L.R. Valle d'Aosta 4/2025
Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il solo 2025, lo svolgimento contestuale delle elezioni regionali e delle elezioni comunali in Valle d’Aosta, con regole speciali su liste, scrutinio, oneri e casi di lista unica nei Comuni fino a 15.000 abitanti. Modifica inoltre norme su composizione delle giunte, limiti ai mandati, compensi degli amministratori e rimborsi missioni, con decorrenze in parte dal 2025 e in parte dal 1° gennaio 2026.
Elezioni regionali e comunali 2025 in Valle d'Aosta e modifiche su enti locali
Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali del 2025 e modifiche in materia di enti locali in Valle d’Aosta
La legge interviene in via urgente per coordinare, nell’anno 2025, le elezioni regionali e le elezioni comunali in Valle d’Aosta, e al tempo stesso modifica la disciplina regionale su organi comunali, mandati, compensi e missioni degli amministratori locali.
Svolgimento contestuale delle elezioni regionali e comunali nel 2025
Per il solo anno 2025, le elezioni generali comunali, comprese quelle del Comune di Courmayeur, si svolgono contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. La data delle elezioni comunali coincide con quella fissata dal decreto del Presidente della Regione per le regionali.
Resta applicabile la normativa regionale vigente per le singole consultazioni, salvo alcune regole speciali per le comunali. In particolare:
- i termini di presentazione delle liste dei candidati sono quelli delle elezioni regionali, e valgono anche per rimuovere le cause di ineleggibilità indicate dalla legge regionale sulle elezioni comunali;
- i termini e le modalità di esame delle candidature da parte della Commissione elettorale circondariale seguono quelli previsti per l’Ufficio elettorale regionale;
- la pubblicazione del manifesto delle candidature avviene secondo la tempistica delle regionali;
- dopo la chiusura del voto si procede prima alla sigillatura delle urne delle regionali e poi di quelle delle comunali;
- terminate tali operazioni, si svolgono prima le operazioni preliminari allo scrutinio delle regionali e poi quelle delle comunali;
- i plichi con le schede comunali, ove formati, sono consegnati dal vicepresidente dell’Ufficio di sezione alla sala di deposito, con accompagnamento delle forze dell’ordine o della polizia locale;
- lo scrutinio delle regionali precede quello delle comunali, che si svolge il giorno successivo dopo la ricostituzione degli uffici di scrutinio; analogamente sono rinviate le riunioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni e dell’Ufficio centrale;
- la maggiorazione degli onorari per contemporaneo svolgimento di più consultazioni è raddoppiata;
- i Comuni anticipano le spese elettorali indicate dalla legge e le rendicontano entro quattro mesi dalla data delle elezioni, con successivo rimborso regionale.
Regola speciale per i Comuni fino a 15.000 abitanti con una sola lista ammessa e votata
Limitatamente al 2025, nei Comuni fino a 15.000 abitanti, se è ammessa e votata una sola lista, i candidati a Sindaco, Vicesindaco e consigliere comunale sono proclamati eletti secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, a condizione che:
- la lista ottenga voti validi non inferiori al 50% dei votanti;
- i votanti siano almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Per calcolare il numero degli iscritti non si considerano gli elettori iscritti all’AIRE che non abbiano votato. Se le soglie non sono raggiunte, l’elezione è nulla; il Presidente della Regione fissa con decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi nei termini previsti dalla legge elettorale comunale, e nomina un Commissario.
Ulteriori aspetti procedurali
La Giunta regionale è autorizzata a definire con propria deliberazione gli ulteriori aspetti procedurali strettamente necessari per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Modifiche alla disciplina del procedimento elettorale comunale
La legge rafforza il controllo sulle candidature nei casi di incandidabilità. Se la Commissione accerta, per i candidati a Sindaco o Vicesindaco, una causa di incandidabilità prevista dalla normativa regionale, dal testo unico sugli enti locali o da altre leggi, ricusa l’intera lista e tutte le liste collegate.
Inoltre, viene sostituito un riferimento terminologico nella disciplina del procedimento elettorale: il termine “handicappati” è sostituito da “con disabilità”.
Composizione della Giunta comunale e parità di genere
La legge riscrive la disciplina della Giunta comunale. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori scelti tra i consiglieri comunali, determinato in base alla fascia del Comune secondo i valori percentuali utilizzati per i trasferimenti finanziari regionali. Il numero base degli assessori varia da due a sei, con il Comune di Aosta che rientra nella fascia massima.
È possibile aumentare il numero degli assessori:
- di una unità con l’atto di nomina;
- di un’ulteriore unità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, previa attestazione dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Nel corso del mandato, il numero degli assessori può essere variato entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge. È inoltre previsto che, in tutti i Comuni, sia garantita la presenza di entrambi i generi in Giunta quando nella lista vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato in misura almeno pari al 30% degli eletti, salvo che almeno un appartenente a quel genere sia stato eletto Sindaco o Vicesindaco.
Restano rimessi allo statuto comunale le modalità di nomina e revoca degli assessori. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco. È inoltre esclusa, in ogni caso, la nomina di soggetti esterni al Consiglio comunale come assessori.
Limiti ai mandati di Sindaco e Vicesindaco
La disciplina dei mandati consecutivi viene rimodulata in funzione della popolazione comunale:
- nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, chi ha ricoperto due mandati consecutivi come Sindaco o Vicesindaco non è immediatamente ricandidabile alla medesima carica;
- nei Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti, il divieto scatta dopo tre mandati consecutivi, con possibilità di un quarto mandato se uno dei tre precedenti è durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie;
- nei Comuni fino a 5.000 abitanti, il divieto scatta dopo quattro mandati consecutivi, con possibilità di un quinto mandato se uno dei quattro precedenti è durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Sono abrogate le previgenti disposizioni incompatibili sul tema dei mandati.
Nuova disciplina dei compensi degli amministratori locali
La legge ridisegna i compensi degli amministratori comunali e li collega alle fasce di appartenenza dei Comuni determinate sulla base dei valori percentuali usati per i trasferimenti regionali.
Per il Sindaco sono previsti indennità mensili lorde di funzione differenziate per fascia di Comune, con importi da 1.900 euro fino a 5.610 euro per Aosta. Il Consiglio comunale può aumentarle fino al 20%. È inoltre riconosciuta una diaria mensile forfetaria per spese di esercizio del mandato, da 600 euro a 1.300 euro secondo la fascia. L’indennità del Sindaco lavoratore dipendente non collocato in aspettativa è ridotta del 20%.
Al Vice Sindaco che subentra al Sindaco sospeso o cessato dalla carica spettano l’indennità del Sindaco e la diaria mensile.
Per i Vice Sindaci è prevista un’indennità pari al 55% di quella del Sindaco, elevata all’80% per il Vice Sindaco di Aosta. Per gli assessori l’indennità è pari al 40% di quella del Sindaco, elevata al 75% per Aosta.
Se l’assessore designato dal Sindaco a svolgere le funzioni di Vice Sindaco assume tali funzioni nei casi previsti dalla legge, gli spetta l’indennità del Vice Sindaco.
Ai consiglieri comunali, esclusi quelli di Aosta, spetta un gettone di presenza pari al 5% dell’indennità del Sindaco per ogni seduta del Consiglio. Per i consiglieri del Comune di Aosta è invece prevista un’indennità mensile lorda pari al 20% di quella del Sindaco. Al Presidente del Consiglio comunale di Aosta spetta un’indennità mensile pari al 25% di quella del Sindaco; agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza non spetta alcun compenso o emolumento.
Viene inoltre elevato a 1.300 euro l’importo richiamato per la diaria di esercizio del mandato e viene abrogata una disposizione previgente in materia di compensi.
Deliberazioni annuali sui compensi e disciplina delle missioni
Le deliberazioni comunali su indennità e gettoni devono essere adottate annualmente insieme al bilancio di previsione. In caso di rinnovo elettorale, gli organi assembleari possono rideterminare indennità e gettoni per l’anno in corso. Se il numero degli assessori viene aumentato con il secondo incremento consentito dalla legge, la deliberazione è adottata solo previa attestazione di invarianza della spesa da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria.
La legge ridefinisce anche la nozione di missione degli amministratori locali, includendo l’attività istituzionale svolta fuori dal territorio di riferimento, in ambito regionale, nazionale o estero, purché direttamente connessa al mandato, compresa la partecipazione a riunioni, incontri o eventi.
Per gli amministratori, salvo Sindaco e Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines, le spese di missione sono sostenute direttamente dall’amministrazione o rimborsate se documentate. Per Sindaco e Presidente dell’Unité il rimborso è riconosciuto solo per missioni fuori dal territorio dell’Unité; per il Sindaco di Aosta il criterio territoriale è riferito al Conseil de la plaine d’Aoste. La Giunta regionale disciplina, d’intesa con il CPEL, modalità e riconoscimento delle spese di missione.
Decorrenza e regime transitorio
Le nuove regole sulla composizione della Giunta comunale si applicano dal secondo giorno successivo alle prime elezioni generali comunali svolte dopo l’entrata in vigore della legge; per i Comuni non interessati da tali elezioni l’applicazione decorre dal 1° gennaio 2026.
Analogamente, la nuova disciplina dei compensi si applica agli amministratori neoeletti dal secondo giorno successivo alle prime elezioni generali comunali successive all’entrata in vigore; per i Comuni non interessati dalle elezioni i compensi sono rideterminati dal 1° gennaio 2026.
La nuova disciplina delle spese di missione si applica a tutti gli amministratori in carica dal secondo giorno successivo alle prime elezioni generali comunali successive all’entrata in vigore.
Ciascun Consiglio comunale deve adeguare il proprio statuto entro il sessantesimo giorno antecedente alle prime elezioni generali comunali successive all’entrata in vigore della legge.
Disposizioni finanziarie
L’onere complessivo è quantificato in 500.000 euro per l’anno 2026. La copertura grava sul bilancio regionale 2025/2027, Missione 01, Programma 07, Titolo 1, con facoltà per la Giunta regionale di disporre le variazioni contabili necessarie.
Entrata in vigore e attualità della legge
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Pur contenendo alcune misure limitate al 2025 e altre con decorrenza dal 2026, la disciplina non appare interamente superata, perché regola anche assetti organizzativi e finanziari tuttora rilevanti per i Comuni valdostani.
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