Ordinanza n. 1236/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni di approvazione del PUC di Tempio Pausania, nella parte relativa alle osservazioni sulla viabilità e sull'accesso all'area della ricorrente, nonché atti di adozione, approvazione e verifica di coerenza del piano; è inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo di realizzare o completare la strada di collegamento prevista dalla convenzione di lottizzazione del 2006
Esito
La controversia
La società proprietaria dell'area ha impugnato le deliberazioni consiliari del 17 e 30 ottobre 2023 di approvazione del PUC, lamentando che le proprie osservazioni, parzialmente accolte in sede di controdeduzioni, fossero state poi integralmente respinte o trascurate nella versione approvata, con particolare riguardo alla sistemazione della viabilità e all'accesso al lotto, necessari per renderlo effettivamente edificabile. Con motivi aggiunti del 3 aprile 2026 ha impugnato la nuova deliberazione di approvazione definitiva del PUC del 29 dicembre 2025 e gli atti connessi, inclusi l'adozione del piano e la dichiarazione regionale di coerenza. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di completare, mettere a norma o realizzare le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la strada di collegamento alla via pubblica S. Pasquale-Bassacutena, prevista dalla convenzione di lottizzazione del 22 maggio 2006 stipulata dal Comune con la società controinteressata, anche escutendo la fideiussione; in subordine, ha chiesto che la strada fosse prevista e realizzata autonomamente. All'udienza del 7 ottobre 2026 il Comune, la Regione e la controinteressata hanno chiesto il rinvio per consentire lo svolgimento di trattative dirette a una soluzione bonaria, comprendenti la possibile realizzazione della strada; la ricorrente si è opposta.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure contro il PUC né la domanda di accertamento relativa alle opere di urbanizzazione. Ha accolto la richiesta di rinvio nonostante l'opposizione della ricorrente, rilevando che l'esito delle trattative, anche sulla possibile realizzazione della strada, potrebbe incidere sulla persistenza dell'interesse a ricorrere. Il rinvio è stato disposto per economia processuale e per concentrare e trattare congiuntamente controversie oggettivamente e parzialmente soggettivamente connesse, fissando la nuova udienza pubblica al 17 marzo 2027.
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