Cassazione Penale, Sentenza n. 16523/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen.; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che il diniego si sarebbe fondato sulla mancata ammissione di responsabilità e su valutazioni rese nei colloqui (attribuite a patologie fisiche), nonché sull'omessa considerazione di elementi positivi quali assenza di pericolosità sociale, assenza di contatti con la criminalità, disponibilità al volontariato e avvio di un processo di revisione critica.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che per concedere misure alternative non sia sufficiente l'assenza di elementi negativi ma occorrano elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole e la concreta praticabilità del beneficio; ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha considerato ostativa la gravità dei reati commessi, i precedenti, un procedimento pendente e, soprattutto, il comportamento del ricorrente (negazione delle responsabilità e ridimensionamento dell'offensività) come sintomo di assenza di revisione critica. La Corte ha inoltre ricordato che le relazioni dell'U.E.P.E. non vincolano il giudice. Conseguentemente il rigetto è stato confermato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e disposto l'oscuramento dei dati secondo l'art. 52 D.Lgs.196/03.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; interpretata come richiedente non solo l'assenza di ostativi ma anche elementi positivi e un processo di revisione critica del condannato
art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.
Norma che prevede la possibilità di detenzione domiciliare quale beneficio alternativo; applicata qui in favore del medesimo soggetto a fronte del rigetto dell'affidamento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata per il pagamento delle spese
art. 52 D.Lgs. 196/2003
Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'oscuramento dei dati identificativi nei provvedimenti giudiziari in casi di diffusione; richiamata per l'oscuramento disposo nel provvedimento
Massime di principio
- La concessione di misure alternative alla detenzione richiede non solo l'assenza di elementi ostativi, ma anche elementi positivi concreti che consentano un giudizio prognostico favorevole sulla rieducazione e sul rischio di recidiva.
- L'ammissione di responsabilità e la dimostrazione di un percorso di revisione critica del passato criminoso sono fattori rilevanti e possono determinare il rigetto se mancanti o se il comportamento del detenuto appare sprezzante o negazionista.
- Le patologie o le condizioni personali che spiegano determinati atteggiamenti devono essere documentate e valutate concretamente: spiegazioni generiche non impediscono che il giudice consideri tali atteggiamenti sintomo di mancata emenda.
- Le relazioni degli organi osservativi (es. U.E.P.E.) costituiscono elementi informativi ma non vincolano il giudice; è il giudice a valutare la rilevanza delle informazioni rispetto alle finalità rieducative e ai profili di pericolosità.
- La gravità della fattispecie, i precedenti penali e l'esistenza di procedimenti pendenti sono elementi che, combinati al comportamento successivo del reo, possono giustificare la richiesta di ulteriori periodi di osservazione prima di concedere benefici.
- Per aumentare le probabilità di ottenimento di un beneficio alternativo conviene documentare comportamenti positivi concreti (partecipazione a attività lavorative o di volontariato, assenza di contatti con ambienti criminali, iniziative di riparazione e percorsi terapeutici) e dimostrare una critica consapevolezza del proprio passato criminoso.
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