Cassazione Penale, Ordinanza n. 39352/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Milano resa ex art. 444 c.p.p., con cui, su concorde richiesta delle parti, era stata applicata la pena complessiva di anni 3 e mesi 8 di reclusione per reati fallimentari, previa declaratoria di continuazione con un precedente giudicato e con applicazione delle pene accessorie fallimentari. Con il primo motivo ha censurato l'applicazione delle pene accessorie, sostenendo che la pena irrogata per i reati oggetto del processo sarebbe stata di soli mesi otto e che, dunque, non ricorressero i presupposti per tali accessorie. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, deducendo un errore nella sussunzione giuridica dei fatti posti a base del patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che non risultava alcuna richiesta concorde delle parti di escludere le pene accessorie ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.p. e che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, il limite dei due anni che preclude l'applicazione delle pene accessorie nel patteggiamento va riferito, in caso di più reati unificati dalla continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata, qui superiore al limite. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché l'errore di qualificazione giuridica è deducibile solo quando sia manifesto e immediatamente percepibile dal capo di imputazione, mentre è escluso quando la diversa qualificazione implichi una diversa ricostruzione del fatto o presenti margini di opinabilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
nel patteggiamento le parti possono concordare anche l'eventuale esclusione delle pene accessorie; in mancanza di una specifica richiesta concorde, il giudice può applicarle nei limiti previsti dalla disciplina vigente
art. 444 cod. proc. pen.
norma base del procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il limite di pena che impedisce l'applicazione delle pene accessorie va verificato con riguardo alla pena finale complessivamente irrogata quando più reati siano unificati dal vincolo della continuazione, e non con riferimento alla pena astrattamente riferibile ai singoli reati.
- L'esclusione delle pene accessorie nel rito ex art. 444 c.p.p. richiede una specifica richiesta concorde delle parti; in difetto, la loro applicazione non è censurabile solo perché la pena base riferita a uno dei segmenti della decisione sia inferiore alla soglia rilevante.
- L'errore nella qualificazione giuridica del fatto è deducibile in sede di patteggiamento solo se manifesto e immediatamente ricavabile dal capo di imputazione; non è ammissibile quando la diversa qualificazione richieda un differente apprezzamento o una ricostruzione alternativa del fatto.
- Nel controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, il ricorso che investa questioni manifestamente infondate è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche di legge.
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