Ordinanza n. 2004/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto a carico della ricorrente le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare, chiedendone la riforma anche con riguardo alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la controversia rientra in un contenzioso seriale, nel quale erano già state adottate ordinanze cautelari sia di rigetto sia di accoglimento dell’appello ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospensione degli atti e con sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La decisione
L’appello cautelare è stato accolto esclusivamente quanto alla statuizione sulle spese del primo grado. Il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza impugnata in parte qua, compensando le spese del doppio grado del giudizio cautelare, in considerazione della novità della questione. Nel resto l’appello cautelare è stato respinto: non è stata disposta la sospensione degli atti né è stato adottato, per questa controversia, un ulteriore provvedimento ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., poiché la natura seriale del contenzioso e le precedenti decisioni rendevano prevedibile la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, sede nella quale le questioni sarebbero state esaminate funditus.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di adottare misure organizzative dirette alla sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessariamente sospendere gli atti; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto non necessario adottare un analogo provvedimento, poiché la controversia sarebbe stata presumibilmente fissata in tempi brevi.
Massime di principio
- In un contenzioso seriale, quando il giudice di primo grado deve essere sollecitato a fissare l’udienza di merito e tale fissazione è ragionevolmente prevedibile in tempi brevi, il giudice d’appello cautelare può ritenere non necessaria l’adozione di un ulteriore provvedimento ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La novità della questione cautelare può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare, anche in riforma della statuizione sulle spese adottata dal giudice di primo grado.
Come è indicizzato
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