Cassazione Penale, Sentenza n. 14899/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della responsabilità penale per violazione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; due motivi principali: (1) violazione di legge per presunta errata applicazione dell'art. 131-bis c.p., con richiesta di esclusione della punibilità o attenuazione per minima offensività della condotta (l'imputato si era allontanato solo 1,5 km dal comune di residenza); (2) carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che l'onere di allegazione e prova dei presupposti di cui all'art. 131-bis c.p. incombe sul ricorrente, onere non assolto: la distanza di 1,5 km è elemento neutro e non prova della minima offensività, mentre i precedenti, inclusa una condanna per delitto associativo, giustificano la valutazione negativa. Sul secondo motivo la Suprema Corte ha escluso la carenza motivazionale, osservando che la concessione delle attenuanti generiche richiede l'emersione e la valutazione positiva di elementi specifici; se tali elementi non sono stati specificati dal difensore il diniego può essere motivato richiamando l'assenza nei fatti di elementi positivi o valorizzando tratti negativi della personalità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; inoltre la declaratoria di inammissibilità impedisce di far valere cause di non punibilità sopravvenute successive alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, art. 75, comma 2
Norma che disciplina la violazione degli obblighi connessi a misure di prevenzione come la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; utilizzata per configurare il reato contestato allo Iodice.
codice penale, art. 131-bis
Interpretato come causa di esclusione della punibilità per fatti di minima offensività; la Corte richiama il principio che il rispetto dei presupposti spetta all'imputato dimostrare mediante indicazione di elementi specifici (onere di allegazione e prova a carico dell'imputato).
codice penale, art. 62-bis
Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: la loro concessione non è automatica ma richiede l'emersione e la valutazione positiva di elementi particolari; in mancanza di specificazione da parte della difesa il diniego può essere adeguatamente motivato anche richiamando l'assenza di elementi positivi o i tratti negativi della personalità.
codice di procedura penale, art. 129
Richiamato per affermare che la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce che vengano valutate o dichiarate cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata (es. prescrizione intervenuta successivamente).
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente nei casi di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare l'Iodice alle spese.
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
Richiamato per il riassunto dei motivi di ricorso ai sensi delle disposizioni processuali; utilizzato solo ai fini formali di esposizione dei motivi.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. grava sull'imputato in termini di allegazione e prova: non basta enunciare genericamente la minima offensività, occorrono elementi specifici e concreti che il giudice possa valutare.
- Una modesta distanza dal luogo di obbligo di soggiorno (es. 1,5 km) è, di per sé, elemento neutro e non automaticamente idoneo a configurare la minima offensività della condotta, soprattutto se l'autore ha precedenti gravi o per reati associativi.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede la presentazione e l'emersione in giudizio di circostanze positive specifiche; se la difesa non dettaglia tali elementi, il giudice può negare il beneficio motivando richiamando l'assenza nei fatti di elementi attenuanti o valorizzando tratti negativi della personalità.
- La Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza quando la doglianza sia generica e priva di elementi probatori richiesti dalla normativa; in tal caso l'inammissibilità preclude anche la valorizzazione di cause di non punibilità sopravvenute.
- Chi propone istanze di favore (es. applicazione art. 131-bis o riconoscimento attenuanti generiche) deve indicare con precisione elementi fattuali e probatori che giustifichino la richiesta, altrimenti il rigetto può essere motivato sinteticamente richiamando l'assenza di tali elementi.
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