Sentenza del 14/03/2017 n. 1243 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accise, dazi e diritti doganali - Gasolio - Regime di esenzione delle accise - Presupposti delle esenzioni - Libretto controllo carburante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli contestava la spettanza dell'esenzione dall'accisa sul gasolio acquistato per l'imbarcazione, sostenendo che i contribuenti avessero utilizzato il libretto di controllo carburante originariamente rilasciato senza richiederne uno nuovo. Secondo l'Ufficio, tale irregolarità avrebbe comportato l'evasione dell'accisa. I resistenti sostenevano invece che il libretto fosse riferito all'imbarcazione e non personalmente all'armatore o al proprietario e che l'imbarcazione fosse effettivamente destinata al noleggio, attività ammessa al regime agevolato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello dell'Agenzia, confermando l'accoglimento dei ricorsi disposto in primo grado. Ha ritenuto che la normativa non imponesse che il libretto di controllo carburante fosse necessariamente intestato o riferito all'armatore, dovendo invece essere considerato un documento collegato all'imbarcazione. Poiché non era contestata la destinazione dell'imbarcazione all'attività di noleggio, non risultava integrata la destinazione di prodotti esenti a usi soggetti a imposta. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 4, comma 3, decreto ministeriale n. 577 del 1995
Le imbarcazioni aventi titolo all'impiego dei prodotti petroliferi agevolati devono essere munite di un libretto di controllo nel quale sono annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi agevolati.
Il libretto di controllo carburante è funzionalmente riferito all'imbarcazione, poiché contiene le caratteristiche della stessa, i dati tecnici del motore, gli imbarchi e i consumi. La norma non richiede che il libretto sia necessariamente riferito all'armatore o al proprietario.
Art. 40, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 504 del 1995
È punito ... chiunque destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate.
Il recupero dell'accisa e la relativa responsabilità presuppongono che i prodotti agevolati siano stati effettivamente destinati a un uso imponibile o a un uso soggetto a maggiore imposta. Nel caso esaminato tale presupposto non sussisteva, poiché il gasolio era utilizzato per un'imbarcazione destinata al noleggio, attività ammessa all'agevolazione.
Massime di principio
- La mera irregolarità formale relativa all'intestazione o all'aggiornamento del libretto di controllo carburante non basta, da sola, a escludere l'esenzione dall'accisa se il documento identifica correttamente l'imbarcazione e consente di verificare imbarchi e consumi.
- Per negare un'agevolazione fiscale sui prodotti energetici occorre dimostrare non solo una violazione documentale, ma anche la concreta destinazione del prodotto a un uso imponibile o diverso da quello agevolato.
- Quando la normativa collega un documento tecnico all'imbarcazione, tale documento segue normalmente il bene e non necessariamente il soggetto proprietario o armatore, salvo una specifica previsione normativa contraria.
- La destinazione effettiva dell'imbarcazione a un'attività ammessa al regime di esenzione costituisce un elemento sostanziale decisivo per conservare il beneficio fiscale, purché siano rispettati gli obblighi di tracciabilità e registrazione dei consumi.
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