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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18728/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso, per l'anno d'imposta 2009, un avviso di accertamento nei confronti di una società operativa, contestando la deduzione indebita di costi riferiti a prestazioni asseritamente rese dalla società controllante e, in parte, costi ritenuti non inerenti o privi del requisito di competenza. Sulla base dei maggiori utili così rideterminati, aveva poi emesso separati avvisi anche nei confronti della società controllante, quale socia della prima per l'88%, ritenendo tali utili distribuiti ai soci, nonché nei confronti dei soci della controllante ai sensi dell'art. 5 TUIR. I ricorsi dei contribuenti erano stati accolti in appello dalla CTR, che aveva ritenuto decisive le statuizioni rese in altro giudizio relativo all'accertamento emesso verso la società operativa, senza sviluppare ulteriori argomentazioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione del contenzioso pregiudiziale relativo all'accertamento verso la società operativa, soprattutto perché quella sentenza era stata impugnata per cassazione; 2) violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata a richiamare l'annullamento dell'accertamento societario senza esporre i contenuti della decisione richiamata né una autonoma valutazione critica delle ragioni poste a fondamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alle posizioni dei soci che avevano aderito alla definizione agevolata degli avvisi loro notificati. Quanto alla società in accomandita semplice, ha rigettato il primo motivo di ricorso ritenendo non dovuta la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in presenza di una sentenza già emessa nel giudizio pregiudiziale, e ha invece accolto il secondo motivo, rilevando la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, perché fondata sul mero rinvio acritico alla decisione resa nel giudizio pregiudiziale senza una motivazione autonoma e autosufficiente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per la sola posizione della società e regolazione delle spese demandata al giudice del rinvio; per le posizioni estinte, le spese restano a carico di chi le ha sostenute.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria opera solo finché il giudizio pregiudicante penda in primo grado; una volta intervenuta sentenza, non passata in giudicato, non sussiste più l'obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., potendo semmai venire in rilievo la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Quando la causa pregiudicante è già definita con sentenza non definitiva, il giudice della causa dipendente può, discrezionalmente, sospendere il processo in attesa del passaggio in giudicato della decisione o decidere in difformità secondo una valutazione prognostica sulla sua possibile riforma o cassazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza del giudice tributario è nulla se la motivazione è solo apparente, cioè se si limita a un richiamo meramente formale a un'altra decisione senza esporne i contenuti e senza consentire di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato quale base per l'imputazione ai soci del reddito della società di persone.

  • art. 6, commi 12 e 13, d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018

    La mancata notifica del diniego entro il termine e la mancata istanza di trattazione determinano l'estinzione del processo per le posizioni oggetto di definizione agevolata.

  • art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197 del 2022

    Richiamata per dare atto dell'estinzione del giudizio pregiudiziale definito in via agevolata.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro di deduzione dei vizi processuali, in particolare per la violazione delle norme sulla sospensione e per la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è limitata ai casi in cui il giudizio pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; se su di esso è già intervenuta sentenza, il giudice della causa dipendente non è tenuto a sospendere, potendo valutare solo l'eventuale sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. non è sovrapponibile alla sospensione necessaria: essa presuppone una valutazione discrezionale del giudice sulla tenuta prognostica della decisione pregiudiziale e non integra una violazione dell'obbligo di sospensione.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice riproduce o sviluppa i contenuti della decisione richiamata e li sottopone a autonoma valutazione critica; il mero rinvio a un'altra sentenza, senza indicazione delle rationes decidendi condivise, integra motivazione apparente e nullità della sentenza.
  • Quando la pretesa tributaria è articolata in distinti avvisi emessi verso soggetti diversi, la definizione agevolata ottenuta da uno di essi non si estende automaticamente agli altri, salvo specifica base normativa o una diversa iniziativa processuale nei rispettivi giudizi.
  • Ai fini della validità della sentenza, ciascun processo deve essere sorretto da una motivazione autonoma e autosufficiente, tale da consentire la comprensione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione senza ricorso ad elementi estranei al provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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