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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16523/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen.; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che il diniego si sarebbe fondato sulla mancata ammissione di responsabilità e su valutazioni rese nei colloqui (attribuite a patologie fisiche), nonché sull'omessa considerazione di elementi positivi quali assenza di pericolosità sociale, assenza di contatti con la criminalità, disponibilità al volontariato e avvio di un processo di revisione critica.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che per concedere misure alternative non sia sufficiente l'assenza di elementi negativi ma occorrano elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole e la concreta praticabilità del beneficio; ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha considerato ostativa la gravità dei reati commessi, i precedenti, un procedimento pendente e, soprattutto, il comportamento del ricorrente (negazione delle responsabilità e ridimensionamento dell'offensività) come sintomo di assenza di revisione critica. La Corte ha inoltre ricordato che le relazioni dell'U.E.P.E. non vincolano il giudice. Conseguentemente il rigetto è stato confermato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e disposto l'oscuramento dei dati secondo l'art. 52 D.Lgs.196/03.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; interpretata come richiedente non solo l'assenza di ostativi ma anche elementi positivi e un processo di revisione critica del condannato

  • art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.

    Norma che prevede la possibilità di detenzione domiciliare quale beneficio alternativo; applicata qui in favore del medesimo soggetto a fronte del rigetto dell'affidamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata per il pagamento delle spese

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'oscuramento dei dati identificativi nei provvedimenti giudiziari in casi di diffusione; richiamata per l'oscuramento disposo nel provvedimento

Massime di principio

  • La concessione di misure alternative alla detenzione richiede non solo l'assenza di elementi ostativi, ma anche elementi positivi concreti che consentano un giudizio prognostico favorevole sulla rieducazione e sul rischio di recidiva.
  • L'ammissione di responsabilità e la dimostrazione di un percorso di revisione critica del passato criminoso sono fattori rilevanti e possono determinare il rigetto se mancanti o se il comportamento del detenuto appare sprezzante o negazionista.
  • Le patologie o le condizioni personali che spiegano determinati atteggiamenti devono essere documentate e valutate concretamente: spiegazioni generiche non impediscono che il giudice consideri tali atteggiamenti sintomo di mancata emenda.
  • Le relazioni degli organi osservativi (es. U.E.P.E.) costituiscono elementi informativi ma non vincolano il giudice; è il giudice a valutare la rilevanza delle informazioni rispetto alle finalità rieducative e ai profili di pericolosità.
  • La gravità della fattispecie, i precedenti penali e l'esistenza di procedimenti pendenti sono elementi che, combinati al comportamento successivo del reo, possono giustificare la richiesta di ulteriori periodi di osservazione prima di concedere benefici.
  • Per aumentare le probabilità di ottenimento di un beneficio alternativo conviene documentare comportamenti positivi concreti (partecipazione a attività lavorative o di volontariato, assenza di contatti con ambienti criminali, iniziative di riparazione e percorsi terapeutici) e dimostrare una critica consapevolezza del proprio passato criminoso.

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