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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32740/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per un episodio di furto e per l'utilizzo di una carta di credito rubata in acquisti presso esercizi commerciali. Deduce, con un primo motivo, violazione degli artt. 192, 533 e 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine al capo a), sostenendo che la prova dell'identificazione e della responsabilità sarebbe stata valutata in modo erroneo. Con il secondo motivo contesta, sempre sotto il profilo motivazionale e di violazione di legge, l'applicazione della recidiva e la conseguente eccessività della pena, richiamando gli artt. 99 e 133 c.p. e 192, 533 e 606 lett. e) c.p.p. Con il terzo motivo censura l'applicazione di una circostanza aggravante ritenuta dalla Corte territoriale, relativa alla violenza sulle cose e all'approfittamento di circostanze di tempo e di luogo, nonché l'entità del trattamento sanzionatorio, invocando gli artt. 61 n. 5 e 133 c.p. e i medesimi parametri processuali. In sostanza chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che tutti i motivi siano manifestamente infondati e aspecifici, perché si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, osserva che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e coerente sul riconoscimento degli imputati da parte di testimoni oculari, sull'acquisizione di album fotografici e sulle immagini di videosorveglianza. Quanto al secondo, rileva che la recidiva è stata adeguatamente giustificata alla luce dei numerosi precedenti penali, anche specifici, e della personalità del reo, già sottoposto a sorveglianza speciale e incline a delinquere. Quanto al terzo, conferma la correttezza della valutazione delle aggravanti, poiché il furto era stato commesso forzando un armadietto chiuso a chiave in un ospedale, mentre la persona offesa era impegnata in sala operatoria per un'emergenza. Esclude infine la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    non può essere invocato in cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per eludere i limiti del vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), c.p.p.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della responsabilità, ma non ritenuto violato dalla Corte di cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la violazione di norme processuali deducibile in cassazione riguarda solo quelle stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    delimita il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali, che non può essere trasformato in una rivalutazione del fatto e della prova.

  • art. 99 c.p.

    la recidiva è ritenuta correttamente applicata in base ai precedenti penali e alla maggiore capacità a delinquere dell'imputato.

  • art. 133 c.p.

    la pena è stata giudicata congrua alla luce della gravità dei fatti, delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    l'aggravante contestata è stata ritenuta sussistente per le modalità di commissione del furto e per l'approfittamento della situazione di tempo e luogo.

  • art. 129 c.p.p.

    non può essere applicato per rilevare cause di non punibilità sopravvenute quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che miri a contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti è inammissibile se non si traduce in un effettivo vizio di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per aggirare i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.
  • La recidiva è sindacabile in cassazione solo per difetto di motivazione o manifesta illogicità; quando il giudice dia conto di precedenti specifici e di una maggiore capacità a delinquere, l'aumento di pena rientra nella sua discrezionalità.
  • Le aggravanti fondate sulle modalità del fatto e sulle circostanze di tempo e luogo sono legittimamente applicabili quando la motivazione dia conto della concreta vulnerabilità della vittima o della particolare esposizione del bene aggredito.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di rilevare d'ufficio una causa estintiva sopravvenuta, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è inammissibile per colpa della parte, alla condanna alle spese si accompagna la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidivaPrescrizione del reatoOnere della prova

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