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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20628 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Agenzia delle entrate - Uffici periferici - Legittimazione processuale - Rappresentanza del direttore e/o del delegato - Mera delega di firma - Ammissibilità - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittimo l'avviso di rettifica relativo a IVA, IRAP e IRPEF per l'anno 1998, fondato sulla contestazione di maggiori ricavi non dichiarati. I motivi riguardavano, tra l'altro, la presunta carenza di legittimazione processuale del funzionario che aveva sottoscritto l'appello dell'Ufficio, l'asserita genericità dei motivi di appello e l'illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo basato sulle percentuali di ricarico, sulla media aritmetica e sull'estensione al 1998 di dati rilevati nel 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha ritenuto valida la costituzione in giudizio dell'Ufficio, poiché la sottoscrizione apposta dal funzionario con la formula "per il Direttore titolare" integra una mera delega di firma e l'atto è imputabile al dirigente legittimato. Ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento fondato sulla maggiore percentuale di ricarico risultante dall'esame delle merci e della documentazione commerciale. Le censure del contribuente sono state dichiarate infondate o inammissibili, anche per carenza di autosufficienza, mancata dimostrazione dell'incidenza concreta degli errori denunciati e inadeguata distinzione tra vizi di diritto e vizi di motivazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2

    La legittimazione processuale spetta anche agli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate che hanno emesso l'atto impugnato.

    Gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate possono agire e resistere direttamente nel processo tributario, tramite il dirigente titolare dell'ufficio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.

    Nel processo tributario è sufficiente che l'appello individui le ragioni di dissenso dalla decisione impugnata; può anche riproporre argomentazioni già svolte in primo grado, purché riferite alla decisione contestata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando i dati dichiarati risultino inattendibili o incongrui.

    La formale regolarità delle scritture contabili non impedisce l'accertamento analitico-induttivo quando elementi concreti, come una percentuale di ricarico incompatibile con i dati dichiarati, facciano ritenere inattendibili i ricavi dichiarati.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La sentenza non ha applicato automaticamente un'inversione dell'onere della prova: ha ritenuto che l'Amministrazione avesse fornito elementi presuntivi sufficienti e che spettasse quindi al contribuente fornire una prova contraria concreta.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.

    La percentuale di ricarico può fondare una presunzione di maggiori ricavi quando è ricavata da dati specifici dell'impresa, dalle merci effettivamente acquistate e dai prezzi di vendita, e non da semplici medie statistiche di settore.

  • Codice di procedura civile, art. 75, comma 3

    Disciplina la rappresentanza processuale degli enti.

    La Corte ha distinto la rappresentanza processuale, che resta in capo al dirigente titolare, dalla mera delega di firma, che consente a un funzionario subordinato di sottoscrivere materialmente l'atto senza trasferimento della competenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Prevede i diversi motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione.

    I motivi di ricorso devono essere correttamente qualificati e specificamente argomentati. Non è possibile denunciare come violazione di legge una mera contestazione della valutazione delle prove, né lamentare un errore processuale senza riportare gli atti rilevanti.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Il giudice pone a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, salvo i fatti notori.

    La nozione di fatto notorio è interpretata restrittivamente: generiche affermazioni su sconti, stagionalità, inflazione o aumento dei prezzi non sono sufficienti senza dati specifici e verificabili.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3

    Disciplina gli accertamenti basati su parametri e studi di settore.

    Gli studi di settore e le medie statistiche costituiscono strumenti autonomi rispetto all'accertamento analitico-induttivo e non possono essere utilizzati, da soli, per neutralizzare una ricostruzione basata sui dati concreti dell'impresa.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un atto processuale da parte di un funzionario con l'indicazione "per il dirigente" è normalmente riconducibile al dirigente titolare dell'ufficio e costituisce una delega di firma, non una delega della rappresentanza processuale. La semplice contestazione della firma non impone all'Amministrazione di produrre l'atto interno di delega.
  • Un accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche quando la contabilità è formalmente regolare, se l'Amministrazione dimostra incongruenze concrete tra i ricavi dichiarati, i costi sostenuti, i prezzi di vendita e le percentuali di ricarico.
  • La media aritmetica delle percentuali di ricarico può essere utilizzata per prodotti omogenei e per campioni rappresentativi. Chi la contesta deve indicare e dimostrare concretamente perché il campione non sia rappresentativo o quale incidenza abbiano avuto gli errori denunciati.
  • Una percentuale di ricarico rilevata in un esercizio può essere utilizzata anche per anni precedenti quando siano dimostrate la continuità dell'attività, l'immutata organizzazione aziendale, la stabilità del mercato e l'omogeneità delle merci trattate.
  • Il contribuente che invoca sconti, sfridi, deperimenti, stagionalità o variazioni dei prezzi deve fornire dati specifici sulla loro effettiva entità e sul loro impatto sui ricavi; non bastano affermazioni generiche o il richiamo a fatti asseritamente notori.
  • Nel ricorso per cassazione occorre distinguere rigorosamente tra violazione di legge, errore processuale e vizio di motivazione, riportando gli atti e gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare direttamente la censura.

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