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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/118

Regolamento delegato (UE) 2023/118 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per adattare le prescrizioni sanitarie ai movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni tra Stati membri. La novità centrale è la possibilità di raccogliere temporaneamente gli animali in un unico stabilimento registrato prima della spedizione, con condizioni specifiche e controlli veterinari aggiuntivi. Viene inoltre chiarita la disciplina per le esibizioni di volo e per il rientro degli animali nello Stato membro di origine, con corrispondenti adeguamenti della certificazione sanitaria.

Modifica le regole UE sui movimenti intracomunitari di volatili in cattività destinati a esposizioni, introducendo una disciplina specifica per la raccolta temporanea in un unico stabilimento e per eventi equivalenti alle esibizioni di volo.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti all’interno dell’Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni, nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale. Riguarda gli operatori, gli stabilimenti registrati o riconosciuti, i veterinari e le autorità competenti degli Stati membri. Incide sia sui movimenti verso l’esposizione in un altro Stato membro sia sui movimenti di ritorno nello Stato membro di origine; non disciplina altre specie né altri tipi di movimenti se non nella misura in cui rientrino nelle esposizioni considerate.

Modifica delle prescrizioni sanitarie per i volatili in cattività destinati a esposizioni

Il regolamento delegato (UE) 2023/118 modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688, che integra il regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale, con l’obiettivo di rendere più flessibile e al tempo stesso controllato il regime applicabile ai movimenti intracomunitari di volatili in cattività destinati a esposizioni. La modifica risponde all’esigenza pratica di concentrare temporaneamente gli animali in un unico stabilimento prima della spedizione e di disciplinare in modo coerente eventi assimilabili alle esibizioni di volo, come quelli con piccioni acrobatici.

Ambito e finalità delle modifiche

La disciplina riguarda i movimenti tra Stati membri di volatili in cattività destinati a esposizioni, nonché il loro eventuale rientro nello Stato membro di origine. Le modifiche toccano quattro profili principali: raccolta preliminare degli animali in uno stabilimento registrato, svolgimento dell’esposizione con controlli sanitari, certificazione sanitaria e condizioni per il ritorno degli animali.

Raccolta temporanea in un unico stabilimento registrato

La nuova formulazione dell’articolo 67 consente agli operatori di riunire i volatili in cattività in un unico stabilimento registrato situato nello stesso Stato membro prima della partenza verso un’esposizione in un altro Stato membro. Tale possibilità è subordinata a condizioni stringenti:

  • permanenza massima di 12 ore nello stabilimento di raccolta;
  • presenza esclusiva, nello stabilimento, di volatili destinati alla medesima esposizione;
  • provenienza diretta degli animali da stabilimenti registrati o riconosciuti in cui sono detenuti in modo continuativo e dove soddisfano le condizioni sanitarie dell’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Questa soluzione consente alle autorità competenti di concentrare i controlli in un solo punto senza attenuare le garanzie di sanità animale.

Prescrizioni durante l’esposizione

Per le esposizioni diverse dalle esibizioni di volo, l’operatore deve assicurare che l’ingresso sia limitato ai volatili già registrati per partecipare all’evento. Inoltre, l’introduzione di volatili originari dello Stato membro ospitante non deve compromettere lo stato sanitario degli altri animali partecipanti. A tal fine, il regolamento prevede due alternative:

  • tutti i volatili partecipanti devono avere lo stesso stato sanitario; oppure
  • i volatili originari dello Stato membro ospitante devono essere tenuti in locali o recinti separati rispetto a quelli provenienti da altri Stati membri.

È inoltre previsto l’intervento di un veterinario, che deve effettuare:

  • controlli di identità prima dell’ingresso nell’esposizione;
  • controlli delle condizioni cliniche all’ingresso e durante l’esposizione.

Esibizioni di volo e eventi equivalenti

Il considerando del regolamento chiarisce che eventi regolari con piccioni acrobatici, caratterizzati dal trasporto degli animali al luogo dell’evento, dalla loro liberazione per dimostrazioni di volo e dal successivo rientro nelle gabbie, sono considerati esibizioni equivalenti a quelle organizzate per gli uccelli rapaci. La modifica dell’articolo 67 mira quindi ad applicare anche a tali eventi la disciplina delle esibizioni di volo, estendendo le prescrizioni ai tipi equivalenti di manifestazioni e precisando le condizioni per i movimenti da e verso tali eventi.

Rientro nello Stato membro di origine e certificazione sanitaria

Il nuovo articolo 67, paragrafo 4, disciplina il rientro dei volatili dall’esposizione verso un altro Stato membro.

Per i volatili in generale, il rientro richiede:

  • un certificato sanitario conforme all’articolo 81; oppure
  • per i volatili diversi da quelli che partecipano alle esibizioni di volo, una dichiarazione del veterinario che attesti che lo stato sanitario indicato nel certificato originario non è stato compromesso durante l’esposizione, insieme al certificato sanitario originale valido.

Per i volatili che hanno partecipato a un’esibizione di volo, è sufficiente il certificato sanitario originale valido rilasciato per il movimento verso l’esibizione, senza la dichiarazione veterinaria, purché:

  • gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine;
  • i movimenti di rientro siano conclusi entro il periodo di validità del certificato originario.

Il paragrafo 5 chiarisce che il veterinario può rilasciare la dichiarazione solo se ricorrono queste condizioni e se sono rispettate le prescrizioni sulla gestione separata o omogenea dei volatili di cui all’articolo 67, paragrafo 3, lettera b).

Deroghe all’obbligo generale di certificato

L’articolo 71 viene coordinato con la nuova disciplina. In deroga all’obbligo generale di accompagnare gli animali con un certificato sanitario, gli operatori possono riportare:

  • i volatili da esposizioni diverse dalle esibizioni di volo secondo la procedura dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera b);
  • i volatili da esibizioni di volo secondo la procedura dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera c).

Contenuto del certificato sanitario e controlli dell’autorità competente

L’articolo 81, paragrafo 2, è modificato per precisare il contenuto del certificato sanitario destinato ai volatili in cattività per esposizioni. Il certificato deve contenere le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità:

  • all’articolo 67, paragrafo 1, per tutti i movimenti;
  • all’articolo 67, paragrafo 2, quando gli animali sono raccolti in un unico stabilimento registrato.

L’articolo 91, paragrafo 1, lettera e), viene a sua volta integrato con controlli più dettagliati per i casi di raccolta in un unico stabilimento registrato. L’autorità competente deve eseguire controlli di identità e fisici e verificare la documentazione sanitaria e di produzione dello stabilimento, oltre alla dichiarazione dell’operatore che confermi:

  • la permanenza continuativa dei volatili nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;
  • l’assenza di casi anomali di mortalità di causa indeterminata nel gruppo di origine;
  • l’assenza, nelle ultime 48 ore, di segni clinici delle malattie pertinenti per la specie o di sintomi sospetti.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Raccolta temporanea in un unico stabilimento registrato

L’articolo 67, paragrafo 2, consente agli operatori di raccogliere volatili in cattività in un unico stabilimento registrato situato nello stesso Stato membro prima del loro invio a un’esposizione in un altro Stato membro, purché: la permanenza non superi 12 ore; nello stabilimento siano detenuti esclusivamente volatili destinati a quella esposizione; tutti i volatili provengano direttamente da stabilimenti registrati o riconosciuti in cui sono detenuti continuativamente e soddisfano le condizioni sanitarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Prescrizioni per l’esposizione e controlli veterinari

L’articolo 67, paragrafo 3, impone che l’ingresso all’esposizione sia limitato ai volatili previamente registrati e che l’introduzione di animali originari dello Stato membro ospitante non comprometta lo stato sanitario degli altri partecipanti. Ciò può avvenire imponendo lo stesso stato sanitario a tutti i volatili oppure separando gli animali locali in locali o recinti distinti. È inoltre previsto che un veterinario effettui controlli di identità prima dell’ingresso e controlli delle condizioni cliniche all’ingresso e durante l’esposizione.

Rientro dei volatili nello Stato membro di origine

L’articolo 67, paragrafo 4, disciplina le condizioni per lo spostamento dei volatili dall’esposizione verso un altro Stato membro. In via generale è richiesto un certificato sanitario conforme all’articolo 81. Per i volatili diversi da quelli che partecipano alle esibizioni di volo, il rientro può avvenire con una dichiarazione del veterinario che attesti che lo stato sanitario indicato nel certificato originale non è stato compromesso, accompagnata dal certificato sanitario originale valido. Per le esibizioni di volo, il rientro può avvenire con il solo certificato sanitario originale valido, senza la dichiarazione veterinaria, a condizione che gli animali tornino nello Stato membro di origine e che i movimenti siano conclusi entro il periodo di validità del certificato originario.

Condizioni per il rilascio della dichiarazione veterinaria

L’articolo 67, paragrafo 5, limita il rilascio della dichiarazione veterinaria ai casi in cui: gli animali siano destinati a rientrare nello Stato membro di origine; siano state prese disposizioni affinché il rientro avvenga entro la validità del certificato sanitario originario; siano soddisfatte le condizioni relative alla separazione o alla gestione sanitaria di cui all’articolo 67, paragrafo 3, lettera b).

Deroghe al certificato sanitario per il ritorno

L’articolo 71, paragrafi 2 e 3, viene allineato alla nuova disciplina dell’articolo 67. In deroga all’obbligo generale di certificazione, gli operatori possono riportare i volatili dalle esposizioni diverse dalle esibizioni di volo secondo l’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), e dalle esibizioni di volo secondo l’articolo 67, paragrafo 4, lettera c).

Contenuto del certificato sanitario

L’articolo 81, paragrafo 2, stabilisce che il certificato sanitario per volatili in cattività destinati a esposizioni, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, deve contenere le informazioni generali dell’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità all’articolo 67, paragrafo 1; se gli animali sono raccolti in un unico stabilimento registrato, il certificato deve attestare anche il rispetto dell’articolo 67, paragrafo 2.

Controlli per la certificazione nello stabilimento di raccolta

L’articolo 91, paragrafo 1, lettera e), è integrato con un nuovo punto iii) per i volatili spostati per un’esposizione in un altro Stato membro da un unico stabilimento registrato. In tale ipotesi l’autorità competente deve effettuare controlli di identità e fisici e verificare la documentazione sanitaria e di produzione dello stabilimento di origine, nonché una dichiarazione dell’operatore che attesti: permanenza continuativa dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza; assenza di casi anomali di mortalità di causa indeterminata nel gruppo di origine; assenza, nelle 48 ore precedenti, di segni clinici delle malattie elencate pertinenti per la specie o di segni sospetti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimenti intracomunitari di animalicertificazione sanitariabenessere e controllo veterinario

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