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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27433/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia avverso l'accoglimento da parte della CTP del ricorso di Barresi contro avviso di accertamento per il 2008; questione centrale se l'Ufficio potesse, applicando il metodo sintetico ex art. 38 DPR 600/1973 nella formulazione vigente ratione temporis per l'anno 2008, tener conto di incrementi patrimoniali realizzati nei successivi anni 2009 e 2010 e ''spalmarli'' sugli anni precedenti (prassi prevista dalla previgente normativa) oppure se, per effetto della modifica normativa (ius superveniens d.l. n.78/2010 conv. l.122/2010), tali incrementi dovessero essere imputati integralmente nell'anno di realizzo; secondo motivo dedotto dall'Agenzia: omissione/inadeguata motivazione della CTR nel ritenere superata la presunzione fiscale dalle giustificazioni documentali offerte dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (sul piano di diritto sostanziale) ritenendo che, secondo l'orientamento condiviso della Corte, gli elementi utilizzabili per l'accertamento sintetico di cui all'art. 38, quarto comma, DPR 600/1973 nella formulazione vigente ratione temporis per l'accertamento relativo al 2008 potevano riguardare fatti anche occorsi in anni diversi purché si riflettessero sul periodo fiscale interessato e costituissero indici contributivi autonomi; la Corte ha quindi ritenuto errato il capo della CTR che aveva escluso la possibilità di considerare incrementi patrimoniali degli anni successivi. Ha invece rigettato il secondo motivo relativo alla presunta nullità motivazionale, ritenendo la motivazione adeguata rispetto al minimo costituzionale. Conseguenza: cassazione parziale della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, d.P.R. 29/09/1973, n. 600

    Nella formulazione vigente ratione temporis per l'accertamento relativo al 2008 il quarto comma consentiva all'Ufficio di utilizzare elementi anche riferiti ad anni diversi da quello in contestazione se traducibili in indici contributivi riflettenti sul periodo fiscale; tali presunzioni possono essere superate dal contribuente dimostrando che le disponibilita' non rientravano nella base imponibile dell'anno accertato.

  • d.l. 31/05/2010, n. 78 conv. l. 30/07/2010, n. 122 (cd. ius superveniens)

    Riferimento alla modificazione normativa che ha inciso sulle regole di imputazione degli incrementi patrimoniali (spalmatura). La sentenza richiama che le modifiche non erano applicabili per cambiare il quadro interpretativo valido per l'avviso relativo al 2008 salvo verifiche specifiche.

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Fondamento normativo del gravame per vizio di diritto; la Corte ha esaminato la violazione di norma sostanziale richiamata dall'Agenzia con riferimento al vizio elencato nel n. 3 del primo comma.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546

    Norma sul contenuto della motivazione in materia tributaria richiamata dall'Agenzia nel secondo motivo (carenza di motivazione); la Corte ha ritenuto che il minimo motivazionale fosse rispettato.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Principio generale sulla motivazione delle decisioni giurisdizionali invocato dall'Amministrazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata rispetto ai parametri richiamati.

  • decreto ministeriale parametrico (richiamato come riferimento ai parametri)

    Gli indici e parametri usati per il cosiddetto redditometro costituiscono presunzioni che l'Ufficio può utilizzare; la prova contraria del contribuente può essere effettuata dimostrando la natura e la tempistica delle disponibilita finanziarie.

Massime di principio

  • Per gli avvisi di accertamento relativi ad anni anteriori alle modifiche normative (ius superveniens) la normativa previgente ex art. 38 poteva legittimare l'utilizzo di elementi anche riferiti ad anni diversi da quello contestato, purché rilevanti e riconducibili al periodo fiscale oggetto di accertamento
  • Le presunzioni poste dai parametri e dal redditometro sono superabili dal contribuente mediante prova documentale che dimostri che le disponibilita finanziarie non costituivano reddito imponibile nell'anno contestato
  • Le modifiche normative successive (es. d.l. n.78/2010) possono influire sull'interpretazione delle modalita' di imputazione degli incrementi patrimoniali, ma la loro efficacia dipende dalla temporalita' dell'accertamento e dalla normativa applicabile ratione temporis
  • In sede di giudizio di merito e di legittimità e' necessario che la decisione esponga le ragioni in modo minimo ma congruo: la Corte di cassazione richiede motivazione non meramente apodittica ma ha anche un standard di ragionevolezza che puo' ritenere soddisfatto
  • Se la Cassazione annulla per vizio di diritto, la questione viene rimessa alla Commissione tributaria regionale per un nuovo esame, pertanto la pronuncia di cassazione non decidera' automaticamente l'esito definitivo della vertenza ma determina un nuovo giudizio di merito conformemente ai principi indicati

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