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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23136/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, annullando la convalida dell'arresto e la misura degli arresti domiciliari disposte dal GIP di Vicenza per il reato di estorsione aggravata, aveva ritenuto sussistere solo gravi indizi in ordine al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il pubblico ministero ha dedotto, tra l'altro, che i crediti vantati dagli indagati sarebbero usurari e quindi non tutelabili in sede giurisdizionale; che alcuni documenti posti a fondamento del riconoscimento del debito erano stati prodotti dalla difesa solo in sede di riesame e non rinvenuti in perquisizione (e sarebbero artefatti o estorti); e che il riconoscimento di debito sarebbe datato 08/11/2014 (non 2024) e pertanto prescritto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la considerazione del Tribunale di Venezia circa i documenti prodotti dalla difesa in udienza camerale, in quanto l'art. 309 co. 9 c.p.p. consente la produzione di nuovi elementi in sede di riesame; ha escluso che il giudice del riesame dovesse tener conto di sommarie informazioni testimoniali raccolte dopo la sua decisione. Sulla base degli atti allora a disposizione (assegni in garanzia, riconoscimento di debito 08/11/2024 per euro 342.000, atto che riconosceva un prestito senza scopo di lucro) la Corte ha ritenuto coerente e non viziato il giudizio del Tribunale che ha qualificato i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per il quale non sono previste misure cautelari) anziché estorsione. Infine la Corte ha osservato che l'eventuale prescrizione del credito è questione rilevante in sede civile e non decisiva per la qualificazione penale della condotta.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

    Norma richiamata in ordine alle modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (contesto procedurale).

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore richiamo procedurale riguardante il contraddittorio scritto nel procedimento di riesame/impugnazione.

  • art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Consente alle parti, nel procedimento di riesame, di produrre nuovi elementi documentali direttamente all'udienza camerale; la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione di tali produzioni dal giudice del riesame.

  • Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte per distinguere il reato di estorsione dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in relazione all'elemento psicologico, da accertare con le ordinarie regole probatorie.

  • Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016 (Sanvitale) e Sez. 3, n. 41127 del 23/05/2013 (D'A.)

    Decisioni citate circa i limiti di ammissione di documentazione nuova in sede di legittimitÃ: in Cassazione possono essere prodotti documenti non esibiti nei precedenti gradi solo se non costituiscono nuova prova o non richiedono valutazione di efficacia probatoria.

Massime di principio

  • In sede di riesame il difensore può produrre documenti nuovi direttamente all'udienza camerale (art. 309 co. 9 c.p.p.); il giudice del riesame può fondare la sua decisione su tali documenti anche se non rinvenuti in perquisizioni precedenti.
  • In sede di impugnazione (Cassazione) non sono efficaci ai fini del sindacato sulla decisione del giudice del riesame elementi probatori prodotti dopo la pronuncia impugnata: la valutazione è limitata agli atti e alle prove noti al giudice che ha adottato l'ordinanza.
  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico (dolo volto a costringere la vittima a consegnare beni o denaro) e richiede valutazione probatoria specifica; la presenza di documenti che attestano debiti puo' giustificare l'ipotesi che le condotte intimidatorie mirassero all'esercizio di un preteso credito anziché all'estorsione.
  • L'eventuale usurarietà o la prescrizione del credito sono profili che incidono sulla tutela civile o sull'azione civile di recupero, ma non determinano automaticamente la qualificazione penale della condotta: occorre valutare complessivamente le circostanze e l'elemento psicologico.
  • Se il pubblico ministero intende contrastare l'efficacia probatoria di documenti prodotti al riesame, deve proporre elementi tempestivi e acquisiti entro i termini utili o riproporre la richiesta di valutazione cautelare al giudice competente in sede corretta, poiché documenti o dichiarazioni sopravvenute non possono retroagire a riformare l'ordinanza già pronunciata.

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