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Sentenza

Sentenza n. 85/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento provvedimento di diniego n. 2070/2021 del 22.09.2021 emesso dal Comune di Firenze in relazione alla pratica di condono S/1721; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi tra cui, in particolare, le note del Comune datate 05.09.2017 e 31.05.2019 e la proposta del responsabile del procedimento del 23.07.2021.

Giustizia amministrativa202101609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un box auto realizzato nella fascia di rispetto ferroviaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo all’istanza di condono presentata nel 1985 per un box auto realizzato a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 49 d.P.R. 753/1980. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 32 e 35 l. 47/1985, degli artt. 2 e ss. l. 241/1990 e della circolare ministeriale del 30 luglio 1985, oltre a carenza di istruttoria e motivazione, lamentando che il Comune avesse definito la pratica senza acquisire il parere obbligatorio dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ferroviario, individuata in RFI. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 32 e 35 l. 47/1985, degli artt. 49 e 60 d.P.R. 753/1980 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché carenza di istruttoria, difetto di motivazione e disparità di trattamento, sostenendo che il Comune non avesse adeguatamente istruito il procedimento per l’autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria, né considerato le vicende del manufatto e la definizione favorevole di analoghe pratiche relative ad altri box nella medesima zona. In giudizio il ricorrente ha prodotto la richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, rivolta a RFI il 24 novembre 2017 per ottenere l’autorizzazione in deroga.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di condono. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 32, comma 1, l. 47/1985 subordini il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per opere sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Il mancato rilascio del parere entro 180 giorni configura un silenzio-rifiuto meramente comportamentale, privo di valore provvedimentale e non idoneo a consumare il potere dell’amministrazione competente; contro tale inerzia sono esperibili i rimedi avverso il silenzio-inadempimento. Il Comune, quale amministrazione titolare del procedimento di condono, non può tuttavia definirlo senza avere previamente acquisito il provvedimento espresso conclusivo del subprocedimento relativo al vincolo, trattandosi di parere obbligatorio e vincolante. Il principio di completezza dell’istruttoria impone inoltre al responsabile del procedimento di acquisire d’ufficio gli atti necessari. Poiché il ricorrente aveva documentato di avere presentato a RFI la richiesta di autorizzazione in deroga e non era quindi responsabile della carenza documentale posta a fondamento del diniego, il provvedimento comunale è stato ritenuto illegittimo. L’annullamento è disposto con salvezza del riesercizio del potere: il Comune dovrà riesaminare l’istanza dopo l’acquisizione del provvedimento di RFI conclusivo del subprocedimento di deroga, ovvero mediante moduli procedimentali alternativi. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.

    Il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio e vincolante; il suo mancato rilascio entro 180 giorni integra un silenzio-rifiuto meramente comportamentale, che non consuma il potere dell’amministrazione e non consente al Comune di definire il condono senza l’acquisizione del provvedimento espresso conclusivo del subprocedimento.

  • art. 35 l. 47/1985

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione applicabile al procedimento di condono edilizio.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

    Il responsabile del procedimento deve assicurare la completezza dell’istruttoria acquisendo gli atti necessari, compreso il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Obbligo della P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

    L’inerzia amministrativa, salvo espressa previsione normativa, non produce un provvedimento negativo; il silenzio disciplinato dall’art. 32 l. 47/1985 è quindi silenzio-inadempimento.

  • art. 49 d.P.R. 753/1980

    Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

    La disposizione individua il vincolo ferroviario di rispetto cui era assoggettato il manufatto oggetto della domanda di condono.

  • art. 60 d.P.R. 753/1980

    Richiamato quale base normativa del procedimento di autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Sono indicati come rimedi esperibili contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione preposta al rilascio del parere o nulla osta.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina lo scambio delle memorie difensive e di replica nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio e vincolante; il Comune non può definire l’istanza senza averne acquisito il provvedimento espresso conclusivo.
  • Il decorso del termine di 180 giorni previsto dall’art. 32 l. 47/1985 senza la formulazione del parere integra un silenzio-rifiuto meramente comportamentale o silenzio-inadempimento, privo di contenuto provvedimentale negativo e non idoneo a consumare il potere dell’amministrazione competente.
  • La legittimazione del richiedente a reagire al silenzio dell’amministrazione preposta al vincolo non esclude che anche il Comune possa azionare i rimedi contro il silenzio-inadempimento, al fine di ottenere la definizione del subprocedimento necessario alla decisione sulla domanda di condono.
  • L’obbligo di completezza dell’istruttoria impone al Comune, quale amministrazione procedente, di attivare e seguire il subprocedimento finalizzato all’acquisizione del parere o nulla osta necessario; il diniego fondato sulla mancata acquisizione di tale atto è illegittimo quando il privato abbia già presentato all’autorità competente la richiesta corredata della documentazione necessaria.
  • L’annullamento del diniego di condono per mancata acquisizione del parere vincolante non comporta il rilascio del condono, ma impone il riesercizio del potere amministrativo dopo la conclusione del subprocedimento relativo al vincolo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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