione sia imputabile all’amministrazione, il TAR ha tuttavia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della persona controinteressata. Ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e l’ordinanza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con deposito delle notifiche entro 10 giorni dal loro perfezionamento per l’ultimo destinatario, a pena di improcedibilità. La decisione sul merito della domanda di accesso è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 10 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento delle garanzie partecipative nel procedimento amministrativo.
art. 22 l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
art. 116 c.p.a.
Rilevante per la disciplina del giudizio in materia di accesso e per la questione della notifica ai controinteressati.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Utilizzato quale fondamento del potere-dovere di disporre l’integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Utilizzato per stabilire termini e modalità dell’integrazione del contraddittorio, con previsione dell’improcedibilità in caso di inosservanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, l’omessa notifica del ricorso al controinteressato non determina l’inammissibilità quando l’amministrazione, pur dovendo individuarlo e coinvolgerlo nel procedimento di accesso, non gli abbia consentito di partecipare; in tale caso il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio.
- L’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato deve essere eseguita entro il termine assegnato dal giudice, con successivo deposito delle notifiche entro il termine perentorio stabilito; l’inosservanza comporta l’improcedibilità del giudizio.
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