Provvedimento AGCM C12713 n. 31528 del 15/04/2025
DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING/MARCORA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato l’acquisizione da parte di Duferco International Trading Holding SA (DITH) delle quote detenute da due persone fisiche in Marcora S.p.A., con conseguente acquisizione del controllo esclusivo. Prima del closing, Marcora ha scorporato l’impianto di Inveruno e altri beni non strumentali in una NewCo controllata dai venditori, cosicché l’operazione riguarda solo il sito produttivo di Cuggiono. L’Autorità ha individuato possibili sovrapposizioni orizzontali e alcuni effetti verticali nella distribuzione di prodotti siderurgici in Italia, ma ha ritenuto le quote post-merger e le posizioni a monte/a valle insufficienti a sollevare criticità. È stata quindi deliberata la non avvio dell’istruttoria, con riconoscimento della clausola di non concorrenza solo nei limiti di accessorietà indicati.
Duferco International Trading Holding SA / Marcora S.p.A.: acquisizione del controllo esclusivo del sito di Cuggiono, autorizzata senza istruttoria
Duferco International Trading Holding SA / Marcora S.p.A. – acquisizione del controllo esclusivo del sito di Cuggiono
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato l’acquisizione, da parte di Duferco International Trading Holding SA (�22DITH�22), delle quote di Marcora S.p.A. detenute da due persone fisiche, operazione che determina il passaggio al controllo esclusivo di DITH. Prima del perfezionamento, Marcora ha trasferito l’impianto di Inveruno e altri beni non strumentali a una nuova società controllata dai venditori; l’operazione riguarda quindi, in sostanza, il solo sito produttivo di Cuggiono.
Parti e asset coinvolti
DITH è una società lussemburghese attiva nella commercializzazione e distribuzione di prodotti in acciaio e materie prime, già soggetta a controllo congiunto dei gruppi HBIS e DPH. Marcora opera nella distribuzione di prodotti in acciaio tramite due siti produttivi in provincia di Milano, ma l’asset oggetto di acquisizione è esclusivamente il sito di Cuggiono.
Inquadramento giuridico e soglie di notifica
L’operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’AGCM ha precisato che non ricorrono le condizioni di applicabilità del Regolamento (CE) n. 139/2004 e che l’operazione è soggetta all’obbligo di notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990, perché nel 2023 il fatturato totale in Italia dell’insieme delle imprese interessate ha superato 582 milioni di euro e almeno due imprese interessate hanno superato, individualmente, 35 milioni di euro di fatturato nazionale.
Clausola di non concorrenza
L’operazione include un patto di non concorrenza a carico dei venditori, che si impegnano a non essere coinvolti, direttamente o indirettamente, in attività di acquisto, vendita, commercio o lavorazione di prodotti in acciaio per un periodo di [omissis] mesi. L’Autorità lo ritiene accessorio e direttamente connesso all’operazione solo entro limiti precisi: deve essere circoscritto all’area di attività dell’impresa acquisita, avere durata massima di due anni e non può impedire ai venditori di detenere azioni a fini di mero investimento finanziario.
Mercati rilevanti considerati
L’AGCM colloca l’operazione nella filiera della distribuzione di prodotti siderurgici in acciaio, distinguendo tra centri di stoccaggio, centri di servizio dell’acciaio e centri oxycutting. Le parti risultano attive soltanto nella distribuzione tramite centri di stoccaggio e centri di servizio; non operano negli oxycutting. I mercati italiani considerati sono:
- M01: distribuzione tramite centri di servizio di CRC;
- M02: distribuzione tramite centri di servizio di HDG;
- M03: distribuzione tramite centri di stoccaggio di CRC;
- M04: distribuzione tramite centri di stoccaggio di HDG;
- M05: distribuzione tramite centri di stoccaggio di HRC;
- M06: distribuzione tramite centri di servizio di HRC;
- M07: distribuzione tramite centri di stoccaggio di altri prodotti piani rivestiti;
- M08: distribuzione tramite centri di servizio di altri prodotti piani rivestiti.
Dimensione geografica
Coerentemente con gli orientamenti nazionali e comunitari, l’Autorità considera i mercati della distribuzione di prodotti in acciaio, in prima approssimazione, di dimensione nazionale. Ciò per via degli elevati costi di trasporto, che incidono sensibilmente sul prezzo finale, e dei tempi necessari per la consegna al cliente finale.
Valutazione degli effetti concorrenziali
Le sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle parti sono limitate ai mercati M01 e M02. L’operazione non appare idonea a creare criticità, poiché le quote post-merger sono circa pari al 5-10% nel 2024. Quanto agli effetti verticali, l’AGCM ha esaminato i rapporti tra mercati a monte e a valle: M01/M03, M02/M04, M05/M06 e M07/M08. In nessuno di questi casi le quote sono risultate tali da far emergere preoccupazioni concorrenziali. Nello scenario più rilevante, relativo a M03 rispetto a M01, DITH detiene quote del 10-15% a monte e Marcora quote del 5-10% a valle, ma ciò non consente di ipotizzare un rischio credibile di esclusione dei concorrenti.
Esito
L’AGCM conclude che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990. Viene pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990. Le conclusioni sono comunicate alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità.
Punti principali
Parti e asset interessati
DITH è una società lussemburghese attiva nella commercializzazione e distribuzione di prodotti in acciaio e materie prime, già controllata congiuntamente dai gruppi HBIS e DPH. Marcora S.p.A. opera nella distribuzione di prodotti in acciaio tramite due siti, Inveruno e Cuggiono; l’operazione riguarda il solo sito di Cuggiono. Prima del perfezionamento, l’impianto di Inveruno e altri beni non strumentali vengono conferiti a una NewCo detenuta interamente dalle due persone fisiche venditrici.
Struttura dell’operazione e clausola di non concorrenza
L’operazione consiste nell’acquisto da parte di DITH delle quote di Marcora detenute dalle due persone fisiche, con conseguente detenere del 100% del capitale sociale. È previsto anche un patto di non concorrenza a carico dei venditori per un periodo di [omissis] mesi, relativo ad acquisto, vendita, commercio o lavorazione di prodotti in acciaio. L’Autorità lo considera accessorio solo se limitato all’area di attività dell’impresa acquisita, per una durata di due anni, e purché non impedisca investimenti puramente finanziari.
Giurisdizione e qualificazione giuridica
L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, trattandosi di acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’operazione ricade nell’ambito della legge n. 287/1990 e non nel Regolamento (CE) n. 139/2004, poiché non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento. È soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990, in ragione del superamento delle soglie di fatturato: oltre 582 milioni di euro di fatturato totale in Italia dell’insieme delle imprese interessate e oltre 35 milioni di euro in Italia per almeno due imprese interessate.
Mercati interessati
L’Autorità considera la filiera della distribuzione di prodotti siderurgici in acciaio, distinguendo tre canali di vendita: centri di stoccaggio, centri di servizio dell’acciaio e centri oxycutting. Le parti operano solo nella distribuzione e non negli oxycutting. Sono individuati i mercati italiani M01-M08, tra cui: M01 e M02 per i centri di servizio di prodotti piani CRC e HDG; M03 e M04 per i corrispondenti centri di stoccaggio; M05 e M06 per HRC; M07 e M08 per altri prodotti piani rivestiti. Geograficamente, i mercati sono ritenuti in prima approssimazione nazionali per i costi di trasporto e i tempi di consegna.
Valutazione concorrenziale
Le sovrapposizioni orizzontali riguardano solo M01 e M02, ma le quote post-merger risultano circa pari al 5-10% nel 2024, livello ritenuto non problematico. I possibili effetti verticali tra mercati a monte e a valle (M01/M03, M02/M04, M05/M06, M07/M08) sono stati esaminati, ma in tutti i casi le quote sono giudicate limitate. Nello scenario più rilevante, M03 a monte di M01, DITH ha quote del 10-15% e Marcora del 5-10%, circostanza che non fa ritenere probabile un rischio di esclusione dei concorrenti.
Esito del provvedimento
L’AGCM conclude che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990. Le conclusioni sono comunicate alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità.
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