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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2108 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva negato l'applicabilità della definizione agevolata della lite pendente prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16. Secondo la ricorrente, l'avviso denominato "avviso di liquidazione dell'imposta - irrogazione delle sanzioni" non era una mera liquidazione dell'imposta di successione sulla base dei dati dichiarati, ma un vero e proprio atto impositivo in rettifica, contenente anche sanzioni, e quindi idoneo a costituire una lite definibile. Ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della L. n. 289 del 2002 e vizi della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure perché il quesito di diritto era generico, mancava il necessario momento di sintesi relativo al vizio di motivazione e il ricorso non era autosufficiente: la contribuente non aveva trascritto l'avviso di liquidazione né indicato dove fosse reperibile, impedendo alla Corte di verificarne direttamente la natura impositiva o meramente liquidatoria. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti è applicabile solo quando la controversia riguarda un atto avente effettiva natura impositiva e non una mera liquidazione dell'imposta sulla base di dati già dichiarati dal contribuente.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, il motivo doveva essere corredato da un quesito di diritto specifico e, in caso di vizio di motivazione, da un chiaro momento di sintesi relativo al fatto controverso e decisivo.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le denunce di violazione di legge e di vizio della motivazione devono essere formulate secondo i requisiti processuali applicabili e adeguatamente riferite alla concreta controversia.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Quando la decisione dipende dal contenuto di un atto, il ricorrente deve riportarne nel ricorso le parti rilevanti e indicarne la precisa collocazione processuale, così da consentire alla Corte il controllo diretto senza ricercare autonomamente gli atti.

Massime di principio

  • La denominazione formale di un atto tributario non è decisiva: occorre esaminarne il contenuto concreto per stabilire se si tratti di una mera liquidazione o di un atto impositivo in rettifica.
  • La definizione agevolata delle liti fiscali presuppone una controversia effettiva su una pretesa impositiva; normalmente non è sufficiente un atto che calcoli l'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o sintetizzare adeguatamente il contenuto degli atti sui quali si fonda la censura e indicarne la collocazione, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Le censure di violazione di legge e quelle relative alla motivazione devono essere articolate separatamente e rispettare i requisiti formali applicabili al momento della proposizione del ricorso.
  • Anche una possibile questione sostanzialmente fondata può non essere esaminata nel merito se il ricorso è generico, privo dei requisiti processuali o non consente alla Corte di verificare direttamente i documenti decisivi.

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