Cassazione Penale, Ordinanza n. 21016/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna pronunciata in primo grado, in rito abbreviato, nei confronti dell'imputato per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a una società di cui era legale rappresentante e socio di maggioranza, con IVA evasa indicata in euro 108.793. In cassazione la difesa proponeva tre censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma della responsabilità, sostenendo una lettura alternativa delle prove e contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito; 2) erronea mancata esclusione della recidiva reiterata; 3) erronea mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte rilevava che i motivi miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza d'appello era razionale e coerente con gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e con gli altri elementi valorizzati dai giudici di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il primo perché richiedeva una rivalutazione del compendio probatorio estranea al giudizio di cassazione, il secondo perché la recidiva reiterata era stata motivatamente confermata sulla base dei precedenti penali e della persistenza della propensione a delinquere, il terzo perché la mancata concessione delle attenuanti generiche era sorretta da motivazione non illogica, anche in ragione dell'assenza di elementi positivi e della non plausibilità delle dichiarazioni rese. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice per l'omessa presentazione della dichiarazione; nel caso è stata ritenuta integrata sulla base della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dovuta dalla società e dell'evasione IVA accertata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Richiamata per ribadire che la diversa lettura delle prove prospettata dalla difesa esula dal sindacato di legittimità quando la motivazione di merito sia razionale e non illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione adeguata, coerente e razionale.
- La contestazione della responsabilità penale è manifestamente infondata se si limita a contrapporre al compendio probatorio una diversa lettura del fatto senza individuare reali vizi logici o giuridici della decisione di merito.
- La recidiva reiterata può essere motivatamente confermata valorizzando precedenti penali significativi e la persistenza di una inclinazione a delinquere nonostante precedenti esperienze detentive.
- Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando manchino elementi positivi di valutazione e l'imputato abbia reso dichiarazioni poco plausibili o non verificabili; tale giudizio è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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