Sentenza n. 236/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Corte di Appello di Napoli n. 236/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 22.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2712/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 04.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 28.10.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero del giudicato civile relativo al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Napoli, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto, quale docente con contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500 mediante la carta elettronica del docente, per un importo complessivo di euro 2.000 oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 luglio 2025 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali, il passaggio in giudicato della sentenza civile e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale, compresi gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Ha precisato che l'insufficienza degli stanziamenti o della cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, determinandola negli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche successivo all'insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato che accerti obblighi amministrativi riferiti al caso deciso.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all'amministrazione il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora secondo criteri di non manifesta iniquità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, purché sia proporzionata, prevedibile e non si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato civile.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'adozione di misure compulsive nell'ambito dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi conformativi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la decisione sia riferita al caso concreto e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- Quando il giudicato civile è stato notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza, purché non risulti l'avvenuto adempimento.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve imporre all'amministrazione un termine per adempiere e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di compiere anche gli atti contabili e finanziari necessari al pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrere dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e cessare con l'adempimento, anche se intervenuto dopo l'insediamento del commissario, purché sia fissato un limite massimo idoneo a evitare una sproporzionata locupletazione del creditore.
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