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Legge

L.R. Valle d'Aosta 3/2025

Interventi regionali a sostegno dell’organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 3/2025Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge valdostana finanzia fino a 800.000 euro l’organizzazione, promozione e svolgimento delle gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate a La Thuile per la stagione 2024/2025. Il contributo copre le spese ammissibili al netto dei ricavi e riguarda esclusivamente questa stagione/evento, con domanda entro 15 giorni dall’entrata in vigore e rendicontazione a consuntivo.

Contributo regionale per la Coppa del mondo di sci alpino femminile a La Thuile 2024/2025

Interventi regionali per la Coppa del mondo di sci alpino femminile a La Thuile 2024/2025

La legge della Valle d’Aosta disciplina un intervento straordinario di sostegno all’organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025. La finalità è turistico-promozionale: valorizzare l’immagine della Regione e l’offerta turistica del territorio attraverso un grande evento sportivo internazionale.

Ambito applicativo e soggetto beneficiario

L’intervento riguarda esclusivamente le competizioni assegnate dalla FIS a La Thuile per la stagione 2024/2025. Il contributo è destinato al soggetto organizzatore individuato nel regolamento FIS, cioè Reveal La Thuile s.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro.

Misura del contributo e criteri di calcolo

La Giunta regionale può concedere un contributo massimo complessivo di 800.000 euro per la stagione 2024/2025, per l’organizzazione, la promozione e lo svolgimento delle gare. Il contributo è riconosciuto fino al 100% della differenza tra le spese ammissibili effettivamente sostenute e i ricavi percepiti dal soggetto organizzatore per ciascuna gara. Tra i ricavi da considerare rientrano, in particolare:

  • vendita di biglietti d’ingresso;
  • sponsorizzazioni;
  • altri contributi pubblici;
  • altre fonti di entrata.

Sono espressamente ammissibili anche spese sostenute prima dell’entrata in vigore della legge, purché riferite all’intervento previsto.

Spese e iniziative agevolabili

Possono essere ammesse al contributo le spese relative a iniziative funzionali alle competizioni, tra cui:

  • iscrizione alla FIS;
  • acquisizione di materiali e servizi per l’allestimento di infrastrutture strettamente funzionali alle gare e di installazioni per riprese televisive o altre finalità;
  • beni e servizi per comunicazione, assistenza alle gare, assistenza sanitaria, anti doping, accreditamento, ospitalità, animazione e catering;
  • acquisto di gadget e abbigliamento;
  • servizi di trasferimento con bus o navette da e per la sede delle competizioni.

Procedimento di concessione e rendicontazione

La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto organizzatore alla struttura regionale competente entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Alla domanda va allegata una relazione sulle spese programmate con il relativo preventivo dettagliato, oltre alla documentazione eventualmente richiesta dalla deliberazione attuativa della Giunta.

Il contributo è concesso con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di sport. La liquidazione avviene a consuntivo, anche in più soluzioni, sulla base di una relazione sulle spese sostenute e sui ricavi conseguiti, con i relativi giustificativi.

Ipotesi di mancato svolgimento delle gare e controlli

Se le competizioni non si svolgono, in tutto o in parte, per forza maggiore o per cause non imputabili al soggetto organizzatore, riconosciute con provvedimento del dirigente competente, restano ammissibili le spese sostenute e previste nel preventivo, al netto dei ricavi eventualmente ottenuti.

Il contributo può essere rigettato, revocato, fatto decadere o può esserne presa atto la rinuncia in caso di:

  • non veridicità delle dichiarazioni rese;
  • mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
  • perdita dei requisiti previsti dalla legge;
  • mancato rispetto delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale attuativa.

In caso di revoca, decadenza o rinuncia, il beneficiario deve restituire le somme ricevute con gli interessi legali maturati, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Attuazione con deliberazione della Giunta

La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli ulteriori aspetti necessari all’attuazione della legge, inclusi:

  • dettaglio delle spese ammissibili;
  • modalità e termini per la domanda;
  • criteri e modalità di concessione;
  • rendicontazione delle spese e dei ricavi;
  • modalità di liquidazione del contributo, anche in più soluzioni.

Copertura finanziaria

L’onere complessivo è pari a 800.000 euro per l’anno 2025. La spesa grava sul bilancio regionale 2025/2027, Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 01 Sport e tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, ed è finanziata tramite risorse iscritte nella Missione 20 Fondi e accantonamenti, Programma 03 Altri fondi, Titolo 1, a valere sul fondo speciale. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni contabili.

Entrata in vigore e durata pratica

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Si tratta di una disciplina strettamente legata alla stagione 2024/2025 e a un evento specifico già individuato; non ha portata generale né applicazione oltre tale competizione.

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