L.R. Valle d'Aosta 2/2025
Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Valle d’Aosta 19/2007 su termini, comunicazioni, uso di strumenti digitali, silenzio-assenso, conferenza di servizi, autocertificazioni, controlli e accesso agli atti e all’accesso civico. Abroga alcune disposizioni previgenti e non comporta oneri finanziari.
Modifiche alla disciplina regionale del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti
Modifiche alla disciplina regionale del procedimento amministrativo e dell’accesso
La legge regionale 30 gennaio 2025, n. 2 interviene in modo ampio sulla l.r. Valle d’Aosta 6 agosto 2007, n. 19, aggiornando la disciplina del procedimento amministrativo, della semplificazione, dell’uso degli strumenti digitali e del diritto di accesso. Le modifiche valgono nel territorio regionale e coordinano la normativa locale con i principi e i rinvii alla legislazione statale ed eurounitaria.
Principi generali, semplificazione e digitalizzazione
La riforma rafforza i principi guida dell’azione amministrativa: imparzialità, buon andamento, semplificazione, pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, oltre a democraticità, proporzionalità, giusto procedimento e legittimo affidamento. I rapporti tra cittadino e amministrazione devono essere improntati a collaborazione e buona fede.
La disciplina regionale mira inoltre a:
- ridurre numero di procedimenti, fasi, termini e oneri formali;
- facilitare l’accesso alle procedure anche con linguaggio amministrativo più semplice;
- armonizzare modulistica e procedure, anche tramite linee guida;
- semplificare gli adempimenti per cittadini e imprese;
- favorire informatizzazione, digitalizzazione e interoperabilità dei procedimenti.
La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono definire, con proprie deliberazioni, criteri e modalità per la semplificazione dei procedimenti negli ambiti di competenza. Le linee guida per i procedimenti con enti locali sono approvate dalla Giunta previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
Comunicazione dei provvedimenti e uso degli strumenti telematici
I provvedimenti devono essere comunicati immediatamente ai destinatari e indicare termine e autorità cui ricorrere. Quando la comunicazione personale non è possibile o è troppo gravosa, l’amministrazione può usare forme di pubblicità idonee, anche con notifica digitale. Per i provvedimenti sfavorevoli la comunicazione avviene, ove possibile, con consegna diretta, PEC o raccomandata A/R, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Le amministrazioni pubbliche operano tramite strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra amministrazioni e con i privati. La domanda presentata telematicamente segue le modalità del Codice dell’amministrazione digitale.
Decorrenza dei termini, integrazioni e sospensioni
Nei procedimenti a istanza di parte il termine decorre dal ricevimento della domanda. Se la domanda è incompleta, il responsabile può assegnare un termine da 10 a 30 giorni per l’integrazione; in mancanza di risposta entro il termine perentorio la domanda si intende ritirata. Se la domanda è soggetta a termine perentorio e presentata per raccomandata o telematicamente, fa fede la data di spedizione o la ricevuta di accettazione e consegna; se il termine scade in un giorno non lavorativo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nei procedimenti d’ufficio il termine decorre dal primo atto d’impulso o dal momento in cui sorge l’obbligo di provvedere.
È introdotta la possibilità di proroga, su domanda motivata, del termine previsto per una sola volta e per non più di 30 giorni; la richiesta deve essere proposta prima della scadenza ed essere espressamente accolta o rigettata con motivazione. In caso di sospensione, la comunicazione deve indicare la data di riattivazione del procedimento, coincidente con la scadenza della sospensione o con la ricezione completa della documentazione richiesta.
Potere sostitutivo, conflitto di interessi e responsabile del procedimento
Decorso inutilmente il termine per concludere il procedimento, il titolare del potere sostitutivo deve concluderlo, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, tramite le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Il dipendente in conflitto di interessi deve segnalare la situazione “senza indugio”.
L’unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento devono essere comunicati ai soggetti interessati e, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Inoltre, per i procedimenti che prevedono comunicazioni partecipative, l’omissione di una comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse essa è prevista.
Partecipazione al procedimento e preavviso di rigetto
Nel regime del preavviso di diniego, l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell’interessato deve essere motivato nel provvedimento finale, indicando solo gli ulteriori motivi ostativi conseguenti alle osservazioni. Se il provvedimento è annullato in giudizio, nel nuovo esercizio del potere l’amministrazione non può introdurre per la prima volta motivi ostativi già emersi o emergibili dall’istruttoria del provvedimento annullato.
Il termine per concludere il procedimento riprende a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, se non presentate, dalla scadenza del termine assegnato.
Segnalazioni certificate, autocertificazioni e poteri di controllo
Per i procedimenti che producono effetti per silenzio-assenso, i termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. Su richiesta dell’interessato, l’amministrazione deve rilasciare telematicamente un’attestazione del decorso del termine e dell’intervenuto accoglimento; se entro 10 giorni non provvede, tale attestazione può essere sostituita da dichiarazione dell’interessato.
La disciplina del silenzio-assenso non si applica, oltre ai casi già previsti, anche quando la normativa eurounitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali.
Nei procedimenti di erogazione di benefici economici, nonché nei procedimenti di autorizzazione e nulla osta su domanda di parte, le dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio di dati e documenti sostituiscono la documentazione comprovante i requisiti soggettivi e oggettivi, ferma restando la normativa antimafia e di prevenzione.
I controlli sulle dichiarazioni rese sono effettuati anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio. La dichiarazione mendace comporta la revoca dei benefici già erogati e il divieto di accedere per due anni a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici, salvo gli interventi in favore dei minori e le misure per situazioni familiari o sociali di particolare disagio.
Conferenza di servizi e rimedi per le amministrazioni dissenzienti
La conferenza di servizi è qualificata come modalità generale di semplificazione utilizzabile nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria. L’amministrazione ha l’obbligo di indire la conferenza quando la conclusione del procedimento dipende dall’acquisizione di almeno un parere, intesa, concerto, nulla osta o assenso, anche se di una struttura della stessa amministrazione procedente. La conferenza può svolgersi anche telematicamente e si applicano, in via generale, gli articoli da 14 a 14quater della legge n. 241/1990, salvo diversa disciplina regionale.
È disciplinata anche l’opposizione delle amministrazioni dissenzienti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità:
- l’opposizione va proposta alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva;
- presuppone un dissenso motivato espresso prima della chiusura della conferenza;
- il Presidente della Regione convoca una riunione entro 15 giorni dalla ricezione dell’opposizione;
- se non si raggiunge un’intesa entro 15 giorni dalla riunione, la questione è rimessa alla Giunta regionale;
- la Giunta può rigettare, accogliere in tutto o in parte l’opposizione; in caso di rigetto la determinazione conclusiva acquista efficacia definitiva.
Assensi tra amministrazioni e silenzio tra enti
Per i procedimenti che richiedono assensi, concerti o nulla osta di altre amministrazioni o di gestori di beni o servizi pubblici, gli enti competenti devono rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento o della richiesta di proposta. Il termine può essere interrotto una sola volta per motivate esigenze istruttorie o richieste puntuali di modifica; in tal caso l’assenso deve essere reso nei successivi 30 giorni. In mancanza di risposta, l’assenso si intende acquisito. Se la proposta non è trasmessa nei termini, l’amministrazione competente può procedere comunque, trasmettendo lo schema a chi avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso.
Per le materie ambientale, paesaggistica, culturale e sanitaria, se non è previsto un termine diverso da legge o da atti regionali, il termine è di 90 giorni. Anche qui, il silenzio equivale ad assenso, salvo i casi in cui il diritto dell’Unione europea richieda provvedimenti espressi.
Semplificazioni specifiche e pubblicità dei procedimenti
Le strutture competenti devono individuare e pubblicare sul sito istituzionale, tramite l’URP, i procedimenti per i quali si applicano gli istituti di semplificazione previsti dal capo di riferimento o ulteriori forme di semplificazione consentite dalla normativa di settore.
Autorizzazioni implicite, sospensione dell’attività e autotutela
Nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività e degli istituti affini, la riforma sopprime alcune previsioni previgenti e introduce una sospensione dell’attività quando emergano attestazioni non veritiere o un pericolo per ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. In tal caso l’amministrazione, con provvedimento motivato, sospende l’attività e indica le misure necessarie, fissando un termine non inferiore a 30 giorni per adottarle. La sospensione interrompe il termine di 60 giorni; il termine riprende dalla comunicazione del privato dell’adozione delle misure. Se non intervengono ulteriori provvedimenti, decorso tale termine cessano gli effetti della sospensione.
I provvedimenti di sospensione o di controllo successivi possono essere adottati anche oltre il termine ordinario solo nei presupposti dell’autotutela previsti dall’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990.
Accesso ai documenti, riservatezza e accesso civico
La disciplina dell’accesso documentale è aggiornata nel segno del maggiore coordinamento con la normativa eurounitaria e statale in materia di protezione dei dati personali.
Quando i documenti contengono categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza, l’accesso è ammesso nei casi previsti e solo nei limiti della stretta indispensabilità, anche mediante cautele. Se i documenti contengono dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, l’accesso è consentito solo se il diritto che si intende tutelare ha rango almeno pari ai diritti dell’interessato, oppure consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Per l’accesso civico semplice e generalizzato si applicano gli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. La richiesta non è soggetta a limiti di legittimazione soggettiva e non va motivata. Le istanze di accesso civico semplice vanno presentate al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; quelle di accesso civico generalizzato all’ufficio che detiene i dati o all’URP. Il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivo e documentato di riproduzione su supporti materiali.
Rinvio alla disciplina statale
Per quanto non previsto dalla legge regionale o dalla normativa di settore, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 241/1990.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga diverse disposizioni della l.r. 19/2007, tra cui l’articolo 4-bis, il comma 2 dell’articolo 23-bis e gli articoli 25, 26, 28, 29 e 40-bis. Sono inoltre abrogate alcune norme di leggi regionali successive che avevano modificato la disciplina del procedimento amministrativo e dell’accesso.
Cláusola finanziaria
La legge dichiara espressamente che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né minori entrate né nuove o maggiori spese, né per il bilancio pluriennale in vigore né per gli esercizi successivi.
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