Cassazione Penale, Sentenza n. 17256/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per quattro gruppi di censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e valutazione basata su mere illazioni (art. 606 c.p.p., art. 192 c.p.p., art. 73 d.P.R. 309/90), lamentando che dichiarazioni e testimonianze favorevoli non siano state prese in considerazione; (2) errore nella qualificazione del ruolo dell'imputato, che sarebbe al massimo un connivente non punibile e non un concorrente (art. 110 c.p.), mancando prova del contributo intenzionale alla detenzione/cessione; (3) vizio nella dosimetria della pena e nell'omessa concessione o valutazione nelle massime dell'attenuante generica (artt. 62-bis e 133 c.p.); (4) errata applicazione del cumulo delle aggravanti (contestato il cumulo materiale invece del cumulo giuridico ex art. 63 co.4 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici e aspecifici i primi due motivi perché non hanno confutato puntualmente la motivazione della Corte territoriale che, in sede di rinvio, si era attenuta ai principi indicati dalla sentenza rescindente e dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse elencato elementi probatori concreti a carico del ricorrente: accesso agevole al locale di occultamento tramite passaggio dall'abitazione, forte odore di marijuana rilevato in precedenti controlli, presenza costante in casa essendo il ricorrente sottoposto a detenzione domiciliare, stato di agitazione al momento della perquisizione, parte della sostanza già essiccata nonostante l'assenza prolungata della convivente e la relativa inattendibilità della versione che la attribuiva esclusivamente a sé. Quanto alle questioni di pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla negazione delle attenuanti generiche e legittima la graduazione della pena sulla base della personalità dell'imputato e della gravità del fatto; ha respinto il censurato principio sul cumulo giuridico richiamando la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 2017) che esclude l'applicazione dell'art. 63 co.4 c.p. alle aggravanti speciali in esame. La Corte ha quindi confermato l'esito sostanziale favorevole alla Procura e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma usata come criterio di censura del motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi formulati ai sensi dell'art. 606 generici e aspecifici e quindi inammissibili perché non hanno confutato puntualmente la motivazione di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di valutazione delle prove: la Corte ha confermato che non sono ammesse valutazioni basate su mere illazioni e che la decisione doveva fondarsi su elementi indiziari concreti e collegati.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale sul reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che gli elementi oggettivi e il contesto probatorio fossero idonei a ritenere il concorso nel reato contestato.
art. 1 Cost., art. 24 Cost., art. 111 Cost.
Richiamate fra gli argomenti di diritto invocati dal ricorrente (garanzie costituzionali e diritto di difesa); la Corte non ha ritenuto violati tali principi alla luce della motivazione di merito.
art. 546 lett. e) nn. 1 e 4 cod. proc. pen.
Citata fra le norme che disciplinano i motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che i motivi non abbiano soddisfatto i requisiti di specificità richiesti.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: la discussione verteva sulla necessità di dimostrare un contributo, anche minimo, e la consapevolezza dell'azione comune; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito elementi indiziari sufficienti per ricondurre il ricorrente a concorso.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti specifiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa delle attenuanti per la personalità e i precedenti del ricorrente.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha confermato che la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria è ampia purché siano indicate le ragioni; qui la motivazione è stata ritenuta adeguata.
art. 63 comma 4 cod. pen.
Norma sul cumulo giuridico delle circostanze aggravanti: la Corte si è richiamata alla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite che limita l'applicazione del cumulo giuridico per aggravanti speciali, respingendo la censura del ricorrente.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale previsione condannando il ricorrente.
Massime di principio
- La mera convivenza e la conoscenza astratta dell'attività illecita non comportano automaticamente responsabilità a titolo di concorso: è necessario individuare elementi probatori concreti che dimostrino un contributo, anche minimo, o la consapevolezza e volontà di agire in comune.
- In materia di stupefacenti, indizi quali accessi agevoli al luogo di occultamento, presenza costante nell'abitazione, odore persistente, stato di preparazione/essiccazione della sostanza compatibile con periodi precedenti di assenza della convivente e comportamenti manifestamente inquieti al momento del controllo possono comporre un quadro indiziario sufficiente per ritenere il concorso.
- La valutazione della credibilità di un coimputato (es. attribuzione esclusiva della sostanza) non è di per sé prova positiva della responsabilità dell'altro; tuttavia, la svalutazione della versione dell'altro può concorrere, in un quadro di altri elementi probatori, a fondare la responsabilità.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena e nella concessione delle attenuanti generiche: la motivazione va valutata in termini di congruità e aderenza ai criteri dell'art. 133 c.p.; per impugnare efficacemente la dosimetria è necessario un'attenta e specifica contestazione nel grado immediatamente precedente.
- Sui profili di cumulo delle aggravanti, occorre fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità (in particolare SS.UU.): il cumulo giuridico ex art. 63 co.4 c.p. non è automaticamente applicabile alle aggravanti ad effetto speciale e la valutazione concreta spetta al giudice di merito, che deve motivare la soluzione adottata.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: censure generiche o ricostruzioni alternative non sufficientemente argomentate sono dichiarate inammissibili.
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