L.R. Valle d'Aosta 8/2025
Disposizioni in materia di aiuti regionali per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l’adozione di misure di prevenzione. Modificazioni di leggi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Valle d’Aosta, indennizzi e aiuti a fondo perduto per PMI e altri soggetti per danni da fauna selvatica a zootecnia, patrimonio ittico e produzioni vegetali, nonché per misure preventive. Prevede procedure, controlli, revoche, rinvii alla Giunta e abroga la previgente disciplina sul tema; le domande già presentate restano regolate dalla normativa precedente.
Aiuti regionali per danni da fauna selvatica e misure di prevenzione
Aiuti regionali per danni da fauna selvatica e misure di prevenzione
La legge disciplina, per il territorio della Valle d’Aosta, un sistema di indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, oltre a contributi per misure di prevenzione. La disciplina è rivolta alle PMI del settore agricolo primario e dell’acquacoltura e, per alcune misure, anche ai proprietari di fondi agricoli non imprenditori.
Ambito soggettivo e territoriale
La legge si applica agli aiuti destinati a:
- micro, piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale nella produzione agricola primaria e nell’acquacoltura;
- soggetti proprietari di fondi agricoli, anche se non titolari o conduttori di impresa agricola.
Gli indennizzi per danni da fauna selvatica riguardano il territorio regionale, ma non si applicano alle aree interne al Parco nazionale Gran Paradiso e al Parco naturale del Mont Avic, dove l’indennizzo resta a carico degli enti gestori. Gli aiuti per le misure di prevenzione, invece, valgono su tutto il territorio regionale, comprese le aree interne ai parchi naturali.
Oggetto degli interventi e definizioni rilevanti
La disciplina riguarda:
- la compensazione dei danni causati da fauna selvatica, protetta e non protetta, al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali;
- l’adozione di misure di prevenzione dei medesimi danni.
Sono definiti, tra gli altri:
- le PMI, secondo i criteri del regolamento (UE) 2022/2472;
- la produzione agricola primaria;
- il patrimonio zootecnico e il patrimonio ittico;
- le imprese del settore dell’acquacoltura;
- la fauna protetta, comprendente specie tutelate dal diritto UE e dalla normativa nazionale, nonché uccelli e mammiferi presenti in specifiche aree protette;
- le misure di prevenzione, come recinzioni, cani da guardiania e dissuasori.
Indennizzi per danni da fauna selvatica
Per compensare i danni subiti a causa della fauna selvatica possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, al netto di:
- risarcimenti assicurativi;
- somme percepite da altre misure statali o europee;
- altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione del danno.
I costi ammissibili sono valutati dalla struttura regionale competente, anche con l’ausilio di un esperto agrozootecnico indipendente o di un’assicurazione, e comprendono:
- animali uccisi del patrimonio zootecnico o ittico;
- produzioni vegetali distrutte;
- costi indiretti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale;
- danni materiali alle attrezzature agricole.
Gli aiuti devono essere concessi entro tre anni dall’evento dannoso e pagati entro quattro anni dallo stesso evento. Per i danni alle produzioni vegetali, la concessione è subordinata al ripristino entro il termine massimo fissato dalla deliberazione attuativa.
Procedura per la richiesta di constatazione e indennizzo
In caso di danni, il titolare della PMI o gli altri soggetti interessati devono:
- segnalare l’evento alla stazione forestale competente per territorio per la constatazione del danno;
- se i danni riguardano animali, informare anche il servizio veterinario dell’Azienda USL per gli aspetti di competenza;
- presentare la domanda di indennizzo secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Se la domanda riguarda animali dispersi a seguito di un presunto attacco di predatori, è possibile denunciare la scomparsa alla stazione forestale fornendo tempestivamente ogni elemento utile, come anomalie di comportamento e avvistamenti di predatori. Il contributo viene riconosciuto solo se l’istruttoria e gli elementi raccolti consentono di sostenere l’ipotesi di predazione.
Revoca e controlli sugli indennizzi
L’indennizzo per danni al patrimonio zootecnico e ittico deve essere utilizzato, entro il termine massimo fissato dalla deliberazione attuativa, per reintegrare i capi perduti con capi della stessa razza o di razze autoctone, anche mediante rimonta interna all’allevamento. In caso di mancato rispetto dell’obbligo, l’indennizzo è revocato, salvo cessazione dell’attività comunicata alla struttura competente.
La revoca comporta:
- restituzione dell’intero importo entro 60 giorni dalla comunicazione;
- applicazione degli interessi dal momento dell’erogazione fino al provvedimento di revoca, calcolati sulla media ponderata del tasso ufficiale di riferimento;
- possibile rateizzazione, per un periodo non superiore a 24 mesi.
La revoca può essere anche parziale, se proporzionata all’inadempimento. La struttura competente può svolgere controlli in ogni momento, anche a campione, per verificare il rispetto degli obblighi e la veridicità delle dichiarazioni.
Misure di prevenzione e relativi aiuti
Per prevenire i danni da fauna selvatica possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per investimenti materiali o immateriali realizzati anche collettivamente.
Gli interventi devono essere conformi alla normativa eurounitaria, statale e regionale in materia ambientale. Se l’investimento richiede valutazione di impatto ambientale, l’aiuto è concedibile solo dopo che il progetto ha ottenuto la valutazione e l’autorizzazione.
Non sono ammessi:
- l’acquisto di animali, salvo i cani da guardiania;
- l’IVA, salvo che rappresenti un costo definitivo non recuperabile.
Gli aiuti possono riguardare anche l’uso dei fondi agricoli secondo criteri di tutela della fauna, inclusi accorgimenti per salvaguardare i riproduttori durante le lavorazioni e semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina.
Domanda, erogazione e controlli sulle misure di prevenzione
La domanda di aiuto per la prevenzione deve indicare le misure da attuare e le modalità di realizzazione, ed è presentata alla struttura competente, che ne verifica completezza, regolarità e ammissibilità.
L’erogazione è subordinata alla verifica della documentazione di spesa.
Per i controlli, la struttura competente può avvalersi anche del Corpo forestale della Valle d’Aosta e accedere ai luoghi interessati. Se emergono carenze nell’attuazione, viene assegnato un termine per regolarizzare; in difetto, l’aiuto è revocato.
Anche in questo caso la revoca comporta restituzione entro 60 giorni, con interessi, possibilità di rateizzazione fino a 24 mesi e revoca parziale proporzionata all’inadempimento.
Atto attuativo della Giunta regionale
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve disciplinare con deliberazione:
- requisiti di accesso, spese ammissibili e condizioni generali;
- modalità e termini per le segnalazioni di danno e per le domande;
- documentazione da allegare e da esibire per l’erogazione;
- condizioni aggiuntive richieste dalla normativa UE sugli aiuti di Stato;
- modalità di revoca degli indennizzi;
- tempi e modalità dei sopralluoghi, criteri di valutazione, eventuale uso di costi semplificati, modalità di pagamento e presentazione delle quietanze.
La deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e integralmente sul sito istituzionale.
Regime transitorio
Per le domande di aiuto sui danni da fauna selvatica e per quelle relative alle misure di prevenzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare le leggi regionali n. 64/1994 e n. 17/2010 e le relative disposizioni attuative.
Modifiche ad altre leggi regionali
La legge interviene anche sulla disciplina regionale vigente:
- nella l.r. 64/1994 inserisce tra le competenze del Comitato il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati dall’attività venatoria alla produzione agricola e alle opere sui terreni coltivati e a pascolo;
- modifica la copertura del funzionamento del Comitato, prevedendo un apposito trasferimento regionale;
- sostituisce, nella l.r. 19/2022, il termine "tre anni" con "otto anni" nell’articolo richiamato.
Abrogazioni e superamento della disciplina previgente
Sono abrogate diverse disposizioni regionali pregresse in materia di danni da fauna selvatica, prevenzione e risarcimenti, incluse la l.r. 17/2010 e ulteriori articoli e commi di leggi regionali del 2000, 2015, 2016, 2019, 2021 e 2022. La nuova legge sostituisce quindi in modo organico la precedente disciplina regionale di settore.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale deve trasmettere annualmente una relazione al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e alla Commissione consiliare competente sull’applicazione delle misure previste.
Disposizioni finanziarie
L’onere complessivo è quantificato in:
- 286.300 euro per il 2025;
- 426.300 euro annui dal 2026.
La spesa è imputata al bilancio regionale 2025/2027 nelle Missioni 16 e 09 indicate dalla legge, con ripartizione tra spesa corrente e in conto capitale. Dal 2028 l’onere grava sui medesimi capitoli e può essere rideterminato con legge di bilancio o di stabilità, a seconda degli interventi.
I proventi derivanti dalle revoche sono iscritti tra le entrate extratributarie della Regione. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della legge.
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