Regolamento (UE) 2022/2526
Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per estendere il periodo durante il quale è consentito lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida. La Commissione giustifica la proroga con la presenza nell’Unione di oltre 2 000 tonnellate di tali rifiuti ancora da trattare e con la necessità di garantire che lo stoccaggio continui a rispettare i requisiti ambientali e sanitari applicabili. La deroga, originariamente destinata a cessare il 31 dicembre 2022, viene ora fatta cessare dal 1° gennaio 2026.
Proroga fino al 31 dicembre 2025 della deroga che consente lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate.
Ambito di applicazione
Si applica ai rifiuti di mercurio in forma liquida disciplinati dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/852, inclusi quelli provenienti dalle quattro fonti considerate dall’articolo 11 del medesimo regolamento. Riguarda gli operatori e gli impianti autorizzati allo stoccaggio temporaneo in discarica prima della trasformazione e, se del caso, della solidificazione. L’ambito territoriale è l’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Restano fermi i requisiti di protezione dell’ambiente e della salute umana previsti dalla direttiva 1999/31/CE.
Proroga dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida
Il regolamento delegato (UE) 2022/2526 modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per estendere la durata della deroga che consente lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate. La modifica risponde all’esigenza, evidenziata dai dati comunicati dagli Stati membri, di disporre di più tempo per il trattamento di oltre 2 000 tonnellate di rifiuti ancora presenti nell’Unione.
Contesto e quadro normativo di riferimento
Il regolamento si inserisce nel sistema di gestione del mercurio delineato dal regolamento (UE) 2017/852. I considerando ricordano che l’articolo 11 di tale regolamento qualifica come rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE, il mercurio e i composti del mercurio in forma pura o in miscela provenienti da quattro fonti rilevanti, destinandoli allo smaltimento finale. Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 3, impone che tali rifiuti siano sottoposti, prima dello smaltimento definitivo, a trasformazione e, se destinati a impianti in superficie, anche a solidificazione.
Stoccaggio temporaneo: deroga e condizioni
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 autorizzava, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida fino al 31 dicembre 2022. Tale stoccaggio è ammesso solo in discariche appositamente destinate e attrezzate e deve avvenire nel rispetto dei requisiti di protezione dell’ambiente e della salute umana previsti dalla direttiva sulle discariche.
Modifica introdotta dal regolamento delegato
La novità sostanziale consiste nella sostituzione del secondo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852: la deroga non cessa più il 31 dicembre 2022, bensì il 1° gennaio 2026. In questo modo la Commissione consente un ulteriore periodo per completare le operazioni di trasformazione e, ove necessario, di solidificazione dei rifiuti di mercurio liquidi già temporaneamente stoccati.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Proroga della deroga sullo stoccaggio temporaneo
L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 stabilendo che la deroga relativa allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2026. In precedenza la deroga consentiva lo stoccaggio fino al 31 dicembre 2022.
Contesto normativo sul trattamento dei rifiuti di mercurio
I considerando richiamano che, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852, il mercurio e i composti del mercurio provenienti da quattro fonti specifiche sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e destinati allo smaltimento finale. Prima dello smaltimento, tali rifiuti devono essere sottoposti a trasformazione e, se destinati a impianti in superficie, anche a solidificazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.
Condizioni dello stoccaggio temporaneo
La deroga è ammissibile solo per lo stoccaggio temporaneo in discariche appositamente destinate e attrezzate, in attesa della trasformazione e della solidificazione, nel rispetto dei requisiti di tutela dell’ambiente e della salute umana previsti dalla direttiva 1999/31/CE sulle discariche.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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