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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38965/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame nei confronti della contribuente, ritenendo irregolare la sua costituzione in giudizio a mezzo di un avvocato del libero foro in asserito contrasto con l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione di varie disposizioni del processo tributario e della disciplina istitutiva dell'agente della riscossione, sostenendo che, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 4-novies del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, non vi è dubbio sulla legittimità della difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante avvocati del libero foro nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato, in particolare nelle controversie davanti alle commissioni tributarie. La contribuente intimata non ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha rilevato che, secondo i principi già affermati dalle Sezioni Unite e in coerenza con il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'ente può stare in giudizio, nelle controversie tributarie, anche avvalendosi di avvocati del libero foro, senza necessità di ulteriori allegazioni o prova del relativo presupposto. Per questo la CTR aveva errato nel dichiarare l'inammissibilità del gravame per il solo fatto che l'agente della riscossione si era difeso con un avvocato del libero foro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia rimasto assorbito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2

    La difesa dell'agente della riscossione non è limitata in via assoluta all'ipotesi ritenuta dalla CTR, poiché la legittimazione processuale va coordinata con la disciplina speciale e con le fonti interpretative richiamate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 1

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma statuizione specifica nel provvedimento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma statuizione specifica nel provvedimento.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8

    Norma richiamata in relazione all'assetto organizzativo e difensivo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

    È norma di interpretazione autentica sulla difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e consente, nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato, l'avvalimento di avvocati del libero foro.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4

    Richiamato indirettamente nei principi delle Sezioni Unite in tema di ipotesi speciali di patrocinio e di delibera motivata nei casi previsti.

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    Richiamati nel quadro dei criteri di scelta degli avvocati del libero foro da parte dell'Agenzia.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio, nelle controversie non riservate all'Avvocatura dello Stato, avvalendosi di avvocati del libero foro, senza necessità di una specifica allegazione o prova del presupposto che giustifica tale scelta.
  • Quando la legge e gli atti convenzionali consentono alternativamente il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato o di un avvocato del libero foro, la costituzione dell'ente con uno dei due difensori implica la sussistenza del relativo titolo legittimante.
  • Nelle liti tributarie relative all'attività di riscossione, la difesa a mezzo di avvocati del libero foro è compatibile con la disciplina speciale e non comporta, di per sé, inammissibilità del gravame.
  • Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'agente della riscossione per il solo fatto che la costituzione sia avvenuta mediante difensore del libero foro, se tale modalità è consentita dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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