L.R. Abruzzo 54/2013
Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Abruzzo un progetto pilota sulla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa industriale, con interventi sperimentali, dimostrativi e di ricerca, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato. Prevede una valutazione annuale dei risultati e la copertura finanziaria dal 2014. Modifica inoltre una precedente legge regionale in materia funeraria.
Incentivi e progetto pilota per la canapa industriale in Abruzzo, con modifica alla L.R. 41/2012
Incentivi e progetto pilota per la canapa industriale in Abruzzo
La legge regionale dell’Abruzzo promuove, nell’ambito delle politiche agro-ambientali ed energetiche, un progetto pilota per sviluppare la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa industriale nel territorio regionale. La disciplina è pensata per avviare una filiera agroindustriale economicamente equilibrata e si applica esclusivamente alla canapa (Cannabis sativa) per uso industriale, coltivata senza diserbanti, nanizzanti o disseccanti.
Finalità e ambito degli interventi
La Regione sostiene iniziative e interventi che impiegano canapa e derivati, anche tramite bandi attuativi di regolamenti europei nei settori delle attività produttive, dell’ambiente e delle risorse energetiche. Il progetto pilota è finalizzato a verificare aspetti produttivi, ambientali e di mercato, con l’obiettivo di valutare la convenienza socioeconomica di una filiera regionale stabile.
Contenuti del progetto pilota
Il progetto comprende attività di sperimentazione, ricerca e avvio operativo della filiera. In particolare prevede:
- campi sperimentali con diverse varietà di canapa, preferibilmente italiane, sia dioiche sia monoiche;
- valutazione dei risultati in termini qualitativi e quantitativi, anche rispetto a varietà, terreni, concimazione e consumo idrico;
- riproduzione di semi selezionati e certificati;
- campi dimostrativi presso aziende agricole per favorire l’avvio della coltivazione;
- sperimentazione per la bonifica di terreni contaminati da metalli pesanti;
- progettazione di attrezzature e macchinari per la raccolta;
- ricerca per un centro di prima trasformazione, stoccaggio e stigliatura;
- studi sull’impiego della canapa in pannelli isolanti termoacustici, bioedilizia, industria automobilistica, ambiti farmaceutico, alimentare e cosmetico, e produzione di cellulosa per carta.
Gestione del progetto e tempi di avvio
La Giunta regionale deve redigere il progetto pilota entro 90 giorni dall’approvazione della legge e affidarne la gestione tramite bando pubblico in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La disciplina richiama espressamente il rispetto dei limiti e delle condizioni della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Monitoraggio e valutazione
I soggetti incaricati dell’attuazione devono trasmettere alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno di applicazione, una relazione dettagliata sugli interventi realizzati e sulle valutazioni conseguenti. Sulla base dei risultati ottenuti e delle potenzialità produttive, la Regione valuta la convenienza della creazione della filiera agroindustriale regionale.
Regole europee sugli aiuti di Stato
Per i provvedimenti attuativi che configurano aiuti soggetti a notifica, l’esecuzione è sospesa fino all’autorizzazione della Commissione europea o fino alla scadenza del termine di due mesi dalla notifica completa, secondo la disciplina allora richiamata. I provvedimenti in esenzione devono essere comunicati alla Commissione, mentre quelli in regime de minimis possono essere adottati senza preventiva notifica o comunicazione, nel rispetto della normativa europea vigente.
Aspetti finanziari
Per l’anno di entrata in vigore, la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Per le annualità successive al 2013, gli oneri sono coperti nell’ambito dello stanziamento UPB 07 02 003 del bilancio regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 3/2002.
Modifica alla normativa regionale in materia funeraria
La legge interviene anche sulla precedente legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3 dicembre 2013, relativa a modifiche alla L.R. 41/2012 in materia funeraria e di polizia mortuaria. Viene integrato un passaggio dell’art. 35, comma 3, lettera b), n. 3, precisando l’aggiunta delle parole: “tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro”.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 28 dicembre 2013.
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