Cassazione Civile, Sentenza n. 19035/2021 del 06/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, rilevato l'atto di rinuncia e l'accettazione, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. e ha compensato le spese tra le parti. In pratica l'impugnazione è stata ritirata e il giudizio d'appello estinto senza condanna di spese a carico di una parte.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso le sentenze della Corte d'appello di Roma (n. 3288/2017 e n. 8020/2018). Successivamente il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ.; la parte resistente ha depositato atto di accettazione.
Norme richiamate
art. 390 cod. proc. civ.
atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod.proc. civ.
Norma richiamata per qualificare formalmente l'atto con cui il ricorrente rinuncia all'azione di impugnazione; la rinuncia viene depositata e resa formale tramite il difensore munito di mandato speciale.
art. 391 cod. proc. civ.
visto l'art. 391 cod.proc.civ., dichiara estinto il processo
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del processo in seguito alla rinuncia del ricorrente; la pronuncia produce l'estinzione del procedimento e il giudice decide sulle spese, qui compensate tra le parti.
Massime di principio
- La rinuncia dell'appello da parte del ricorrente (atto formale ai sensi dell'art. 390) conduce, una volta acquisita e/o accettata, all'estinzione del processo in appello ai sensi dell'art. 391.
- Quando il processo è dichiarato estinto per rinuncia, il giudice può decidere sulle spese: è comune la compensazione tra le parti, salvo diversa istanza o ragione per addebitare le spese.
- L'accettazione della rinuncia da parte della controparte rende immediata la possibilità per il giudice di dichiarare l'estinzione; tuttavia la dichiarazione di estinzione è atto del giudice e richiede la registrazione in udienza o deposito in cancelleria.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare se la rinuncia sia totale o solo parziale (parziale mantiene vivi i punti non rinunciati) e verificare gli effetti sul titolo esecutivo delle sentenze precedenti che restano dunque normalmente in vigore.
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