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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1629

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce misure per il contenimento del Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. all’interno di determinate aree delimitate

Normativa europea32022R1629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un regime di contenimento per Ceratocystis platani nelle aree delimitate dell’Unione in cui l’eradicazione non è più possibile. Definisce zone infette e zone cuscinetto, impone misure di rimozione, distruzione, divieti di impianto e restrizioni sul movimento di legno e suolo, oltre a obblighi di pulizia, disinfezione e informazione al pubblico. Prevede inoltre indagini annuali basate sul rischio e una comunicazione periodica dei risultati alla Commissione.

Misure di contenimento del Ceratocystis platani in aree delimitate dell’Unione in cui l’eradicazione non è più possibile.

Ambito di applicazione

Si applica negli Stati membri, con efficacia diretta, alle aree delimitate per il contenimento elencate nell’allegato I, nelle quali il Ceratocystis platani è presente e non può essere eradicato. Riguarda in particolare le piante del genere Platanus L. escluse le sementi, il relativo legno e il suolo collegato alle zone infette e cuscinetto. Sono previste esclusioni o discipline specifiche solo per le piante notoriamente resistenti e per il caso in cui il patogeno sia rilevato nella zona cuscinetto, ipotesi che comporta il passaggio al regime di eradicazione ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.

Misure di contenimento del Ceratocystis platani in aree delimitate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione disciplina il contenimento del Ceratocystis platani nelle aree delimitate dell’Unione in cui, secondo le indagini svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, l’eradicazione non è più possibile. Il provvedimento si colloca nel quadro della normativa fitosanitaria europea sugli organismi nocivi da quarantena e si fonda sull’esigenza di limitare la diffusione del patogeno, tenendo conto delle evidenze scientifiche e tecniche disponibili.

Contesto normativo e presupposti

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/2031 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dal quale risulta che Ceratocystis platani figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione la cui presenza è nota in alcune parti del territorio unionale. I considerando evidenziano che il patogeno ha un impatto significativo sulle piante di Platanus L. e sul relativo legno, che costituiscono i principali ospiti. Poiché le indagini ufficiali hanno mostrato che in determinate aree delimitate l’eradicazione non è più praticabile, il regolamento introduce un regime di contenimento anziché di eliminazione dell’organismo nocivo.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento alle misure di contenimento del Ceratocystis platani all’interno di aree delimitate in cui l’eradicazione non è possibile. L’articolo 2 precisa le nozioni essenziali: per "organismo nocivo specificato" si intende Ceratocystis platani; per "piante specificate" le piante del genere Platanus L., escluse le sementi; per "legno specificato" il legno del genere Platanus L.; per "area delimitata per il contenimento" l’area elencata nell’allegato I. È inoltre richiamata la scheda di sorveglianza fitosanitaria EFSA per Ceratocystis platani, quale riferimento tecnico per le attività di sorveglianza.

Delimitazione delle aree di contenimento

Ai sensi dell’articolo 3, le autorità competenti devono definire aree delimitate per il contenimento composte da:

  • una zona infetta;
  • una zona cuscinetto con raggio di almeno 1 km attorno alla zona infetta.

L’allegato I elenca puntualmente le aree delimitate in Francia, distinguendo le zone infette e le zone cuscinetto per i diversi nuclei territoriali interessati, in particolare Canal du Midi e Canal de la Robine, Adour e affluenti, e il comprensorio Vaucluse/Bouches-du-Rhône/Var, con ulteriori estensioni in comuni di regioni limitrofe.

Misure nelle zone infette

L’articolo 4, paragrafo 1, impone alle autorità competenti, nelle zone infette, una serie di misure vincolanti. In particolare, devono essere rimosse prima del periodo vegetativo successivo le piante specificate e il legno specificato infetti, adottando misure idonee a prevenire la diffusione del patogeno tramite ceppi, segatura, parti di legno e detriti nel suolo nel luogo di abbattimento; il materiale deve essere distrutto presso impianti di trattamento adeguati.

Sono poi previsti divieti e condizioni specifiche:

  • divieto di spostare fuori dalla zona infetta il legno specificato derivante dalla rimozione di piante infette, salvo che nella zona infetta non esista un impianto adeguato, il trattamento sia eseguito nel più vicino impianto idoneo esterno alla zona e il trasporto avvenga sotto supervisione ufficiale in veicoli chiusi;
  • divieto di impianto delle piante specificate nelle zone infette, salvo le piante notoriamente resistenti;
  • divieto di rimuovere e trasportare il suolo dalla zona infetta ad altre zone, salvo che sia stato previamente sottoposto a trattamento adeguato che garantisca l’assenza dell’organismo nocivo;
  • obbligo di pulizia e disinfezione di utensili per la potatura e macchinari prima e dopo il contatto con le piante specificate o con il suolo associato;
  • obbligo, in caso di potatura, di trattare le ferite da potatura con adeguati trattamenti preventivi.

Misure nelle zone cuscinetto

Nelle zone cuscinetto, l’articolo 4, paragrafo 2, impone misure meno intensive ma comunque restrittive:

  • divieto di impianto delle piante specificate, salvo quelle notoriamente resistenti;
  • obbligo di pulizia e disinfezione di utensili e macchinari prima e dopo il contatto con piante specificate, suolo o legno specificato;
  • obbligo di trattamento delle ferite da potatura.

Se nella zona cuscinetto viene ufficialmente confermata la presenza del patogeno, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031, con conseguente mutamento del regime da contenimento a eradicazione. Il medesimo articolo 4 prescrive inoltre che le autorità competenti sensibilizzino il pubblico sulla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo e informino pubblico e operatori professionali sulla delimitazione dell’area e sulle misure adottate.

Indagini annuali e sorveglianza

L’articolo 5 disciplina le indagini fitosanitarie. Le autorità competenti devono svolgere le indagini tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria. Sono previste due linee di sorveglianza:

  • indagini annuali basate sul rischio nelle zone dell’Unione in cui la presenza dell’organismo non è nota ma dove esso potrebbe insediarsi;
  • indagini annuali nelle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Le indagini devono includere esami visivi delle piante specificate e, qualora vi sia sospetta presenza, campionamenti e prove. Quelle svolte nelle zone cuscinetto devono essere più intensive rispetto alle indagini basate sul rischio, con un maggior numero di esami visivi e, se del caso, di campionamenti e prove.

Comunicazione dei risultati delle indagini

L’articolo 6 stabilisce un obbligo annuale di reporting. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente. Per le indagini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, deve essere utilizzato il modello dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231; per le indagini di cui all’articolo 5, paragrafo 3, deve essere utilizzato il modello dell’allegato II del presente regolamento.

Allegato II: modello di comunicazione

L’allegato II fornisce istruzioni dettagliate per la compilazione dei modelli di comunicazione dei risultati delle indagini annuali. Le istruzioni richiedono, tra l’altro, l’indicazione dell’area delimitata, delle dimensioni prima e dopo l’indagine, dell’approccio di contenimento, della zona interessata, dei siti di indagine, delle zone a rischio, delle specie ospiti, dei mesi di svolgimento, dei metodi utilizzati, dell’efficacia di campionamento e della sensibilità del metodo. Nella versione statistica sono inoltre richieste informazioni su popolazione bersaglio, unità epidemiologiche, fattori di rischio, numero di trappole o siti di cattura, risultati positivi/negativi/indeterminati, sensibilità dell’indagine e prevalenza attesa.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce misure per il contenimento del Ceratocystis platani all’interno di aree delimitate in cui l’eradicazione non è possibile.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce l’organismo nocivo specificato come Ceratocystis platani; le piante specificate come piante del genere Platanus L., escluse le sementi; il legno specificato come legno del genere Platanus L.; l’area delimitata per il contenimento come l’area elencata nell’allegato I; e rinvia alla scheda di sorveglianza fitosanitaria EFSA.

Delimitazione delle aree di contenimento

L’articolo 3 impone alle autorità competenti di definire aree delimitate composte da una zona infetta e da una zona cuscinetto con raggio di almeno 1 km attorno alla zona infetta.

Misure nelle zone infette e cuscinetto

L’articolo 4 prevede, nelle zone infette, rimozione delle piante e del legno infetti prima del periodo vegetativo successivo, distruzione presso impianti adeguati, divieto di spostamento del legno fuori zona salvo condizioni tassative, divieto di impianto salvo piante resistenti, divieto di rimozione del suolo salvo trattamento idoneo, pulizia e disinfezione di utensili e macchinari e trattamento delle ferite da potatura. Nelle zone cuscinetto vieta l’impianto di piante specificate salvo resistenti, impone pulizia e disinfezione e trattamento delle ferite da potatura. Se il patogeno è ufficialmente confermato nella zona cuscinetto, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031. È inoltre previsto un obbligo di sensibilizzazione e informazione del pubblico e degli operatori professionali.

Indagini annuali

L’articolo 5 impone indagini annuali basate sul rischio nelle aree dell’Unione in cui la presenza non è nota ma l’organismo potrebbe insediarsi, e nelle zone cuscinetto delle aree delimitate. Le indagini comprendono esami visivi delle piante specificate e, in caso di sospetta presenza, campionamenti e prove; quelle nelle zone cuscinetto sono più intensive.

Comunicazione dei risultati

L’articolo 6 obbliga gli Stati membri a trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini dell’anno civile precedente. Per le indagini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, si usa il modello dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231; per quelle dell’articolo 5, paragrafo 3, si usa il modello dell’allegato II del presente regolamento.

Aree delimitate elencate

L’allegato I elenca le aree delimitate per il contenimento in Francia, tra cui Canal du Midi e Canal de la Robine, Adour e affluenti, e Vaucluse/Bouches-du-Rhône/Var, con indicazione dettagliata delle zone infette e delle zone cuscinetto per regioni e comuni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità النباتaleorganismi nocivi da quarantenaagricolturacontrolli ufficialimercato interno

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