Cassazione Civile, Ordinanza n. 08512/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dall'azione risarcitoria proposta dal fallimento di una s.r.l. contro amministratori e sindaci, per avere gli amministratori proseguito l'attività nonostante la perdita del capitale già maturata e per non avere i sindaci svolto i controlli dovuti. Il tribunale aveva condannato i convenuti al risarcimento, quantificando il danno sulla base di una c.t.u. e prendendo a riferimento l'ammontare di sopravvenienze passive pari a euro 1.243.127,35, ritenendo non giustificato l'azzeramento di poste creditorie e non ricostruibili, per carenze contabili, le ragioni delle svalutazioni. In appello il solo sindaco ricorrente aveva contestato: la legittimazione attiva del curatore in una s.r.l.; l'asserita irregolare tenuta delle scritture; la pretesa mancanza di prova dei fatti posti a base della condanna; la condanna alle spese. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 112 e 164 c.p.c. per asserita divergenza tra domanda e pronuncia e per indeterminatezza dell'azione; violazione degli artt. 2407, 2393, 2394 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per insussistenza degli elementi della responsabilità; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere attribuito ai sindaci l'onere di provare l'irrecuperabilità dei crediti; violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione del patrimonio sociale; conseguente erroneità della condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non autosufficienti e incapaci di contrastare quanto accertato nella sentenza impugnata in relazione al contenuto della domanda e alla sua determinazione. Ha ritenuto inammissibili anche i motivi dal terzo al quinto, perché sotto veste di violazioni di legge miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il sesto motivo sulle spese è rimasto assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede che il ricorrente riporti e renda verificabile il contenuto della domanda e la deviazione denunciata; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 164 c.p.c.
La dedotta nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza deve essere specificamente dedotta e supportata nel ricorso con il necessario autosostegno documentale.
art. 2407 c.c.
È richiamato come norma di responsabilità dei sindaci, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di merito sui fatti.
art. 2393 c.c.
È richiamato nel quadro della responsabilità degli organi sociali, senza che la Corte entri nel merito per effetto dell'inammissibilità dei motivi.
art. 2394 c.c.
È richiamato quale base dell'azione di responsabilità verso amministratori e sindaci, ma non è oggetto di decisione nel merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è inammissibile quando, in concreto, tende a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 116 c.p.c.
Non consente in cassazione di ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, se non nei limiti del vizio di legge effettivo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione che deduca un vizio processuale deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la sentenza d'appello non è impugnabile per omesso esame di fatti; la ricostruzione fattuale dei giudici di merito si consolida.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame dei fatti non è deducibile quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo o la nullità dell'atto introduttivo, il potere di esame diretto degli atti da parte della Corte non esonera il ricorrente dall'onere di specifica indicazione e deposito degli atti rilevanti, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
- La deduzione di ultrapetizione o di indeterminatezza della domanda è inammissibile se il ricorrente non riproduce in modo autosufficiente il contenuto dell'atto introduttivo e non consente di verificare il denunciato scostamento tra domanda e pronuncia.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può veicolare sotto forma di violazione di legge una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o della ricostruzione contabile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione, restando consolidato l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- Le censure sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla valutazione delle prove sono inammissibili se, in realtà, mirano a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio e la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
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