Sentenza del 17/07/2018 n. 18908 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva ritenuto legittimo l'accertamento IRPEF relativo al 2003, con recupero a tassazione di un maggior reddito di 50.794 euro determinato sulla base delle movimentazioni bancarie. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittima applicazione retroattiva della disciplina dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, l'errata equiparazione tra attività professionale e attività d'impresa, l'insufficienza della motivazione e l'omessa valutazione della documentazione prodotta. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate gran parte delle censure, ma ha esaminato e accolto quella relativa all'utilizzo dei prelevamenti bancari come presunzione di reddito per un lavoratore autonomo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha confermato che, anche prima della modifica legislativa del 2004, la presunzione prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 poteva applicarsi ai versamenti bancari dei lavoratori autonomi, imponendo al contribuente una prova analitica della loro estraneità a operazioni imponibili. Tuttavia, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, ha escluso l'applicabilità della presunzione ai prelevamenti bancari effettuati dal lavoratore autonomo, venendo meno l'equiparazione tra attività professionale e attività d'impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2
La presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie resta applicabile ai versamenti del professionista o lavoratore autonomo, che deve dimostrarne analiticamente l'estraneità a operazioni imponibili. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione non si applica invece ai prelevamenti dei lavoratori autonomi.
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 402
La modifica legislativa dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 non è stata ritenuta necessaria per applicare la presunzione ai versamenti dei lavoratori autonomi, poiché tale applicazione era già riconosciuta dalla giurisprudenza precedente.
Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014
Ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'estensione ai lavoratori autonomi della presunzione relativa ai prelevamenti bancari, limitatamente alle parole "o compensi".
Codice civile, art. 2729
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime delle presunzioni, ma le relative doglianze sono state in gran parte dichiarate inammissibili.
Codice di procedura civile, art. 360
Il ricorso per cassazione deve individuare chiaramente lo specifico vizio denunciato; la commistione, nello stesso motivo, di violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali può determinarne l'inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 112
L'omessa pronuncia deve riguardare una domanda o eccezione effettivamente proposta e deve essere dedotta indicando univocamente la nullità della decisione, non limitandosi a lamentare una motivazione insufficiente.
Massime di principio
- Per gli accertamenti bancari nei confronti di un lavoratore autonomo, i versamenti sul conto possono fondare una presunzione di reddito imponibile; il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e analitica per ciascuna movimentazione.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti bancari del lavoratore autonomo non possono essere automaticamente considerati compensi o ricavi non dichiarati sulla base della presunzione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
- La disciplina dei prelevamenti resta invece distinta per gli imprenditori, nei cui confronti la presunzione può continuare a operare secondo i limiti previsti dalla legge.
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve indicare con precisione se si denuncia una violazione di legge, un errore processuale o un vizio motivazionale; la sovrapposizione indistinta di più censure può comportare l'inammissibilità.
- La Cassazione non procede normalmente a una nuova valutazione diretta della documentazione e dei fatti, ma verifica la corretta applicazione delle norme e la presenza dei vizi dedotti nei limiti previsti dall'impugnazione.
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