Ordinanza n. 849/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell'ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del17 dicembre 2013, prot. 1696 B15/ (CIG 441084586F), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 201/B15 del 13.02.2015; prot. 690/B15 del 30.05.2016) emessi dall'Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini di Livorno nell'ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione»; e, ove occorrer possa, per l'annullamento del diniego all'istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell'importo complessivo di € 3.822,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di revisione prezzi relativa a un contratto di servizi di pulizia stipulato nell'ambito di una convenzione Consip
Esito
La controversia
L'impresa ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato dal settembre 2018 nell'ambito del contratto stipulato tramite ordinativo principale di fornitura del 17 dicembre 2013 e dei successivi atti aggiuntivi, nonché, ove necessario, l'annullamento del diniego opposto all'istanza di revisione prezzi e la condanna al pagamento di euro 3.822,00 oltre IVA, con interessi moratori, per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020. L'ordinanza non espone i motivi sostanziali di illegittimità dedotti contro il diniego, poiché il Collegio non decide il merito. Rileva invece una questione preliminare relativa alla riassunzione del giudizio dopo una precedente pronuncia della Sezione che aveva negato la giurisdizione amministrativa in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, successivamente annullata con rinvio dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR non decide né sulla giurisdizione, né sul diritto alla revisione prezzi, né sulla legittimità del diniego o sulla domanda di condanna. Il presidente e il relatore, avendo già fatto parte del Collegio che aveva pronunciato la precedente decisione sulla giurisdizione poi annullata con rinvio, dichiarano di doversi astenere. Poiché devono essere esaminate preliminarmente questioni processuali connesse alla riassunzione del ricorso e occorre consentire la formazione di un nuovo Collegio, il TAR fissa una nuova udienza di discussione per il 15 ottobre 2026 e demanda alla Segreteria gli adempimenti di competenza.
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