Sentenza del 22/07/2016 n. 15165 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato come plusvalenza imponibile la differenza realizzata dalla vendita, nel 2001, di un terreno. Ha sostenuto che il terreno non fosse edificabile perché destinato in parte a verde pubblico o verde speciale, contestando sia l'interpretazione degli artt. 81 e 82 del TUIR, sia la necessità di una concreta possibilità edificatoria e di strumenti urbanistici attuativi. Ha inoltre denunciato l'insufficienza della motivazione sulla natura edificabile del terreno e l'illegittimità della riscossione integrale del tributo durante il contenzioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la destinazione a verde pubblico o speciale non esclude automaticamente la natura edificatoria, quando siano consentite costruzioni o strutture di iniziativa privata, come centri turistici, alberghi, strutture sportive o di svago. È sufficiente la vocazione edificatoria risultante dallo strumento urbanistico generale vigente al momento della cessione, senza necessità dell'approvazione regionale o dell'adozione di strumenti attuativi. È stata ritenuta adeguata la motivazione fondata sul certificato di destinazione urbanistica e sul valore del bene. La censura sulla riscossione è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata, poiché l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 riguarda la riscossione frazionata nella fase processuale successiva a una sentenza non definitiva, mentre l'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina la riscossione amministrativa in presenza di un accertamento non definitivo. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 81 e 82 TUIR
Le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile.
La nozione di terreno edificabile non è limitata alle aree destinate all'edilizia residenziale: comprende anche le aree sulle quali siano consentite costruzioni private con destinazioni turistiche, alberghiere, sportive, ricreative o relative al verde pubblico o speciale.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.
Per la qualificazione fiscale dell'area è sufficiente la possibilità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale; non occorre che siano già approvati i piani attuativi né che l'edificazione sia immediatamente realizzabile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
Disciplina la riscossione frazionata dei tributi nella pendenza del processo tributario.
La disposizione opera nella fase processuale e presuppone, secondo la decisione, l'esistenza di una sentenza non definitiva; non regola la riscossione amministrativa anteriore alla sentenza di primo grado.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15
Disciplina l'iscrizione nei ruoli e la riscossione sulla base di accertamenti non definitivi.
Il comma 1 riguarda la riscossione nella fase amministrativa precedente alla decisione giudiziale e resta distinto dalla riscossione frazionata regolata dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.
Cass. civ., Sez. Unite, n. 24148 del 2013
La motivazione è omessa o insufficiente quando emerga la totale obliterazione di elementi decisivi o l'obiettiva carenza del procedimento logico.
Non è sufficiente contestare la valutazione degli elementi probatori: il vizio di motivazione ricorre solo in presenza di una radicale mancanza o incoerenza del percorso logico della sentenza.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, un terreno può essere considerato edificabile anche se destinato a verde pubblico o speciale, quando lo strumento urbanistico consenta la realizzazione di opere o strutture private compatibili con quella destinazione.
- La tassabilità della plusvalenza non richiede un'edificabilità immediata o concreta in senso edilizio: è sufficiente una vocazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale vigente al momento della vendita.
- L'assenza di piani attuativi, dell'approvazione regionale o di autorizzazioni esecutive non esclude, di per sé, la qualificazione fiscale dell'area come edificabile.
- Il certificato di destinazione urbanistica costituisce un elemento probatorio rilevante; anche il prezzo di vendita può essere valutato insieme ad altri elementi per confermare la vocazione edificatoria.
- La disciplina fiscale della plusvalenza da vendita e quella degli eventuali proventi da espropriazione sono autonome: l'esclusione prevista per l'esproprio non si estende automaticamente alla vendita volontaria.
- Per contestare la motivazione di una sentenza occorre dimostrare una radicale omissione o incoerenza logica; se si contesta invece il significato giuridico attribuito ai fatti, il vizio va dedotto come violazione di legge.
- La riscossione tributaria prima della sentenza di primo grado e quella durante la pendenza del processo sono disciplinate da norme e fasi diverse: non è automaticamente applicabile l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 alla riscossione amministrativa precedente.
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