Sentenza del 22/03/2019 n. 8106 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2003, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deduzione di costi corrispondenti alla quota di utili attribuita alla P. s.r.l., indicata come associata in un contratto di associazione in partecipazione. L'Ufficio riteneva fittizio il contratto e le operazioni collegate. La società sosteneva l'illegittimità del recupero fiscale. La Corte ha però rilevato preliminarmente che il giudizio riguardava una società di persone e che non vi avevano partecipato tutti i soci illimitatamente responsabili, i quali erano litisconsorti necessari. La stessa esigenza di trattazione unitaria riguardava anche l'IVA, poiché l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA era fondato su elementi comuni.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito la questione relativa alla deducibilità dei costi né sulla fittizietà del contratto. Ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci necessari, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rimesso gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Varese, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio e proceda a un nuovo esame del ricorso originario. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
L'accertamento dei redditi delle società di persone e la loro imputazione automatica ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, comportano l'unitarietà della controversia quando si contestano elementi comuni dell'obbligazione tributaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La mancata partecipazione di tali soggetti determina la nullità del giudizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
Consente, quando ne ricorrono i presupposti, la riunione di procedimenti connessi; nel caso esaminato non risultava che tutti i soci avessero autonomamente impugnato gli avvisi, sicché non era possibile farvi ricorso.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito di memorie illustrative davanti alla Corte di cassazione; la società se ne è avvalsa, senza che ciò incidesse sull'esito processuale.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone, se l'accertamento incide su elementi comuni anche alla posizione fiscale dei soci, la società e tutti i soci illimitatamente responsabili devono partecipare allo stesso giudizio.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero processo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di primo grado.
- Quando un unico accertamento riguarda contemporaneamente imposte dirette e IVA sulla base dei medesimi fatti, anche la parte relativa all'IVA può dover essere trattata nello stesso processo, se non è autonomamente separabile.
- La cassazione per difetto di contraddittorio non equivale a una vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: la controversia deve essere nuovamente esaminata dopo la corretta partecipazione di tutte le parti necessarie.
- La riunione di procedimenti separati può evitare la violazione del contraddittorio solo se esistono effettivamente procedimenti promossi da tutti i soggetti interessati e ne ricorrono i presupposti processuali.
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