Cassazione Penale, Sentenza n. 30657/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che era stato espulso dal territorio nazionale prima dell'esercizio dell'azione penale, avvenuto successivamente con richiesta di decreto penale di condanna. Secondo la difesa, tale circostanza avrebbe imposto la declaratoria di improcedibilità e la sentenza di non luogo a procedere; il difensore ha inoltre sostenuto che la relativa causa fosse rilevabile d'ufficio anche in cassazione, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la disciplina dell'art. 13, comma 3-quater, T.U. immigrazione, per la sua ratio e in coerenza con gli arresti costituzionali e di legittimità richiamati, consente di rilevare la causa di improcedibilità per avvenuta espulsione anche quando l'espulsione sia stata eseguita prima dell'esercizio dell'azione penale ma non sia stata considerata nel procedimento. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello, affinché verifichi la sussistenza del nulla osta all'espulsione e, se del caso, dichiari ora per allora la non procedibilità.
Norme richiamate
art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio
Integra una condizione di improcedibilità atipica dell'azione penale nei casi di avvenuta espulsione dello straniero irregolare; secondo l'interpretazione accolta, può essere rilevata anche successivamente, in presenza dei presupposti, e non soltanto in senso letterale fino all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio.
art. 13, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Prevede la richiesta del questore e il necessario nulla osta dell'autorità giudiziaria per l'espulsione nei casi pertinenti; la Corte richiama la possibilità che il nulla osta sia espresso o tacito e che, in mancanza di richiesta nel singolo procedimento, possa essere effettuata una valutazione figurativa ex post.
art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma richiamata come uno dei presupposti applicativi della disciplina sull'espulsione che può condurre alla pronuncia di non luogo a procedere.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma richiamata come uno dei presupposti applicativi della disciplina sull'espulsione che può condurre alla pronuncia di non luogo a procedere.
art. 550 c.p.p.
La Corte costituzionale ha esteso la rilevabilità della causa di improcedibilità anche ai reati a citazione diretta a giudizio, per evitare un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a reati più gravi.
art. 469 c.p.p.
se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita
È richiamato come indice sistematico della possibilità di pronunciare sentenza di non doversi procedere anche per cause di improcedibilità o ostative maturate o rilevate nel corso del processo.
art. 529 c.p.p.
se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita
È richiamato per sostenere che la pronuncia di non doversi procedere può essere adottata quando emerga che l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita.
art. 112 Cost.
L'interpretazione accolta esclude che l'applicazione della causa di improcedibilità frustri il principio di obbligatorietà dell'azione penale, poiché l'esercizio dell'azione può essere rinnovato in caso di reingresso illegale.
art. 3 Cost.
È il parametro di ragionevolezza e uguaglianza che impone di non trattare in modo deteriore i reati meno gravi a citazione diretta rispetto a reati più gravi quanto alla rilevazione della causa di improcedibilità.
art. 345 c.p.p.
È richiamato, tramite il rinvio operato anche dall'art. 649 c.p.p. e dall'art. 13, comma 3-quinquies, per affermare che l'esercizio dell'azione penale può essere rinnovato in caso di sopravvenuto reingresso illegale dello straniero.
art. 649 c.p.p.
È evocato insieme all'art. 345 c.p.p. per escludere che la declaratoria di improcedibilità determini un divieto definitivo di nuova azione penale in caso di successivo reingresso illecito.
art. 13, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato come disposizione che contempla il caso del reingresso illegale dello straniero già espulso e già destinatario di sentenza di non luogo a procedere.
art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato in via analogica come precedente di legittimità nel quale la sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione è stata riferita anche alla fase dibattimentale successiva all'udienza preliminare.
art. 420, comma 2-ter c.p.p.
È citato solo per qualificare la presenza dell'imputato all'udienza a seguito di richiesta di rito abbreviato; non incide sulla ratio decisoria.
art. 286 del 1998
È richiamato come testo unico in materia di immigrazione, quadro normativo generale della causa di improcedibilità e dell'espulsione.
Massime di principio
- La causa di improcedibilità collegata all'avvenuta espulsione dello straniero irregolare ha natura atipica e risponde alla diminuzione dell'interesse punitivo dello Stato verso chi sia già stato allontanato dal territorio, oltre che a esigenze deflattive del carico giudiziario.
- La previsione dell'art. 13, comma 3-quater, T.U. immigrazione non va interpretata in modo rigidamente letterale: se l'espulsione è avvenuta prima dell'esercizio dell'azione penale ed è stata erroneamente non considerata, il giudice può rilevare la causa di improcedibilità anche in una fase processuale successiva.
- La sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione non introduce una immunità dalla giurisdizione e non impedisce la futura azione penale in caso di reingresso illegale, poiché la stabilità degli effetti è solo relativa.
- Il nulla osta all'espulsione può essere desunto anche in via figurativa o ex post, quando non risulti una richiesta nel singolo procedimento, purché sussistano le condizioni sostanziali che ne avrebbero consentito il rilascio, con particolare riguardo all'interesse della persona offesa.
- Le norme processuali che consentono di dichiarare che l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita legittimano una lettura sistematica della disciplina sull'espulsione, compatibile con la declaratoria di improcedibilità anche fuori dall'udienza preliminare.
- In presenza di un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti per verificare se l'espulsione fosse già stata eseguita prima dell'esercizio dell'azione penale e se ricorressero i presupposti per la pronuncia di non luogo a procedere.
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