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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1630

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all’interno di determinate aree delimitate

Normativa europea32022R1630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un regime di contenimento per Grapevine flavescence dorée phytoplasma nelle aree delimitate in cui l’eradicazione non è più possibile. Impone la rimozione e distruzione delle piante infette, trattamenti contro il vettore e indagini annuali basate sul rischio, oltre a obblighi di informazione verso il pubblico e di comunicazione dei risultati alla Commissione. Gli allegati individuano in modo puntuale le aree delimitate nei diversi Stati membri e forniscono i modelli per la rendicontazione annuale delle indagini.

Misure di contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma in determinate aree delimitate dell’Unione, con disciplina di zone infette, zone cuscinetto, indagini e comunicazione dei risultati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti per la gestione fitosanitaria di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e del suo vettore Scaphoideus titanus, nelle aree delimitate per il contenimento elencate nell’allegato I, ove l’eradicazione non è più possibile. Riguarda le piante di Vitis L., escluse frutti e sementi, e le misure da adottare nelle zone infette e nelle zone cuscinetto; non disciplina invece le aree in cui l’eradicazione resta possibile, per le quali continuano ad applicarsi gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Misure di contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma in aree delimitate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione attua il quadro fitosanitario del regolamento (UE) 2016/2031 per un organismo nocivo da quarantena già presente in alcune parti dell’Unione e associato a impatti significativi sulla coltivazione della vite. Alla luce delle indagini svolte ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031, la Commissione prende atto che in talune aree l’eradicazione non è più possibile e introduce quindi un regime di contenimento, con particolare attenzione al vettore Scaphoideus titanus Ball.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

I considerando chiariscono che Grapevine flavescence dorée phytoplasma figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione con presenza nota nel territorio dell’Unione, e che il vettore specificato è efficiente nella diffusione dell’organismo nocivo. Il regolamento mira a prevenire l’ulteriore propagazione nel resto del territorio dell’Unione mediante misure di contenimento nelle aree in cui l’eradicazione non è più praticabile. È inoltre richiesto un adeguato livello di informazione del pubblico e degli operatori interessati, nonché un sistema di sorveglianza e rendicontazione annuale basato su modelli armonizzati.

Ambito di applicazione e definizioni

L’oggetto della disciplina è il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma nelle aree delimitate individuate nell’allegato I. Ai fini del regolamento:

  • l’organismo nocivo specificato è Grapevine flavescence dorée phytoplasma;
  • le piante specificate sono le piante di Vitis L., con esclusione di frutti e sementi;
  • il vettore specificato è Scaphoideus titanus Ball;
  • l’area delimitata per il contenimento è un’area elencata nell’allegato I in cui l’organismo nocivo non può essere eradicato.

La disciplina è rivolta alle autorità competenti degli Stati membri interessati e incide sulle misure da adottare nelle zone infette e nelle zone cuscinetto. Restano fuori dal regime di contenimento i casi in cui sia ancora possibile l’eradicazione, per i quali continuano ad applicarsi gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.

Delimitazione delle aree di contenimento

Le autorità competenti devono definire aree delimitate composte da:

  • una zona infetta;
  • una zona cuscinetto con raggio di almeno 2,5 km attorno alla zona infetta.

L’allegato I elenca in modo dettagliato le aree delimitate per il contenimento nei diversi Stati membri. Sono ricomprese aree in Croazia, Ungheria, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna, con indicazione puntuale delle regioni interessate e dei comuni o comuni catastali inclusi nelle zone infette e nelle zone cuscinetto. In diversi casi l’allegato distingue anche estensioni transfrontaliere delle zone cuscinetto rispetto ad aree delimitate di Stati confinanti.

Misure nelle zone infette

Nelle zone infette le autorità competenti devono garantire:

  • la rimozione e distruzione delle piante specificate risultate infette dall’organismo nocivo, non appena possibile e comunque entro l’inizio del periodo vegetativo successivo;
  • l’applicazione di trattamenti adeguati per il controllo del vettore specificato.

La formulazione impone quindi un intervento rapido sul materiale vegetale infetto e un controllo fitosanitario del vettore, quale strumento essenziale di contenimento.

Misure nelle zone cuscinetto

Nelle zone cuscinetto, se è presente il vettore specificato, le autorità competenti devono applicare trattamenti adeguati per il suo controllo. Se nella zona cuscinetto è ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato nelle piante specificate, non si applica più il solo regime di contenimento: trovano applicazione gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031, cioè il regime ordinario per le misure fitosanitarie conseguenti alla rilevazione.

Informazione e sensibilizzazione del pubblico

Il regolamento attribuisce alle autorità competenti un obbligo espresso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e sulle misure adottate per impedirne la diffusione al di fuori delle aree delimitate. È inoltre richiesto che il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati siano informati della delimitazione dell’area di contenimento. La componente comunicativa è quindi parte integrante della strategia di contenimento.

Indagini annuali e sorveglianza fitosanitaria

Le autorità competenti devono effettuare indagini tenendo conto delle informazioni contenute nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’EFSA per Grapevine flavescence dorée phytoplasma e il suo vettore. In particolare:

  • nelle zone del territorio dell’Unione in cui la presenza dell’organismo nocivo non è nota ma dove potrebbe insediarsi, devono essere svolte indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del vettore specificato;
  • nelle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento devono essere svolte indagini annuali ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Le indagini nelle zone cuscinetto devono comprendere:

  • esami visivi delle piante specificate;
  • campionamenti e prove in caso di sospetta presenza;
  • catture appropriate per la rilevazione del vettore specificato.

Il regolamento precisa che queste indagini devono essere più intensive di quelle previste per le zone in cui la presenza non è nota, con un maggior numero di esami visivi e, se del caso, di campionamenti e prove.

Comunicazione dei risultati delle indagini

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente. La trasmissione deve avvenire secondo i modelli prescritti:

  • per le indagini dell’articolo 5, paragrafo 2, usando uno dei modelli dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231;
  • per le indagini dell’articolo 5, paragrafo 3, usando uno dei modelli dell’allegato II del presente regolamento.

L’allegato II contiene istruzioni dettagliate per la compilazione dei modelli, distinguendo tra un modello descrittivo e un modello su base statistica. Le istruzioni chiariscono, tra l’altro, come indicare area delimitata, dimensioni dell’area prima e dopo l’indagine, approccio di contenimento, zona indagata, siti di indagine, mesi di esecuzione, unità bersaglio, unità epidemiologiche, metodi di rilevazione, efficacia di campionamento, sensibilità del metodo, fattori di rischio, risultati dei campioni e sensibilità complessiva dell’indagine secondo ISPM n. 31.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all’interno di aree delimitate nelle quali non è possibile l’eradicazione.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce l’"organismo nocivo specificato" come Grapevine flavescence dorée phytoplasma, le "piante specificate" come piante di Vitis L. esclusi frutti e sementi, il "vettore specificato" come Scaphoideus titanus Ball, l’"area delimitata per il contenimento" come un’area elencata nell’allegato I e la "scheda di sorveglianza fitosanitaria" come quella pubblicata dall’EFSA.

Delimitazione delle aree di contenimento

L’articolo 3 prevede che le autorità competenti definiscano aree delimitate costituite da una zona infetta e da una zona cuscinetto con raggio di almeno 2,5 km attorno alla zona infetta.

Misure nelle zone infette e nelle zone cuscinetto

L’articolo 4 impone nelle zone infette la rimozione e distruzione delle piante specificate infette non appena possibile e comunque prima dell’inizio del periodo vegetativo successivo, nonché trattamenti adeguati per il controllo del vettore. Nelle zone cuscinetto, se è presente il vettore, devono essere applicati trattamenti adeguati; se vi è conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo nelle piante specificate, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031. Le autorità competenti devono inoltre sensibilizzare il pubblico e informare pubblico e operatori professionali della delimitazione dell’area.

Indagini annuali e sorveglianza

L’articolo 5 impone indagini annuali basate sul rischio per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato e del vettore nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la presenza, e indagini annuali nelle zone cuscinetto delle aree delimitate. Le indagini devono tener conto della scheda EFSA e comprendere esami visivi, campionamenti e prove in caso di sospetta presenza, e catture per il vettore; nelle zone cuscinetto sono più intensive di quelle previste per le zone non infestate.

Comunicazione dei risultati

L’articolo 6 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente: per le indagini dell’articolo 5, paragrafo 2, usando i modelli dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231; per quelle dell’articolo 5, paragrafo 3, usando i modelli dell’allegato II del presente regolamento.

Aree delimitate elencate e modelli di reporting

L’allegato I elenca le aree delimitate per il contenimento in Croazia, Ungheria, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna, distinguendo zone infette e zone cuscinetto. L’allegato II contiene i modelli e le istruzioni dettagliate per la comunicazione annuale dei risultati delle indagini.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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