Cassazione Penale, Ordinanza n. 28124/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in primo grado e in appello ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per il reato di introduzione/traffico di merce con segni falsi o contraffatti. Con il primo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., la violazione dei presupposti normativi dell'art. 240 c.p. e la violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p., sostenendo che la confisca disposta fosse illegittima. Dal testo emerge che la censura riguardava la confisca del profitto del reato e la relativa motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la confisca non era illegale ma obbligatoria, poiché avente ad oggetto il profitto del reato. Ha inoltre rilevato che, non trattandosi di questione di illegalità, la censura avrebbe dovuto essere proposta con l'atto di appello e risultava quindi inedita in cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474, comma 2, c.p.
indicato come norma incriminatrice del reato per cui la ricorrente era stata ritenuta responsabile.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
norma posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge e del vizio processuale.
art. 240 c.p.
richiamato dalla ricorrente in tema di confisca; la Corte precisa che la confisca del profitto del reato non è illegale ma obbligatoria.
art. 125 c.p.p.
richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione del provvedimento sulla confisca.
art. 546 c.p.p.
richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione del provvedimento sulla confisca.
Massime di principio
- La confisca del profitto del reato, quando prevista come obbligatoria, non può essere qualificata come confisca illegale ai fini del ricorso per cassazione.
- Le doglianze relative a profili non qualificabili come illegalità devono essere dedotte nei gradi di merito; se proposte per la prima volta in cassazione sono inammissibili perché nuove.
- La censura che investe soltanto la legalità o motivazione della confisca non incide, di per sé, sulla conferma della responsabilità penale già accertata nei gradi di merito.
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