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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Firenze Div.ne P.A.S. - -OMISSIS- - n. -OMISSIS- S.I.P.A. del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- a mani della legale rappresentante della società -OMISSIS-, con il quale si decreta che “l'efficacia della SCIA n. -OMISSIS- acquisita dal Comune di Firenze il -OMISSIS- con protocollo n. -OMISSIS-, che autorizza ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il pubblico esercizio posto all'insegna “-OMISSIS-”, ubicato in Firenze in via -OMISSIS-, di cui è titolare -OMISSIS- -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- in data -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della “-OMISSIS-” con partita iva n. -OMISSIS-, è sospesa per la durata di 15 (quindici) giorni per i motivi indicati in narrativa, con la conseguente cessazione di tale attività a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento” nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202503741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Firenze di sospensione per quindici giorni dell'efficacia della SCIA relativa alla somministrazione di alimenti e bevande

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

La società titolare di un pubblico esercizio e la sua legale rappresentante hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Firenze ha sospeso per quindici giorni l'efficacia della SCIA che consentiva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento traeva origine da un tafferuglio verificatosi in prossimità del locale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che, in sede cautelare, la parte ricorrente ha contestato, almeno sul piano della ricostruzione fattuale, che il fatto posto a base della sospensione fosse avvenuto all'interno dell'esercizio, sostenendo invece che si fosse verificato in un'area stradale pubblica antistante il locale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, a un primo esame proprio della fase cautelare, il ricorso fosse suscettibile di positivo apprezzamento, poiché la documentazione disponibile faceva apparire che il tafferuglio posto a fondamento del provvedimento si fosse verificato non all'interno dell'esercizio commerciale, ma in un'area stradale pubblica antistante il locale. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, strettamente correlato alla temporaneità della sospensione: l'esecuzione del provvedimento avrebbe potuto produrre un danno grave e irreparabile durante il periodo di chiusura. Per l'effetto, ha sospeso il provvedimento questorile e fissato l'udienza pubblica di merito al 28 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la plausibile ricostruzione documentale secondo cui il fatto posto a fondamento di una misura amministrativa si è verificato al di fuori dell'esercizio commerciale, in area pubblica antistante, può integrare un positivo apprezzamento del fumus boni iuris e giustificare la sospensione dell'atto, senza anticipare la decisione di merito.
  • La sospensione temporanea dell'attività economica può determinare un danno grave e irreparabile ai fini dell'art. 55 c.p.a., in ragione della perdita non recuperabile derivante dall'interruzione dell'esercizio durante il periodo di efficacia della misura.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniPubblici esercizi e somministrazione
RamiProcedimento amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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