Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16376/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202508160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 8424/2024, limitatamente al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, dell’11 settembre 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il titolo aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quale avvocata antistataria, ma le spese non erano state liquidate. La ricorrente ha riferito una parziale cessazione della materia del contendere e ha insistito per l’ottemperanza rispetto alle somme residue, deducendo che l’Amministrazione non aveva integralmente adempiuto al giudicato.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per la parte residua: dagli atti risulta che l’Amministrazione non ha pagato integralmente le somme dovute in esecuzione del titolo. Dichiara quindi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo quanto ancora dovuto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che opererà su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni; il commissario non ha diritto a compenso. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando dagli atti risulta che l’Amministrazione non ha integralmente adempiuto a un titolo giurisdizionale definitivo, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione per le somme residue e fissare un termine per l’adempimento.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendone il termine per l’esecuzione e le modalità di attivazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.