Cassazione Penale, Sentenza n. 22594/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca diretta disposta dal Tribunale fino alla concorrenza di euro 495.894,64 come profitto dei reati-fine (evasione dell'imposta di consumo su olio lubrificante), con la tesi che il ricorrente non fosse soggetto obbligato al versamento dell'imposta e che il profitto effettivo conseguito fosse solo la provvigione di intermediazione; dedotta anche la violazione del contraddittorio ex art. 444 c.p.p. e profili di illegittimità rispetto a parametri CEDU/Proporzionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al primo motivo: ha affermato il principio (richiamando le Sezioni Unite) che, in caso di concorso di persone, la confisca diretta deve limitarsi a quanto ciascun concorrente concretamente ha conseguito; rilevata l'applicabilità della disciplina dell'imposta di consumo (art. 61 d.lgs. 504/1995) secondo cui l'obbligato alla prima immissione in consumo è il soggetto acquirente, la Corte ha stabilito che il profitto confiscabile nei confronti del Legierski è quello effettivamente entrato nel suo patrimonio (la provvigione) e non l'intera imposta evasa dai destinatari; ha quindi annullato la statuizione sulla confisca e disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per il nuovo accertamento della misura confiscabile. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo nuovo relativo al presunto difetto di contraddittorio sul patteggiamento perché non collegato ai motivi originari del ricorso; il motivo basato su profili CEDU è stato ritenuto manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 240 c.p.
Norma che consente la confisca del profitto del reato; la Corte ha richiamato il principio che la confisca diretta va limitata al profitto effettivamente conseguito dal singolo concorrente
art. 444 c.p.p.
Regime del patteggiamento; la Corte ha valutato rilievi difensivi sul contraddittorio relativi alla confisca ma ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo perché non coerente con l'originario gravame
art. 61 D.lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico Accise) - imposta di consumo
Definisce il soggetto obbligato alla prima immissione in consumo per prodotti di provenienza comunitaria (soggetto acquirente); la Corte ha ritenuto che, per i prodotti comunitari, il risparmio di imposta sia profitto del compratore che ha effettuato la prima immissione in consumo
art. 2 D.lgs. 504/1995 (accise)
Normativa sulle accise (distinta dall'imposta di consumo); la Corte ha distinto il regime di solidarietà vigente per le accise in caso di importazione irregolare da quello derogatorio previsto per l'imposta di consumo
art. 40, comma 4 D.lgs. 504/1995
Sanzione penale prevista per l'evasione dell'imposta di consumo oltre determinate soglie; richiamata come parametro per individuare il reato-fine e il relativo profitto
Sezioni Unite, 8 aprile 2025, n. 13783 (giurisprudenza richiamata)
Principio interpretativo: in caso di concorso di persone la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito; se la quota non è determinabile, si applica la ripartizione in parti uguali
art. 7 CEDU / art. 1 Protocollo 1 CEDU
Richiamati dalla difesa per profili di prevedibilità e proporzionalità della confisca; la Corte li ha ritenuti prospettati ma non decisivi nel caso, valutando la questione principalmente sulla base del diritto interno e della proporzionalità già garantita dal limite della confisca al profitto effettivamente conseguito
Massime di principio
- La confisca diretta in caso di concorso di persone si limita al profitto effettivamente conseguito dal singolo concorrente; non è legittimo imporre a ciascun concorrente la totalità del profitto di tutti i partecipanti.
- Quando la legge speciale fiscale individua il soggetto obbligato (es. art. 61 TUA per l'imposta di consumo sui prodotti comunitari), il risparmio d'imposta va ricondotto al soggetto obbligato e il profitto confiscabile deve essere attribuito a chi ha effettivamente beneficiato.
- Se non è possibile determinare in concreto la quota di profitto di ciascun concorrente, si applica il criterio residuale della ripartizione in parti uguali (secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite).
- Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p. le statuizioni accessorie (come la confisca) richiedono adeguata motivazione e, se questione non sollevata originariamente, motivi nuovi su aspetti diversi possono essere dichiarati inammissibili.
- È onere dell'accusa provare l'effettivo ingresso nel patrimonio dell'imputato del profitto contestato; la confisca non può fondarsi su mere presunzioni generalizzate senza accertamento contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22459/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22460/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22461/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22462/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22463/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22464/2025 del 16/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →