Sentenza del 23/12/2015 n. 27315 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia Polis ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Venezia. La CTR aveva ritenuto che Equitalia Polis non fosse legittimata ad appellare, poiché le funzioni di riscossione erano state trasferite a Equitalia s.p.a., e aveva inoltre ritenuto invalida la rappresentanza processuale tramite un avvocato del libero foro, reputando necessario l'intervento dell'Avvocatura dello Stato o di dipendenti della società. La ricorrente ha contestato entrambe le conclusioni, sostenendo di conservare la legittimazione processuale quale parte originaria e di poter essere rappresentata da un avvocato esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo, relativo al vizio di motivazione. Ha stabilito che il trasferimento delle funzioni di riscossione a Equitalia s.p.a. configura una successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ma non priva la parte originaria, Equitalia Polis, del potere di impugnare la sentenza. Ha inoltre chiarito che Equitalia Polis, essendo una società per azioni e non un'amministrazione statale o un ente locale, poteva essere rappresentata da un avvocato del libero foro. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, che dovrà esaminare il merito dell'appello e liquidare anche le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.L. n. 203 del 2005, art. 3, convertito nella L. n. 248 del 2005
"trasferimento di funzioni" nel sistema della riscossione dei tributi
La norma ha trasferito le funzioni della riscossione a Equitalia s.p.a. e alle società del gruppo, determinando una successione a titolo particolare nei rapporti controversi, senza estinguere automaticamente le precedenti società concessionarie.
Art. 111 c.p.c.
"il processo prosegue tra le parti originarie"
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la parte originaria conserva i propri poteri processuali, compreso quello di impugnare la sentenza, mentre il successore dispone di una legittimazione concorrente e non sostitutiva.
Art. 110 c.p.c.
La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 110 c.p.c., poiché non si è verificata l'estinzione della parte originaria, ma un trasferimento legislativo di funzioni e rapporti a un nuovo soggetto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12
Le regole sulla rappresentanza e sulla difesa nel processo tributario prevedono la rappresentanza diretta e l'esenzione dalla difesa tecnica per gli enti locali, mentre le società diverse dal Ministero e dagli enti locali devono essere assistite da un difensore abilitato.
R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 43
La rappresentanza e il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato riguardano le amministrazioni statali, non le società per azioni, anche se partecipate pubblicamente e incaricate di funzioni pubbliche.
R.D. n. 1578 del 1933, art. 3
La disposizione è richiamata nell'ambito delle regole sull'abilitazione e sull'assistenza tecnica, ma la decisione valorizza soprattutto il principio secondo cui una società per azioni deve essere rappresentata da un avvocato abilitato.
Massime di principio
- Il trasferimento per legge di funzioni, rapporti o attività da una società a un nuovo soggetto non comporta necessariamente l'estinzione della società originaria: se questa rimane parte del processo, conserva la legittimazione a compiere gli atti processuali e a impugnare la sentenza.
- In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il successore e la parte originaria possono avere legittimazione concorrente; il successore non sostituisce automaticamente la parte originaria nel processo.
- La natura pubblicistica della funzione svolta non trasforma una società per azioni in un'amministrazione statale. Pertanto, una società partecipata pubblicamente non è automaticamente soggetta al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
- Le società per azioni che partecipano a un giudizio tributario, salvo specifiche disposizioni diverse, devono avvalersi di un difensore abilitato del libero foro; la rappresentanza tramite propri dipendenti prevista dal processo tributario riguarda principalmente gli enti locali nei casi stabiliti dalla legge.
- Quando una sentenza viene dichiarata inammissibile per ragioni processuali errate, la Cassazione può cassarla con rinvio affinché il giudice di merito esamini le questioni sostanziali e i motivi di impugnazione rimasti assorbiti.
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