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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2553

Regolamento delegato (UE) 2022/2553 della Commissione del 21 settembre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l’aggiornamento 2022 della tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento ESEF per allineare la tassonomia europea all’aggiornamento 2022 della tassonomia IFRS pubblicato dalla Fondazione IFRS. L’intervento è tecnico e riguarda soprattutto la sostituzione degli allegati della tassonomia di base e delle regole di marcatura, con l’obiettivo di mantenere comparabilità e leggibilità delle informazioni finanziarie digitali. L’applicazione decorre, in via generale, dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023, con possibilità di applicazione anticipata dal 1° gennaio 2022.

Aggiorna la tassonomia IFRS per il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) prevista per le relazioni finanziarie annuali degli emittenti quotati.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti soggetti all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE che redigono relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci consolidati IFRS da depositare nel formato elettronico unico di comunicazione. L’ambito è quello del SEE e dell’Unione europea; riguarda la marcatura/taggatura XBRL dei bilanci consolidati e delle informazioni incluse nelle relazioni finanziarie annuali. La nuova tassonomia si applica obbligatoriamente alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci per esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2023 o successivamente; è tuttavia consentita l’applicazione anticipata agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2022 o successivamente. È prevista una disposizione transitoria che, in deroga al regolamento delegato (UE) 2019/815 come modificato, consente l’applicazione anche alle relazioni relative a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2023.

Aggiornamento 2022 della tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione

Il regolamento delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 sulla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (ESEF), al fine di recepire l’aggiornamento 2022 della tassonomia IFRS pubblicato dalla Fondazione IFRS nel marzo 2022. L’intervento è qualificato espressamente come aggiornamento tecnico, destinato a migliorare la leggibilità, l’attuazione degli obblighi di taggatura e la comparabilità dei bilanci elettronici IFRS a livello dell’Unione e a livello globale.

Contesto normativo e finalità

La base giuridica è individuata nella direttiva 2004/109/CE, articolo 4, paragrafo 7, che impone agli emittenti di utilizzare il formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali. Il regolamento richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1606/2002 sugli IFRS e la decisione 2008/961/CE sull’equivalenza di taluni IFRS emessi dall’IASB. La Commissione sottolinea che la tassonomia di base ESEF è fondata sulla tassonomia IFRS ed è quindi necessario allinearla agli aggiornamenti annuali di quest’ultima.

Modifiche agli allegati del regolamento ESEF

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale di tre allegati del regolamento delegato (UE) 2019/815:

  • allegato I, relativo alla legenda delle tabelle e ai tipi di dato/attributo/prefissi;
  • allegato II, relativo ai markup obbligatori;
  • allegato VI, che contiene lo schema della tassonomia di base per la marcatura dei bilanci consolidati IFRS.

La sostituzione integrale degli allegati, pur incidendo in concreto solo su alcune parti, è giustificata nei considerando con l’esigenza di rendere più leggibili le tabelle aggiornate e più agevole l’applicazione pratica da parte degli emittenti.

Obblighi di marcatura per gli emittenti

L’allegato II, come sostituito, ribadisce che gli emittenti devono marcare:

  • tutti i numeri in una valuta dichiarata nei principali prospetti del bilancio consolidato IFRS (prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, conto economico complessivo, variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario);
  • tutte le informazioni contenute nei bilanci consolidati IFRS o richiamate per cross-reference ad altre parti della relazione finanziaria annuale, quando corrispondono agli elementi della tabella dell’allegato.

Il testo mostra un ampliamento/raffinamento della tassonomia con numerose voci relative, tra l’altro, a:

  • attività e passività correnti e non correnti;
  • strumenti finanziari, derivati, fair value, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di mercato;
  • leasing;
  • imposte sul reddito e imposte differite;
  • aggregazioni aziendali;
  • rimanenze, immobilizzazioni materiali e immateriali;
  • benefici ai dipendenti e piani a benefici definiti;
  • assicurazioni e contratti IFRS 17;
  • settori operativi, parti correlate, consolidamento e interessenze in altre entità.

Disposizioni transitorie e applicazione anticipata

L’articolo 2 consente, in via transitoria, l’applicazione della nuova tassonomia anche alle relazioni finanziarie annuali relative a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2023, in deroga alla disciplina modificata dal regolamento delegato (UE) 2022/352. Il considerando 5 chiarisce che l’applicazione obbligatoria decorre dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2023, ma gli emittenti possono scegliere di anticiparne l’uso a partire dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2022.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La data di applicazione generale è il 1° gennaio 2023 per le relazioni finanziarie annuali relative agli esercizi che iniziano da tale data in avanti. L’articolo 2, relativo alla deroga transitoria, si applica invece dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati, commercialisti e consulenti che assistono emittenti quotati, il punto centrale è l’adeguamento del processo di predisposizione e validazione dell’iXBRL/ESEF. Occorre verificare la coerenza tra prospetti, note e mapping sulla base della tassonomia 2022, nonché la corretta gestione della transizione per gli esercizi 2022 e 2023. Il regolamento non introduce nuovi principi contabili sostanziali, ma incide in modo diretto sugli adempimenti di reporting digitale e sulla struttura delle informazioni da presentare.

Disposizioni principali

Aggiornamento della tassonomia ESEF

Il regolamento delegato (UE) 2019/815 è modificato sostituendo integralmente l’allegato I, l’allegato II e l’allegato VI, rispettivamente con gli allegati I, II e III del nuovo regolamento. L’aggiornamento recepisce la versione 2022 della tassonomia IFRS e fornisce ulteriori orientamenti per la taggatura dei bilanci.

Markup obbligatori

Gli emittenti devono marcare tutti i numeri in valuta dichiarata nei prospetti principali del bilancio consolidato IFRS e tutte le informazioni comunicate nei bilanci consolidati IFRS o tramite cross-reference che corrispondono agli elementi della tabella dell’allegato II, per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023 o successivamente.

Tassonomia di base e schema degli elementi

L’allegato VI sostituito elenca lo schema della tassonomia di base per la marcatura dei bilanci consolidati IFRS, includendo elementi, membri, assi, etichette, tipi di dato e riferimenti IFRS/IAS/IFRIC. Sono previste numerose definizioni nuove o aggiornate per elementi relativi a bilancio, cash flow, fair value, strumenti finanziari, leasing, assicurazioni, reddito, imposte, benefici ai dipendenti e altre disclosure.

Disposizione transitoria

In deroga al regolamento delegato (UE) 2019/815 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/352, il presente regolamento può essere applicato alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci per esercizi finanziari iniziati anteriormente al 1° gennaio 2023.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° gennaio 2023 alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci per esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva; l’articolo 2 si applica però dalla data di entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariinformativa societariacontabilitàtrasparenza degli emittentidigital reporting

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