Ordinanza n. 2027/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dal Questore di Napoli in data 18.5.2026, notificato in data 4.6.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Napoli di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto e documentato, mediante il modello Unilav e la riferita denuncia tardiva, un principio di prova dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro collegato al contratto di soggiorno, intercorso dal 12 giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Ha inoltre rappresentato di avere trovato, dopo la cessazione del primo rapporto, una nuova occasione lavorativa, circostanza comunicata all'Amministrazione prima dell'adozione del diniego. La censura centrale riguarda l'omessa considerazione, da parte dell'Amministrazione, sia del rapporto di lavoro originario sia della successiva opportunità lavorativa, nonostante tali circostanze fossero state previamente rappresentate nell'interlocuzione procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo ravvisabili, con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, i presupposti per la sospensione dell'efficacia del diniego. Il giudice ha attribuito rilievo al principio di prova dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, pur a fronte della tardività della relativa denuncia, nonché alla circostanza che il ricorrente avesse rappresentato all'Amministrazione sia tale rapporto sia una nuova occasione lavorativa prima dell'adozione del provvedimento. La mancata valutazione di tali elementi sopravvenuti è stata ritenuta significativa, anche perché corroborata dalla plausibile esistenza del rapporto originario. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 22 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa sulla base di una sommaria valutazione dei presupposti cautelari, ritenuti sussistenti in ragione del principio di prova del rapporto di lavoro e della mancata considerazione, da parte dell'Amministrazione, di circostanze rilevanti previamente rappresentate.
Massime di principio
- In sede cautelare, la plausibile dimostrazione dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro può costituire un principio di prova rilevante ai fini della sospensione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche quando la denuncia del rapporto sia stata tardiva.
- L'Amministrazione deve esaminare le circostanze rilevanti rappresentate dall'interessato durante l'interlocuzione procedimentale prima dell'adozione del diniego, comprese le sopravvenienze lavorative idonee a incidere sulla valutazione della posizione dello straniero.
- L'omessa valutazione sia del rapporto di lavoro originario sia di una nuova occasione lavorativa previamente comunicata può giustificare la tutela cautelare quando tali elementi siano assistiti da un principio di prova e risultino potenzialmente decisivi per la determinazione amministrativa.
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