Sentenza del 21/01/2021 n. 127 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'accisa non versata relativa all'energia elettrica vettoriata nella provincia di Verona per il periodo 2008-2013 e sul diniego di rimborso per gennaio-maggio 2014. L'Ufficio, a seguito di controlli e verbali del marzo e giugno 2014, ha ritenuto indebita l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) alla energia ceduta ai consorziati dalla società consortile autoproduttrice; la società ha impugnato gli avvisi basandosi su legittimo affidamento e buona fede, sostenendo che l'Amministrazione aveva più volte risposto positivamente alle richieste informali di chiarimento (senza però aver presentato interpello formale ai sensi dell'art. 11 legge 212/2000). La Commissione di primo grado aveva accolto i ricorsi riconoscendo il legittimo affidamento; in appello l'Agenzia ha chiesto la riforma della sentenza.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Dogane è stato accolto. La Commissione d'appello ha aderito ai principi espressi dalla Corte di Cassazione (sent. n. 26143/2019) che interpretano l'art. 52, c.3, lett. b) TUA nel senso che l'esenzione per gli autoproduttori da fonte rinnovabile con impianti >20 kW riguarda l'energia prodotta e consumata in proprio e non si estende all'energia prodotta e ceduta ai singoli consorziati. È stata inoltre ritenuta insussistente la tutela derivante dall'art. 11 legge 212/2000 perché la società non aveva presentato interpello formale; di conseguenza gli avvisi di pagamento per le accise sono stati ritenuti legittimi e la sentenza di primo grado è stata riformata. Le spese del grado di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise) art. 52, comma 3, lett. b)
L'esenzione prevista è applicabile all'energia prodotta e consumata in proprio dall'autoproduttore; non si estende all'energia prodotta e ceduta ai singoli consorziati.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) art. 10
Il gravame relativo all'art.10 (presumibile richiamo alla certezza del diritto/legittimo affidamento) non è stato ritenuto fondante per annullare le riprese a tassazione; la Commissione ha seguito l'interpretazione della Cassazione che limita l'applicabilità del principio in assenza di specifiche condizioni.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) art. 11
L'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi a pareri resi in risposta a interpelli vincola l'ente solo se è stato presentato interpello formale nei modi previsti; risposte informali non hanno creato il vincolo invocato dalla società.
D.M. 209/2001 art. 5
Richiamato in relazione alle modalità e agli effetti dell'interpello; la mancanza di interpello formale impedisce di far valere il vincolo amministrativo previsto.
D.Lgs. n. 26/2007 e Direttiva 2003/96/CE
Richiamati nel quadro della disamina normativa ratione temporis: le modifiche hanno formato il contesto interpretativo cui la Corte di Cassazione si è uniformata nell'affermare il principio di diritto applicato.
Sentenza Corte di Cassazione Sez. V n. 26143/2019
Principio di diritto determinante: l'esenzione dell'art. 52, c.3, lett. b) TUA per società consortili autoproduttrici si applica solo all'energia auto-consumata e non a quella ceduta ai consorziati; tale principio è stato seguito dalla Commissione per riformare la sentenza di primo grado.
Massime di principio
- L'esenzione dall'accisa per gli autoproduttori (art. 52, c.3, lett. b) TUA) va interpretata restrittivamente: copre l'energia prodotta e consumata in proprio, non l'energia ceduta a terzi o ai singoli consorziati.
- Il principio di legittimo affidamento o buona fede non vincola l'Amministrazione se il contribuente non ha seguito la procedura formale di interpello prevista dall'art. 11 della legge 212/2000: risposte informali o ripetute richieste di chiarimento non sostituiscono l'interpello.
- Per ottenere una tutela vincolante rispetto all'Amministrazione è consigliabile presentare un interpello formale e conservare la documentazione delle risposte ufficiali; le comunicazioni informali hanno valore probatorio limitato.
- Le pronunce della Corte di Cassazione su questioni analoghe hanno forte valore persuasivo e possono determinare l'esito del contenzioso; è importante verificare la giurisprudenza più recente prima di decidere la strategia processuale.
- In controversie simili l'Amministrazione può legittimamente recuperare accise non versate se dimostra che l'esenzione non era spettante secondo l'interpretazione normativa applicabile ratione temporis.
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