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Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento dei quattro provvedimenti assunti in data 2 maggio 2024 dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Emilia, di rigetto delle istanze plurime di assunzione presentate in data 2 dicembre 2023 per la procedura di “Decreto Flussi 2023” (pratiche -OMISSIS-, /-OMISSIS-, /-OMISSIS- e -OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202400223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: quattro provvedimenti di rigetto delle istanze plurime di assunzione presentate nell'ambito della procedura Decreto Flussi 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato quattro provvedimenti del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Emilia, adottati il 2 maggio 2024, con i quali sono state rigettate altrettante istanze di assunzione presentate il 2 dicembre 2023 nell'ambito del Decreto Flussi 2023. Dall'ordinanza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice rileva l'assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito e, considerata anche la risalenza della causa, dispone che la ricorrente chiarisca motivatamente se tale interesse permanga, aggiorni la situazione della vicenda e comunichi e documenti eventuali fatti o atti sopravvenuti, segnalando inoltre l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L'Amministrazione deve verificare la completezza della propria attività difensiva e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché sulle circostanze eventualmente idonee a dimostrare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non definisce il merito del ricorso e dispone specifici incombenti istruttori entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La ricorrente deve dichiarare e documentare l'attualità dell'interesse alla decisione, aggiornando lo stato della vicenda; la Prefettura deve completare, se necessario, la propria difesa e riferire sulle sopravvenienze rilevanti. Il giudice avverte che l'inerzia delle parti, in particolare la mancata ottemperanza agli incombenti, potrà essere valutata come elemento decisivo ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche sulla base del comportamento processuale ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono disciplinate nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    L'inerzia della parte ricorrente successiva a un'ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice anche ai fini istruttori e della verifica dell'interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti può essere valutata, insieme al comportamento processuale, quale elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio amministrativo risalente, non risulti recente attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre un'istruttoria volta a verificare l'attualità dell'interesse e le eventuali sopravvenienze rilevanti.
  • Se la parte ricorrente resta inerte dopo un'ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può desumere dal comportamento processuale un implicito ma inequivoco disinteresse alla definizione della controversia e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Gli incombenti istruttori diretti a verificare l'attualità dell'interesse possono imporre alla parte ricorrente di aggiornare e documentare la situazione sostanziale, mentre l'amministrazione resistente deve riferire sulle sopravvenienze potenzialmente idonee a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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