Sentenza del 01/06/2016 n. 3449 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Impugnazione - Omessa notifica atto presupposto - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima, poiché il recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato non può essere validamente effettuato senza la previa notifica dell'atto presupposto. La pretesa esecutiva è quindi risultata viziata per omessa notifica dell'atto necessario a fondarla.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato, deducendo l'illegittimità della riscossione perché l'atto presupposto non era stato previamente notificato. La mancata conoscenza dell'atto fondante la pretesa avrebbe impedito al contribuente di contestare tempestivamente la debenza del contributo.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non può, di regola, costituire il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, quando essa si fonda su un precedente atto autonomamente impugnabile.
- L'atto presupposto deve essere previamente notificato in modo valido, così da consentire al contribuente di conoscere la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa.
- L'omessa notifica dell'atto presupposto può determinare l'illegittimità della cartella di pagamento, anche se la pretesa sostanziale riguarda un importo potenzialmente dovuto.
- In situazioni analoghe occorre verificare la sequenza degli atti, la prova delle notifiche e i termini per impugnare: la cartella può essere contestata quando rappresenta il primo atto ricevuto e non contiene o non è preceduta dalla valida notificazione dell'atto fondante.
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