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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19035/2021 del 06/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, rilevato l'atto di rinuncia e l'accettazione, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. e ha compensato le spese tra le parti. In pratica l'impugnazione è stata ritirata e il giudizio d'appello estinto senza condanna di spese a carico di una parte.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso le sentenze della Corte d'appello di Roma (n. 3288/2017 e n. 8020/2018). Successivamente il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ.; la parte resistente ha depositato atto di accettazione.

Norme richiamate

  • art. 390 cod. proc. civ.

    atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod.proc. civ.

    Norma richiamata per qualificare formalmente l'atto con cui il ricorrente rinuncia all'azione di impugnazione; la rinuncia viene depositata e resa formale tramite il difensore munito di mandato speciale.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    visto l'art. 391 cod.proc.civ., dichiara estinto il processo

    Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del processo in seguito alla rinuncia del ricorrente; la pronuncia produce l'estinzione del procedimento e il giudice decide sulle spese, qui compensate tra le parti.

Massime di principio

  • La rinuncia dell'appello da parte del ricorrente (atto formale ai sensi dell'art. 390) conduce, una volta acquisita e/o accettata, all'estinzione del processo in appello ai sensi dell'art. 391.
  • Quando il processo è dichiarato estinto per rinuncia, il giudice può decidere sulle spese: è comune la compensazione tra le parti, salvo diversa istanza o ragione per addebitare le spese.
  • L'accettazione della rinuncia da parte della controparte rende immediata la possibilità per il giudice di dichiarare l'estinzione; tuttavia la dichiarazione di estinzione è atto del giudice e richiede la registrazione in udienza o deposito in cancelleria.
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare se la rinuncia sia totale o solo parziale (parziale mantiene vivi i punti non rinunciati) e verificare gli effetti sul titolo esecutivo delle sentenze precedenti che restano dunque normalmente in vigore.

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