Sentenza n. 4657/2026 - Milano, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Brugherio in relazione all’istanza presentata da Poster in data 1 aprile 2025 – protocollata dal Comune di Brugherio sub prot. n. 0013813/2025 del 2 aprile 2025 – volta all’ottenimento dell’Autorizzazione alla installazione di transenne parapedonali, munite di spazio pubblicitario, presso la rotatoria sita in Comune di Brugherio, intersezione fra Via dei Mille con Via Moro; dell’illegittimità del comportamento di perdurante inerzia tenuto dal Comune di Brugherio; dell’accertamento dell’obbligo del Comune di Brugherio di procedere con l’emissione dell’atto autorizzativo richiesto o, comunque, di dover emettere provvedimento conclusivo del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di autorizzazione per l’installazione di transenne parapedonali con spazi pubblicitari presso una rotatoria comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 1° aprile 2025 al Comune di Brugherio una domanda di autorizzazione all’installazione di transenne parapedonali munite di spazi pubblicitari presso la rotatoria all’intersezione tra via dei Mille e via Moro. Non avendo ricevuto riscontro, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a concludere il procedimento, domandando l’adozione dell’autorizzazione o, comunque, di un provvedimento conclusivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che l’art. 23, comma 4, del d.lgs. 285/1992 assoggetta ad autorizzazione la collocazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade e attribuisce ai Comuni la competenza all’interno dei centri abitati, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario nei casi previsti. L’art. 53, comma 4, del d.P.R. 495/1992 fissa in sessanta giorni il termine per concludere il procedimento; il mancato riscontro entro tale termine integra silenzio-inadempimento. Poiché il Comune non aveva ancora risposto all’istanza, il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Le spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992
L’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
L’installazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade richiede un’autorizzazione dell’ente proprietario; nei centri abitati provvede il Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario per le strade statali, regionali o provinciali.
art. 53, comma 4, d.P.R. 495/1992
L’art. 53, comma 4, del d.P.R. n. 495 del 1992 fissa un termine pari a sessanta giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda di autorizzazione, per la conclusione del relativo procedimento. Il mancato riscontro all’istanza entro il suddetto termine integra quindi la figura del silenzio inadempimento (cfr. T.A.R. Liguria, sez. 15 maggio 2026, n. 641)
Il procedimento autorizzatorio deve concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda; il mancato riscontro entro tale termine costituisce silenzio-inadempimento.
Massime di principio
- La domanda di autorizzazione per collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse deve essere definita entro sessanta giorni dalla presentazione; il mancato riscontro entro il termine integra silenzio-inadempimento e consente di chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
- All’interno dei centri abitati la competenza ad autorizzare la collocazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade spetta al Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario quando si tratti di strada statale, regionale o provinciale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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