Provvedimento AGCM C12708 n. 31523 del 08/04/2025
FLUTTER ENTERTAINMENT HOLDINGS IRELAND/PLUTO (ITALIA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM esamina l’acquisizione da parte di Flutter, tramite FEHIL, del 100% di Pluto (Italia) e quindi, indirettamente, di Snaitech. L’operazione, rinviata integralmente all’Italia dalla Commissione europea ex art. 4, par. 4, reg. 139/2004, riguarda i mercati italiani della raccolta da apparecchi AWP/VLT, scommesse, giochi online e la gestione locale delle sale da gioco. L’Autorità ritiene che la concentrazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva e non determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, deliberando di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990.
Flutter Entertainment Holdings Ireland/Pluto (Italia) (Snaitech): acquisizione del controllo esclusivo, autorizzata senza avvio istruttoria
Flutter Entertainment Holdings Ireland/Pluto (Italia) – acquisizione del controllo esclusivo di Snaitech
L’Autorità esamina l’acquisizione, da parte di Flutter attraverso FEHIL, del 100% di Pluto (Italia) S.p.A., holding di Snaitech. L’operazione, pur di dimensione comunitaria, è stata rinviata integralmente all’Italia dalla Commissione europea ed è stata quindi valutata dall’AGCM ai sensi della legge 287/1990.
Parti e operazione
Flutter è un gruppo internazionale attivo in scommesse, giochi e intrattenimento, presente in Italia con vari brand, tra cui Sisal, Betfair, PokerStars e Tombola. Pluto è la holding che controlla interamente Snaitech, operatore italiano attivo nei giochi e nelle scommesse, nei canali fisico e online, nonché in attività accessorie come servizi di pagamento, ippodromi e broadcasting.
L’operazione consiste in uno share purchase agreement sottoscritto il 17 settembre 2024, con il quale FEHIL, controllata di Flutter, acquista il 100% del capitale di Pluto da Playtech Cyprus. L’effetto è l’acquisizione del controllo esclusivo di Pluto e, indirettamente, di Snaitech.
Dimensione comunitaria e rinvio all’Italia
L’operazione supera le soglie di cui all’art. 1, par. 2, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 139/2004, poiché il fatturato mondiale congiunto delle parti nel 2023 supera 5 miliardi di euro e il fatturato UE di ciascuna delle parti supera 250 milioni di euro, senza che Flutter realizzi oltre i due terzi del suo fatturato UE in un solo Stato membro. La Commissione europea, su richiesta delle parti, ha tuttavia rinviato integralmente il caso all’Italia ex art. 4, par. 4, del regolamento concentrazioni.
Restrizioni accessorie
La clausola 16 dello SPA prevede obblighi di non concorrenza e non sollecitazione in capo al venditore e ad altre società del gruppo Playtech. L’Autorità li considera accessori alla concentrazione solo entro limiti molto stringenti: connessione diretta all’operazione, perimetro merceologico limitato ai servizi dell’impresa acquisita e durata non superiore a due anni, conformemente alla comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni.
Mercati rilevanti
L’AGCM identifica come mercati interessati quelli della raccolta da apparecchi AWP e VLT, della raccolta da scommesse (retail e online), della raccolta da giochi online e della gestione locale delle sale da gioco. Esclude invece il mercato delle lotterie come ambito di valutazione sostanziale, poiché Snaitech vi opera solo come rivenditore e non emergono sovrapposizioni o effetti verticali/conglomerali rilevanti.
Per AWP/VLT e scommesse la dimensione è nazionale; per i giochi online è nazionale; per la gestione delle sale da gioco la dimensione è locale, di regola comunale, ma variabile in funzione delle norme regionali e comunali su ubicazione, distanze dai luoghi sensibili e orari di apertura.
Mercato AWP e VLT
Nel mercato della raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento la quota congiunta delle parti è pari al [20-25%]. Il leader è Lottomatica con [30-35%], seguita da operatori qualificati come Novomatic Italia ([15-20%]) e Global Starnet ([10-15%]).
L’Autorità sottolinea il forte grado di regolamentazione del settore: numero e collocazione degli apparecchi, valore delle giocate, durata del gioco, payout minimi e contingentamento delle concessioni. Il payout minimo è oggi pari al 65% per AWP e all’83% per VLT, con margini di manovra molto limitati per la leva prezzo. Il mercato è inoltre in contrazione nel quinquennio 2019-2024. In tale contesto, la concentrazione non appare idonea a generare preoccupazioni concorrenziali.
Mercato delle scommesse
Nel mercato delle scommesse Flutter detiene circa il [15-20%] e Snaitech il [10-15%]; la quota combinata post-merger è quindi [25-30%]. Lottomatica resta leader con [30-35%], mentre Bet365 ed Entain sono concorrenti rilevanti, ciascuno con quote nell’ordine del [10-15%].
Il mercato ha registrato una crescita significativa, trainata soprattutto dall’online, che nel 2024 rappresenta il 64% della raccolta complessiva. L’Autorità ritiene che la concentrazione, pur incrementando il grado di concentrazione del mercato e potenziando l’integrazione omnicanale del gruppo Flutter, non determini effetti unilaterali o coordinati significativi. Pesano, in senso attenuante, la presenza di numerosi concorrenti qualificati, la bassa differenziazione dell’offerta, la forza delle leve competitive basate su tecnologia, ampiezza del portafoglio, brand strategy, rete retail e omnichannel, nonché i bassi switching costs e il multihoming della clientela.
Mercato dei giochi online
Nel mercato dei giochi online il gruppo risultante avrebbe una quota pari al [25-30%], con Lottomatica al [25-30%] e Flutter già al [20-25%] prima dell’operazione; Snaitech vale circa [5-10%]. Il mercato è in forte crescita e i principali operatori offrono casinò, poker, bingo e giochi di abilità online, con possibilità di cross-selling con le scommesse.
L’AGCM rileva che i primi quattro operatori concentrerebbero circa il 70% del mercato, ma considera comunque l’operazione non idonea a creare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva. La concorrenza si gioca soprattutto su brand reputation, innovazione, qualità dell’esperienza di gioco, presenza nei diversi segmenti del gioco a distanza e capacità di usare la rete fisica per la ricarica dei conti. Anche qui rilevano bassi switching costs e forte multihoming.
Gestione delle sale da gioco
Nei mercati locali della gestione delle sale da gioco, al 31 dicembre 2024 Flutter/Sisal gestiva una sala diretta e [60-70] sale dedicate in 27 province, mentre Snaitech gestiva quattro sale dirette e [40-50] sale dedicate in 13 province. Le sovrapposizioni locali riguardano Milano, Brescia e Firenze.
Le quote post-merger, in termini di raccolta da gioco, sono pari a [10-15%] a Milano, [25-30%] a Brescia e [35-40%] a Firenze, ma l’Autorità osserva che tali valori sono sovrastimati perché nelle sale sono presenti anche apparecchi di altri concessionari. Inoltre, la presenza di normative regionali e comunali stringenti, la durata dei contratti con i concessionari terzi e la presenza di altri operatori con proprie sale escludono rischi significativi di foreclosure o alterazioni sostanziali della struttura concorrenziale.
Valutazione finale ed esito
L’AGCM conclude che la concentrazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990. Le parti e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy saranno informati del provvedimento, che sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità.
Punti principali
Parti e struttura dell’operazione
Flutter Entertainment Plc è la holding del gruppo Flutter, attivo globalmente nelle scommesse sportive, nei giochi e nell’intrattenimento; in Italia opera, tra l’altro, con Sisal, Betfair, PokerStars e Tombola. Pluto (Italia) S.p.A., controllata da Playtech, è holding di Snaitech S.p.A., operatore italiano attivo in giochi e scommesse con presenza nei canali fisico e online. L’operazione consiste nell’acquisto da parte di FEHIL, controllata di Flutter, del 100% di Pluto, con acquisizione del controllo esclusivo da parte di Flutter su Pluto e, indirettamente, su Snaitech.
Inquadramento procedurale e qualificazione
L’operazione supera le soglie di dimensione comunitaria di cui all’art. 1, par. 2, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 139/2004, ma la Commissione europea l’ha interamente rinviata all’Italia ex art. 4, par. 4, del medesimo regolamento. L’AGCM applica quindi la legge 287/1990. I patti di non concorrenza e non sollecitazione previsti nello SPA sono considerati accessori all’operazione solo nei limiti di stretta connessione, limitazione merceologica ai servizi della target e durata non superiore a due anni, secondo la comunicazione della Commissione sulle restrizioni accessorie.
Mercati interessati e definizioni di mercato
L’Autorità individua potenziali effetti orizzontali nei mercati nazionali della raccolta da apparecchi AWP e VLT, della raccolta da scommesse (fisico e online), della raccolta da giochi online e nei mercati locali della gestione delle sale da gioco. Il mercato della raccolta da lotterie non viene invece approfondito perché non presenta sovrapposizioni orizzontali né effetti verticali o conglomerali rilevanti: Flutter vi è presente come concessionario, mentre Snaitech opera solo come rivenditore. Per AWP/VLT e per le scommesse il mercato è considerato nazionale; per i giochi online è nazionale; per le sale da gioco la dimensione è locale, tendenzialmente comunale, ma variabile secondo il contesto territoriale e normativo.
Effetti nel mercato AWP e VLT
Nel mercato AWP/VLT la quota congiunta post-merger è pari al [20-25%]. Il mercato resta moderatamente concentrato, con Lottomatica leader al [30-35%] e altri operatori significativi, tra cui Novomatic Italia ([15-20%]) e Global Starnet ([10-15%]). L’AGCM osserva che il settore è fortemente regolamentato: numero massimo di apparecchi, vincoli di installazione, valori di giocata, durata e payout minimi, attualmente 65% per AWP e 83% per VLT. Poiché il prezzo è poco utilizzabile come leva competitiva e il mercato è in contrazione, la concentrazione non solleva preoccupazioni concorrenziali.
Effetti nel mercato delle scommesse
Nel mercato delle scommesse Flutter e Snaitech sono rispettivamente secondo e terzo operatore, con quote pari al [15-20%] e al [10-15%]; la quota combinata post-merger è quindi [25-30%]. Lottomatica resta leader al [30-35%], mentre Bet365 ed Entain detengono ciascuna quote significative. Pur determinando un aumento rilevante della concentrazione e un rafforzamento della posizione di Flutter anche grazie all’integrazione tra canale fisico e online, l’Autorità ritiene che la presenza di concorrenti qualificati, la bassa differenziazione dell’offerta, i bassi switching costs, il multihoming e la crescita del mercato impediscano effetti unilaterali o coordinati significativi.
Effetti nel mercato dei giochi online
Nel mercato dei giochi online il gruppo risultante deterrebbe una quota pari al [25-30%], dietro al leader Lottomatica ([25-30%]). Il mercato è cresciuto rapidamente e mostra un forte ricorso al cross-selling tra giochi e scommesse, oltre a bassi costi di cambiamento e multihoming. L’AGCM conclude che, nonostante il consolidamento, l’operazione non crea un mercato eccessivamente ristretto né elimina un vincolo competitivo specifico, e non appare idonea a produrre effetti unilaterali o coordinati apprezzabili.
Effetti nei mercati locali delle sale da gioco
Nel segmento della gestione delle sale da gioco esistono sovrapposizioni locali nei comuni di Milano, Brescia e Firenze. Flutter/Sisal e Snaitech hanno rispettivamente un numero limitato di sale dirette e di sale dedicate con terminali scommesse; le quote locali post-merger, misurate sulla raccolta da gioco, sono pari a [10-15%] a Milano, [25-30%] a Brescia e [35-40%] a Firenze, ma l’Autorità sottolinea che tali dati sovrastimano la reale incidenza delle Parti perché nelle sale sono presenti anche apparecchi di altri concessionari. Inoltre, la presenza di regole regionali e comunali, di altri operatori e la sostanziale uniformità dell’offerta riducono i rischi concorrenziali; non si ravvisano effetti di foreclosure verso concessionari terzi.
Esito
L’AGCM ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990.
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